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Modifiche allo statuto del Fondo monetario internazionale adottate con le risoluzioni del Consiglio dei Governatori n. 63 - 2 del 28 aprile e n. 63 - 3 del 5 maggio 2008, nonche' aumento della quota di partecipazione dell'Italia. (09G0154)

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:

Art. 1

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad accettare gli emendamenti allo statuto del Fondo monetario internazionale, deliberati dal Consiglio dei Governatori del Fondo medesimo con le risoluzioni n. 63-2 del 28 aprile 2008 e n. 63-3 del 5 maggio 2008, riportate negli allegati I e II annessi alla presente legge.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' incaricato dell'esecuzione della presente legge e dei rapporti da mantenere con l'Amministrazione del Fondo monetario internazionale, conseguenti agli emendamenti di cui al comma 1.

Art. 2

1. Piena ed intera esecuzione e' data agli emendamenti di cui al comma 1 dell'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo XXVIII dello statuto del Fondo monetario internazionale, ratificato ai sensi della legge 23 marzo 1947, n. 132.

Art. 3

1. In attuazione della risoluzione n. 63-2 del 28 aprile 2008 del Consiglio dei Governatori del Fondo monetario internazionale, il Governo e' autorizzato a provvedere all'aumento della quota di partecipazione dell'Italia al Fondo stesso da 7.055,5 milioni di diritti speciali di prelievo a 7.882,3 milioni di diritti speciali di prelievo.

Art. 4

1. Per i versamenti relativi all'aumento della quota di cui all'articolo 3, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad avvalersi della Banca d'Italia, con facolta' di concedere a tale Istituto le garanzie per ogni eventuale rischio connesso con i versamenti da esso effettuati o che venissero effettuati, a valere sulle sue disponibilita', in nome e per conto dello Stato.

Art. 5

1. Alla regolazione dei rapporti derivanti dalla presente legge tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia si provvede attraverso la vigente convenzione stipulata tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia.

Art. 6

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi 13 ottobre 2009
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Alfano