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Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:

Art. 1 Rafforzamento delle misure in tema di ammonimento e di informazione alle vittime

1. All'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 1, al primo periodo, le parole da: « 581 » fino a: « consumato o tentato » sono sostituite dalle seguenti: « 581, 582, 610, 612, secondo comma, 612-bis, 612-ter, 614 e 635, consumati o tentati » e, al secondo periodo, dopo le parole: « non episodici » sono inserite le seguenti: « o commessi in presenza di minorenni »;

  2. b) al comma 5, le parole: « 581 e 582 del codice penale » sono sostituite dalle seguenti: « 581, 582, 610, 612, secondo comma, 614 e 635 del codice penale »;

  3. c) dopo il comma 5-bis sono aggiunti i seguenti:
    « 5-ter. I provvedimenti emessi ai sensi del presente articolo e dell'articolo 8 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, possono essere revocati su istanza dell'ammonito, non prima che siano decorsi tre anni dalla loro emissione, valutata la partecipazione del soggetto ad appositi percorsi di recupero presso gli enti di cui al comma 5-bis e tenuto conto dei relativi esiti.
    5-quater. Le pene per i reati di cui agli articoli 581, 582, 610, 612, secondo comma, 612-bis, 612-ter, 614 e 635 del codice penale sono aumentate se il fatto e' commesso, nell'ambito di violenza domestica, da soggetto gia' ammonito ai sensi del presente articolo, anche se la persona offesa e' diversa da quella per la cui tutela e' stato gia' adottato l'ammonimento previsto dal presente articolo.
    5-quinquies. Si procede d'ufficio per i reati previsti dagli articoli 581, 582, primo comma, 610, 612, secondo comma, nell'ipotesi di minaccia grave, 612-bis, 612-ter, 614, primo e secondo comma, e 635 del codice penale quando il fatto e' commesso, nell'ambito di violenza domestica, da soggetto gia' ammonito ai sensi del presente articolo, anche se la persona offesa e' diversa da quella per la cui tutela e' stato gia' adottato l'ammonimento previsto dal presente articolo ».

2. Dopo l'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, e' inserito il seguente:
« Art. 3.1 (Particolari tutele per le vittime di violenza domestica). - 1. L'organo di polizia che procede a seguito di denuncia o querela per fatti riconducibili ai delitti di cui all'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale commessi in ambito di violenza domestica, qualora dai primi accertamenti emergano concreti e rilevanti elementi di pericolo di reiterazione della condotta, ne da' comunicazione al prefetto che, sulla base delle valutazioni espresse nelle riunioni di coordinamento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, puo' adottare misure di vigilanza dinamica, da sottoporre a revisione trimestrale, a tutela della persona offesa ».

3. Al decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) all'articolo 8:

    1. 1) al comma 1, le parole: « il reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7 » sono sostituite dalle seguenti: « i reati di cui agli articoli 612-bis e 612-ter del codice penale »;

    2. 2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
      « 3. Le pene per i delitti di cui agli articoli 612-bis e 612-ter del codice penale sono aumentate se il fatto e' commesso da soggetto gia' ammonito ai sensi del presente articolo, anche se la persona offesa e' diversa da quella per la cui tutela e' stato gia' adottato l'ammonimento previsto dal presente articolo »;

    3. 3) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
      « 4. Si procede d'ufficio per i delitti previsti dagli articoli 612-bis e 612-ter quando il fatto e' commesso da soggetto ammonito ai sensi del presente articolo, anche se la persona offesa e' diversa da quella per la cui tutela e' stato gia' adottato l'ammonimento previsto dal presente articolo »;

  2. b) all'articolo 11, comma 1, dopo la parola: « 572, » sono inserite le seguenti: « 575, nell'ipotesi di delitto tentato, 583-quinquies, » e le parole: « 609-octies o 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7 » sono sostituite dalle seguenti: « 609-octies, 612-bis o 612-ter del codice penale ».

Art. 2 Potenziamento delle misure di prevenzione

1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) all'articolo 4, comma 1, lettera i-ter), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o dei delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 575, 583, nelle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 583-quinquies e 609-bis del medesimo codice »;

  2. b) all'articolo 6:

    1. 1) al comma 3-bis, le parole: « la disponibilita' dei relativi dispositivi » sono sostituite dalle seguenti: « la relativa fattibilita' tecnica »;

    2. 2) dopo il comma 3-bis e' aggiunto il seguente:
      « 3-ter. Quando la sorveglianza speciale e' applicata ai soggetti indiziati dei delitti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera i-ter), gli obblighi e le prescrizioni di cui al comma 3-bis sono disposti, con il consenso dell'interessato e accertata la relativa fattibilita' tecnica, con le particolari modalita' di controllo previste dall'articolo 275-bis del codice di procedura penale. Qualora l'interessato neghi il consenso all'adozione delle modalita' di controllo anzidette, la durata della misura non puo' essere inferiore a tre anni e il tribunale prescrive all'interessato di presentarsi all'autorita' di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni e negli orari indicati, con cadenza almeno bisettimanale, per tutta la durata della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, e impone, salva diversa valutazione, il divieto o l'obbligo di soggiorno ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo. In caso di manomissione dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo di cui all'articolo 275-bis del codice di procedura penale, la durata della sorveglianza speciale, applicata con le modalita' di controllo di cui al secondo periodo, non puo' essere inferiore a quattro anni. Qualora l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non fattibilita' tecnica dell'applicazione delle predette modalita' di controllo, il tribunale prescrive all'interessato di presentarsi all'autorita' di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni e negli orari indicati, con cadenza almeno bisettimanale, per tutta la durata della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, e impone, salva diversa valutazione, il divieto o l'obbligo di soggiorno ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo »;

  3. c) all'articolo 8, comma 5:

    1. 1) le parole: « agli articoli 1, comma 1, lettera c), e 4, comma 1, lettera i-ter), » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 1, comma 1, lettera c), »;

    2. 2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera i-ter), il tribunale impone il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente dalle persone cui occorre prestare protezione, e l'obbligo di mantenere una determinata distanza, non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi e da tali persone.
      Quando la frequentazione dei luoghi di cui al periodo precedente sia necessaria per motivi di lavoro o per altre comprovate esigenze, il tribunale prescrive le relative modalita' e puo' imporre ulteriori limitazioni »;

  4. d) all'articolo 9, comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Se la proposta della sorveglianza speciale riguarda i soggetti indiziati dei delitti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera i-ter), e sussistono motivi di particolare gravita', il presidente del tribunale, con decreto, nella pendenza del procedimento di cui all'articolo 7, puo' disporre la temporanea applicazione, con le particolari modalita' di controllo previste dall'articolo 275-bis del codice di procedura penale, previo accertamento della relativa fattibilita' tecnica, del divieto di avvicinarsi alle persone cui occorre prestare protezione o a determinati luoghi da esse abitualmente frequentati e dell'obbligo di mantenere una determinata distanza, non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi e da tali persone, fino a quando non sia divenuta esecutiva la misura di prevenzione della sorveglianza speciale. Qualora l'interessato neghi il consenso all'adozione delle modalita' di controllo anzidette o l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non fattibilita' tecnica delle citate modalita' di controllo, il presidente del tribunale impone all'interessato, in via provvisoria, di presentarsi all'autorita' di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni e negli orari indicati, con cadenza almeno bisettimanale, fino a quando non sia divenuta esecutiva la misura di prevenzione. Quando la frequentazione dei luoghi di cui al secondo periodo sia necessaria per motivi di lavoro o per altre comprovate esigenze, il presidente del tribunale prescrive le relative modalita' e puo' imporre ulteriori limitazioni »;

  5. e) all'articolo 75-bis, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: « 1-bis. Il contravventore ai divieti, agli obblighi e alle prescrizioni conseguenti all'applicazione delle misure di cui all'articolo 9, comma 2, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni; l'arresto e' consentito anche fuori dei casi di flagranza ».

2. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, dopo le parole: « violenza di genere » sono inserite le seguenti: «, comprendente il monitoraggio sulla fattibilita' tecnica dell'impiego dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo di cui all'articolo 275-bis del codice di procedura penale, ».

Art. 3 Misure in materia di formazione dei ruoli di udienza e trattazione dei processi

1. Al fine di assicurare priorita' nella trattazione dei processi, all'articolo 132-bis, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, la lettera a-bis) e' sostituita dalla seguente:
« a-bis) ai delitti previsti dagli articoli 387-bis, 558-bis, 572, 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 583-quinquies, 593-ter, da 609-bis a 609-octies, 612-bis, 612-ter e 613, terzo comma, del codice penale ».

Art. 4 Trattazione spedita degli affari nella fase cautelare

1. Nei casi indicati dall'articolo 132-bis, comma 1, lettera a-bis), delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come sostituita dall'articolo 3 della presente legge, e' assicurata priorita' anche alla richiesta di misura cautelare personale e alla decisione sulla stessa.

2. I dirigenti degli uffici adottano i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la rapida definizione degli affari per i quali e' prevista la trattazione prioritaria.

Art. 5 Disposizioni in materia di attribuzioni del Procuratore della Repubblica

1. Al fine di favorire la specializzazione nella trattazione dei processi in materia di violenza contro le donne e di violenza domestica, all'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In caso di delega, uno o piu' procuratori aggiunti o uno o piu' magistrati sono sempre specificamente individuati per la cura degli affari in materia di violenza contro le donne e domestica ».

Art. 6 Iniziative formative in materia di contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica

1. In conformita' agli obiettivi della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorita' politica delegata per le pari opportunita', anche con il supporto del Comitato tecnico-scientifico dell'Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica, sentita l'assemblea dell'Osservatorio stesso, fermo restando quanto previsto in materia di formazione degli operatori di polizia dall'articolo 5 della legge 19 luglio 2019, n. 69, predispone apposite linee guida nazionali al fine di orientare una formazione adeguata e omogenea degli operatori che a diverso titolo entrano in contatto con le donne vittime di violenza.

2. Nella definizione delle linee programmatiche sulla formazione proposte annualmente dal Ministro della giustizia alla Scuola superiore della magistratura, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, sono inserite iniziative formative specifiche in materia di contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica. Tale formazione si svolge in sede nazionale e decentrata e ha ad oggetto le convenzioni e le direttive sovranazionali in materia di contrasto alla violenza sulle donne e alla violenza domestica, anche economica, i diritti umani, i pregiudizi e gli stereotipi giudiziari, la matrice culturale del fenomeno e la promozione di modalita' di interazione con le persone offese idonee a prevenire la vittimizzazione secondaria, tenendo conto dell'entita' del trauma e nel rispetto delle condizioni soggettive e dell'eta' delle vittime, e di un'efficace e necessaria collaborazione con i soggetti che operano nel settore della prevenzione e del contrasto alla violenza contro le donne o domestica. La formazione e' multidisciplinare ed e' curata da esperti di comprovata e documentata conoscenza delle materie, inseriti nell'albo tenuto dalla Scuola superiore della magistratura. E' garantito l'equilibrio tra i sessi dei formatori.

2-bis. La partecipazione ad almeno uno dei corsi formativi specifici di cui al comma 2 e' obbligatoria per i magistrati con funzioni di merito o di legittimita' assegnati, anche in via non esclusiva, alla trattazione di procedimenti in materia di famiglia o di violenza contro le donne o domestica o materie ad essa connesse.

Art. 7 Termini per la valutazione delle esigenze cautelari

1. Dopo l'articolo 362 del codice di procedura penale e' inserito il seguente:
« Art. 362-bis (Misure urgenti di protezione della persona offesa). - 1. Qualora si proceda per il delitto di cui all'articolo 575, nell'ipotesi di delitto tentato, o per i delitti di cui agli articoli 558-bis, 572, 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 583-bis, 583-quinquies, 593-ter, da 609-bis a 609-octies, 610, 612, secondo comma, 612-bis, 612-ter e 613, terzo comma, del codice penale, consumati o tentati, commessi in danno del coniuge, anche separato o divorziato, della parte dell'unione civile o del convivente o di persona che e' legata o e' stata legata da relazione affettiva ovvero di prossimi congiunti, il pubblico ministero, effettuate le indagini ritenute necessarie, valuta, senza ritardo e comunque entro trenta giorni dall'iscrizione del nominativo della persona nel registro delle notizie di reato, la sussistenza dei presupposti di applicazione delle misure cautelari.
2. In ogni caso, qualora il pubblico ministero non ravvisi i presupposti per richiedere l'applicazione delle misure cautelari nel termine di cui al comma 1, prosegue nelle indagini preliminari.
3. Il giudice provvede in ordine alla richiesta di cui al comma 1 con ordinanza da adottare entro il termine di venti giorni dal deposito dell'istanza cautelare presso la cancelleria ».

Art. 8 Rilevazione dei termini

1. All'articolo 127 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
« 1-bis. Il procuratore generale presso la corte di appello acquisisce ogni tre mesi dalle procure della Repubblica del distretto i dati sul rispetto dei termini relativi ai procedimenti di cui all'articolo 362-bis del codice di procedura penale e invia al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione almeno semestrale ».

Art. 9 Modifiche relative agli effetti della violazione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) all'articolo 387-bis:

    1. 1) dopo le parole: « tre anni » sono aggiunte le seguenti: « e sei mesi »;

    2. 2) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
      « La stessa pena si applica a chi elude l'ordine di protezione previsto dall'articolo 342-ter, primo comma, del codice civile, ovvero un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio »;

  2. b) all'articolo 388, secondo comma, le parole da: « l'ordine di protezione » fino a: « ancora » sono soppresse.

Art. 10 Arresto in flagranza differita

1. Dopo l'articolo 382 del codice di procedura penale e' inserito il seguente:
« Art. 382-bis (Arresto in flagranza differita). - 1. Nei casi di cui agli articoli 387-bis, 572 e 612-bis del codice penale, si considera comunque in stato di flagranza colui il quale, sulla base di documentazione videofotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto ».

Art. 11 Disposizioni in materia di allontanamento d'urgenza dalla casa familiare

1. All'articolo 384-bis del codice di procedura penale, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
« 2-bis. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 384, anche fuori dei casi di flagranza, il pubblico ministero dispone, con decreto motivato, l'allontanamento urgente dalla casa familiare, con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti della persona gravemente indiziata di taluno dei delitti di cui agli articoli 387-bis, 572, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e 612-bis del codice penale o di altro delitto, consumato o tentato, commesso con minaccia o violenza alla persona per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni, ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave e attuale pericolo la vita o l'integrita' fisica della persona offesa e non sia possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice.
2-ter. Entro quarantotto ore dall'esecuzione del decreto di cui al comma 2-bis, il pubblico ministero richiede la convalida al giudice per le indagini preliminari competente in relazione al luogo nel quale il provvedimento di allontanamento d'urgenza e' stato eseguito.
2-quater. Il giudice fissa l'udienza di convalida al piu' presto e comunque entro le quarantotto ore successive, dandone avviso senza ritardo al pubblico ministero e al difensore.
2-quinquies. Il provvedimento di allontanamento d'urgenza diviene inefficace se il pubblico ministero non osserva le prescrizioni del comma 2-ter.
2-sexies. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 385 e seguenti del presente titolo ».