diritto.io

Approvazione dell'unito regolamento diretto a prevenire e combattere le frodi nel commercio delle essenze di agrumi ed in quello del sommacco

Testo vigente

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
RE D'ITALIA
Visto l'art. 6 della legge 2 agosto 1897, n. 378, recante provvedimenti per prevenire e combattere le frodi nel commercio delle essenze degli agrumi e in quello del sommacco;
Udito il Consiglio dei ministri;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio, di concerto con quello delle finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

1. E' approvato l'unito regolamento, visto, d'ordine Nostro, dal ministro d'agricoltura, industria e commercio e da quello delle finanze, per l'applicazione della legge 2 agosto 1897, n. 378, diretta a prevenire e combattere le frodi nel commercio delle essenze di agrumi e in quello del sommacco.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Racconigi, addi' 15 luglio 1906.
VITTORIO EMANUELE.
Giolitti.
F. Cocco-Ortu.
Massimini.
Visto, Il guardasigilli: Gallo.