Approvazione dell'unito regolamento diretto a prevenire e combattere le frodi nel commercio delle essenze di agrumi ed in quello del sommacco
Testo vigente
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
RE D'ITALIA
Visto l'art. 6 della legge 2 agosto 1897, n. 378, recante provvedimenti per prevenire e combattere le frodi nel commercio delle essenze degli agrumi e in quello del sommacco;
Udito il Consiglio dei ministri;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio, di concerto con quello delle finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1
1. E' approvato l'unito regolamento, visto, d'ordine Nostro, dal ministro d'agricoltura, industria e commercio e da quello delle finanze, per l'applicazione della legge 2 agosto 1897, n. 378, diretta a prevenire e combattere le frodi nel commercio delle essenze di agrumi e in quello del sommacco.
Art. 2
1. Le disposizioni del regolamento approvato con R. decreto 9 gennaio 1898, n. 13, sono abrogate.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Racconigi, addi' 15 luglio 1906.
VITTORIO EMANUELE.
Giolitti.
F. Cocco-Ortu.
Massimini.
Visto, Il guardasigilli: Gallo.