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Modificazioni ed aggiunte alle norme regolamentari sul servizio di radioaudizione circolare, approvate coi Regi decreti 10 luglio 1924, n. 1226, e 13 agosto 1926, n. 1559

Testo vigente

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto-legge n. 1917 del 23 ottobre 1925, convertito in legge il 18 marzo 1926, n. 562;
Visto il R. decreto n. 1226 del 10 luglio 1924;
Visto il R. decreto-legge n. 520 del 23 aprile 1925, convertito in legge il 21 marzo 1926, n. 597;
Visto l'art. 56 del nuovo testo unico delle leggi postali approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;
Visto il R. decreto 13 agosto 1926, n. 1559;
Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2207, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1350, che reca nuove norme per il miglioramento e lo sviluppo del servizio delle radioaudizioni circolari;
Riconosciuta la necessita' di emanare in sostituzione delle norme regolamentari approvate con R. decreto 13 agosto 1926, n. 1559, per i servizi di radiotelegrafia e di radioaudizione circolare, delle nuove disposizioni per l'attuazione del R. decreto-legge del 17 novembre 1927, n. 2207, e di aggiungere al capo I del regolamento approvato con R. decreto numero 1226 del 10 luglio 1924 le norme che si riferiscono al servizio di radiotelegrafia circolare;
Sentito il Consiglio di amministrazione per le poste e telegrafi;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 2

1. Il titolo del capo I del regolamento sulle comunicazioni senza filo approvato con R. decreto n. 1226 del 10 luglio 1924 e' modificato come in appresso:
«Capo I.
«Disposizioni di carattere generale».

2. Al capo I suddetto viene inoltre apportata l'aggiunta che segue:

3. Servizio di radiotelegrafia circolare.

5. S'intende per servizio di radiotelegrafia circolare quello che viene effettuato per mezzo di stazioni radioelettriche destinate a comunicare al pubblico o a speciali abbonati per mezzo di segnali telegrafici notizie di interesse generale e di carattere commerciale.

6. Per la concessione di tali stazioni radiotelegrafiche trasmittenti e riceventi valgono tutte le norme stabilite nel capo I del presente regolamento, salvo per quanto concerne i canoni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a S. Anna di Valdieri, addi' 3 agosto 1928 - Anno VI
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini - Ciano - Mosconi.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 ottobre 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 277, foglio 150. - Sirovich.