Codice Penale
Testo vigente
Art. 549
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1978, N. 194
Art. 550
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1978, N. 194
Art. 551
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1978, N. 194
Art. 552
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1978, N. 194
Art. 553
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1978, N. 194
Art. 554
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1978, N. 194
Art. 555
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1978, N. 194
Titolo undecimo. Dei delitti contro la famiglia
Capo I. Dei delitti contro il matrimonio
Art. 556 Bigamia
1. Chiunque, essendo legato da matrimonio avente effetti civili, ne contrae un altro, pur avente effetti civili, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni. Alla stessa pena soggiace chi, non essendo coniugato, contrae matrimonio con persona legata da matrimonio avente effetti civili.
2. La pena e' aumentata se il colpevole ha indotto in errore la persona, con la quale ha contratto matrimonio, sulla liberta' dello stato proprio o di lei.
3. Se il matrimonio, contratto precedentemente dal bigamo, e' dichiarato nullo, ovvero e' annullato il secondo matrimonio per causa diversa dalla bigamia, il reato e' estinto, anche rispetto a coloro che sono concorsi nel reato, e, se vi e' stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.
Art. 557 Prescrizione del reato
1. Il termine della prescrizione per il delitto preveduto dall'articolo precedente decorre dal giorno in cui e' sciolto uno dei due matrimoni o e' dichiarato nullo il secondo per bigamia.
Art. 558 Induzione al matrimonio mediante inganno
1. Chiunque, nel contrarre matrimonio avente effetti civili, con mezzi fraudolenti occulta all'altro coniuge l'esistenza di un impedimento che non sia quello derivante da un precedente matrimonio e' punito, se il matrimonio e' annullato a causa dell'impedimento occultato, con la reclusione fino a un anno ovvero con la multa da lire duemila a diecimila.
Art. 558-bis Costrizione o induzione al matrimonio
1. Chiunque, con violenza o minaccia, costringe una persona a contrarre matrimonio o unione civile e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.
2. La stessa pena si applica a chiunque, approfittando delle condizioni di vulnerabilita' o di inferiorita' psichica o di necessita' di una persona, con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell'autorita' derivante dall'affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia, la induce a contrarre matrimonio o unione civile.
3. La pena e' aumentata se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni diciotto.
4. La pena e' da due a sette anni di reclusione se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni quattordici.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando il fatto e' commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia.
Art. 559 Adulterio
1. La moglie adultera e' punita con la reclusione fino a un anno.42
2. Con la stessa pena e' punito il correo dell'adultera.42
3. La pena e' della reclusione fino a due anni nel caso di relazione adulterina.46
4. Il delitto e' punibile a querela del marito.46
Art. 560 Concubinato
1. Il marito, che tiene una concubina nella casa coniugale, o notoriamente altrove, e' punito con la reclusione fino a due anni.46
2. La concubina e' punita con la stessa pena.46
3. Il delitto e' punibile a querela della moglie.46
Art. 561 Casi di non punibilita'. Circostanza attenuante
1. Nel caso preveduto dall'articolo 559, non e' punibile la moglie quando il marito l'abbia indotta o eccitata alla prostituzione ovvero abbia comunque tratto vantaggio dalla prostituzione di lei.
2. Nei casi preveduti dai due articoli precedenti non e' punibile il coniuge legalmente separato per colpa dell'altro coniuge, ovvero da questo ingiustamente abbandonato.
3. Se il fatto e' commesso dal coniuge legalmente separato per colpa propria o per colpa propria e dell'altro coniuge o per mutuo consenso, la pena e' diminuita.46
Art. 562 Pena accessoria e sanzione civile
1. La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 556 e 560 importa la perdita dell'autorita' maritale.46
2. Con la sentenza di condanna per adulterio o per concubinato il giudice puo', sull'istanza del coniuge offeso, ordinare i provvedimenti temporanei di indole civile, che ritenga urgenti nell'interesse del coniuge offeso e della prole.46
3. Tali provvedimenti sono immediatamente eseguibili, ma cessano di aver effetto se, entro tre mesi dalla sentenza di condanna, divenuta irrevocabile, non e' presentata dinanzi al giudice civile domanda di separazione personale.46
Art. 563 Estinzione del reato
1. Nei casi preveduti dagli articoli 559 e 560 la remissione della querela, anche se intervenuta dopo la condanna, estingue il reato.
2. Estinguono altresi' il reato:
1° la morte del coniuge offeso;
2° l'annullamento del matrimonio del colpevole di adulterio o di concubinato.
3. L'estinzione del reato ha effetto anche riguardo al correo e alla concubina e ad ogni persona che sia concorsa nel reato; e, se vi e' stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.46
Capo II. Dei delitti contro la morale famigliare
Art. 564 Incesto
1. Chiunque, in modo che ne derivi pubblico scandalo, commette incesto con un discendente o un ascendente, o con un affine in linea retta, ovvero con una sorella o un fratello, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.
2. La pena e' della reclusione da due a otto anni nel caso di relazione incestuosa.
3. Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, se l'incesto e' commesso da persona maggiore di eta' con persona minore degli anni diciotto, la pena e' aumentata per la persona maggiorenne.
4. La condanna pronunciata contro il genitore importa la perdita della responsabilita' genitoriale o della tutela legale.
Art. 565 Attentati alla morale famigliare commessi col mezzo della stampa periodica
1. Chiunque nella cronaca dei giornali o di altri scritti periodici, nei disegni che ad essa si riferiscono, ovvero nelle inserzioni fatte a scopo di pubblicita' sugli stessi giornali o scritti, espone o mette in rilievo circostanze tali da offendere la morale famigliare, e' punito con la multa da lire mille a cinquemila.
Capo III. Dei delitti contro lo stato di famiglia
Art. 566 Supposizione o soppressione di stato
1. Chiunque fa figurare nei registri dello stato civile una nascita inesistente e' punito con la reclusione da tre a dieci anni.
2. Alla stessa pena soggiace chi, mediante l'occultamento di un neonato, ne sopprime lo stato civile.
Art. 567 Alterazione di stato
1. Chiunque, mediante la sostituzione di un neonato, ne altera lo stato civile e' punito con la reclusione da tre a dieci anni.
2. Si applica la reclusione da cinque a quindici anni a chiunque, nella formazione di un atto di nascita, altera lo stato civile di un neonato, mediante false certificazioni, false attestazioni o altre falsita'.271
Art. 568 Occultamento di stato di un figlio
1. Chiunque depone o presenta un fanciullo, gia' iscritto nei registri dello stato civile come figlio nato nel matrimonio o riconosciuto, in un ospizio di trovatelli o in un altro luogo di beneficenza, occultandone lo stato, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.