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Codice Penale

Testo vigente

Art. 663-bis Divulgazione di stampa clandestina

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque in qualsiasi modo divulga stampe o stampati pubblicati senza l'osservanza delle prescrizioni di legge sulla pubblicazione e diffusione della stampa periodica e non periodica, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila.

2. Per le violazioni di cui al presente articolo non e' ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 664 Distruzione o deterioramento di affissioni

1. Chiunque stacca, lacera o rende comunque inservibili o illeggibili scritti o disegni, fatti affiggere dalle Autorita' civili o da quelle ecclesiastiche, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centocinquantamila a novecentomila.

2. Se si tratta di scritti o disegni fatti affiggere da privati, nei luoghi e nei modi consentiti dalla legge o dall'Autorita', si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a seicentomila.

§ 3. Delle contravvenzioni concernenti la vigilanza su talune industrie e sugli spettacoli pubblici

Art. 666 Spettacoli o trattenimenti pubblici senza licenza

1. Chiunque, senza la licenza dell'Autorita', in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, da' spettacoli o trattenimenti di qualsiasi natura, o apre circoli o sale da ballo o di audizione, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a tre milioni.

2. Se la licenza e' stata negata, revocata o sospesa, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila.

3. E' sempre disposta la cessazione dell'attivita' svolta in difetto di licenza. Se l'attivita' e' svolta in locale per il quale e' stata rilasciata autorizzazione o altro titolo abilitativo all'esercizio di diversa attivita', nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al primo comma e nell'ipotesi prevista dal secondo comma e' disposta altresi' la chiusura del locale per un periodo non superiore a sette giorni.

4. Per le violazioni previste dal presente articolo non e' ammesso il pagamento in misura ridotta a norma dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.47

Art. 668 Rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive

1. Chiunque recita in pubblico drammi o altre opere, ovvero da' in pubblico produzioni teatrali di qualunque genere, senza averli prima comunicati all'Autorita', e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000.

2. Alla stessa sanzione soggiace chi fa rappresentare in pubblico opere cinematografiche, non sottoposte prima alla revisione dell'Autorita' o non sottoposte a classificazione o senza rispettare la classificazione verificata dalla Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche.

3. Se il fatto e' commesso contro il divieto dell'Autorita', si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 30.000.

4. Il fatto si considera commesso in pubblico se ricorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 2° e 3° dell'articolo 266.

§ 4. Delle contravvenzioni concernenti la vigilanza sui mestieri girovaghi e la prevenzione dell'accattonaggio

Art. 669 Esercizio abusivo di mestieri girovaghi

1. Chiunque esercita un mestiere girovago senza la licenza dell'Autorita' o senza osservare le altre prescrizioni stabilite dalla legge, e' punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquanta a mille.

2. Alla stessa pena soggiace il genitore o il tutore che impiega in mestieri girovaghi un minore degli anni diciotto, senza che questi abbia ottenuto la licenza o abbia osservate le altre prescrizioni di legge.

3. La pena e' dell'arresto da uno a quattro mesi o dell'ammenda da lire cento a duemila e puo' essere ordinata la liberta' vigilata:

  1. 1° se il fatto e' commesso contro il divieto della legge o dell'Autorita';

  2. 2° se la persona che esercita abusivamente il mestiere girovago ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto non colposo.90

Art. 669-bis Esercizio molesto dell'accattonaggio

1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque esercita l'accattonaggio con modalita' vessatorie o simulando deformita' o malattie o attraverso il ricorso a mezzi fraudolenti per destare l'altrui pieta' e' punito con la pena dell'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da euro 3.000 a euro 6.000. E' sempre disposto il sequestro delle cose che sono servite o sono state destinate a commettere l'illecito o che ne costituiscono il provento.

Sezione II. Delle contravvenzioni concernenti l'incolumita' pubblica

§ 1. Delle contravvenzioni concernenti l'incolumita' delle persone nei luoghi di pubblico transito o nelle abitazioni

Art. 672 Omessa custodia e mal governo di animali

1. Chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta, e' punito con l'arresto fino a tre mesi, ovvero con l'ammenda fino a lire tremila.

2. Alla stessa pena soggiace:

  1. 1° chi, in luoghi aperti, abbandona a se' stessi animali da tiro, da soma o da corsa, o li lascia comunque senza custodia, anche se non siano disciolti, o li attacca o conduce in modo da esporre a pericolo l'incolumita' pubblica, ovvero li affida a persona inesperta;

  2. 2° chi aizza o spaventa animali, in modo da mettere in pericolo l'incolumita' delle persone.90

Art. 673 Omesso collocamento o rimozione di segnali o ripari

1. Chiunque omette di collocare i segnali o i ripari prescritti dalla legge o dall'Autorita' per impedire pericoli alle persone in un luogo di pubblico transito, ovvero rimuove i segnali o i ripari suddetti, o spegne i fanali collocati come segnali, e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire cinquemila.

2. Alla stessa pena soggiace chi rimuove apparecchi o segnali diversi da quelli indicati nella disposizione precedente e destinati a un servizio pubblico o di pubblica necessita', ovvero spegne i fanali della pubblica illuminazione.

Art. 674 Getto pericoloso di cose

1. Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, e' punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a lire duemila.

Art. 675 Collocamento pericoloso di cose

1. Chiunque, senza le debite cautele, pone o sospende cose, che, cadendo in un luogo di pubblico transito, o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, possano offendere o imbrattare o molestare persone, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila.

Art. 676 Rovina di edifici o di altre costruzioni

1. Chiunque ha avuto parte nel progetto o nei lavori concernenti un edificio o un'altra costruzione, che poi, per sua colpa, rovini, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione ottocentomila.

2. Se dal fatto e' derivato pericolo alle persone, la pena e' dell'arresto fino a sei mesi ovvero dell'ammenda non inferiore a lire tremila.

Art. 677 Omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina

1. Il proprietario di un edificio o di una costruzione che minacci rovina ovvero chi e' per lui obbligato alla conservazione o alla vigilanza dell'edificio o della costruzione, il quale omette di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione ottocentomila.

2. La stessa sanzione si applica a chi, avendone l'obbligo, omette di rimuovere il pericolo cagionato dall'avvenuta rovina di un edificio o di una costruzione.

3. Se dai fatti preveduti dalle disposizioni precedenti deriva pericolo per le persone, la pena e' dell'arresto fino a sei mesi o dell'ammenda non inferiore a lire tremila.

§ 2. Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di infortuni nelle industrie o nella custodia di materie esplodenti

Art. 678 Fabbricazione o commercio abusivi di materie esplodenti

1. Chiunque, senza la licenza dell'Autorita' o senza le prescritte cautele, fabbrica o introduce nello Stato, ovvero tiene in deposito o vende o trasporta materie esplodenti o sostanze destinate alla composizione o alla fabbricazione di esse, e' punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a lire duemila.

Art. 679 Omessa denuncia di materie esplodenti

1. Chiunque omette di denunciare all'Autorita' che egli detiene materie esplodenti di qualsiasi specie, ovvero materie infiammabili, pericolose per la loro qualita' o quantita', e' punito con l'arresto fino a quattro mesi o con l'ammenda fino a lire tremila.

2. Soggiace all'ammenda fino a lire duemila chiunque, avendo notizia che in un luogo da lui abitato si trovano materie esplodenti, omette di farne denuncia all'Autorita'.

3. Nel caso di trasgressione all'ordine, legalmente dato dall'Autorita', di consegnare, nei termini prescritti, le materie esplodenti, la pena e' dell'arresto da un mese ad un anno o dell'ammenda da lire trecento a cinquemila.

Art. 680 Circostanze aggravanti

1. Le pene per le contravvenzioni prevedute dai due articoli precedenti sono aumentate se il fatto e' commesso da alcuna delle persone alle quali la legge vieta di concedere la licenza, ovvero se questa e' stata negata o revocata.