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Norme per la liquidazione delle pensioni presso l'Amministrazione dello Stato e per il relativo controllo della Corte dei conti

Testo vigente

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto l'articolo 31 della legge 3 aprile 1933, n. 255;
Sentita la Corte dei conti;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

1. La liquidazione delle pensioni, degli assegni e delle indennita' per una sola volta, nonche' il riscatto dei servizi ai fini di quiescenza, gia' affidati alla Corte dei conti, sono trasferiti all'Amministrazione.

Art. 2

1. All'atto della cessazione dal servizio, l'Amministrazione provvede d'ufficio alla liquidazione delle indennita', degli assegni o delle pensioni spettanti agli impiegati o alle loro famiglie.

2. Per le pensioni di riversibilita' a favore delle famiglie dei pensionati e per le pensioni e gli assegni privilegiati, diretti o indiretti, si provvede su domanda degli interessati.

Art. 3

1. I provvedimenti di concessione e quelli con i quali si respinge una domanda di riscatto, pensione, assegno o indennita', sono adottati con decreto del Ministro preposto all'Amministrazione dalla quale l'impiegato dipende.

2. I provvedimenti di cui al comma precedente, per i magistrati e gli impiegati del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, per il personale dell'Avvocatura dello Stato e per gli appartenenti alla M.
V. S. N., sono disposti con decreto del Capo del Governo.

3. Il Senato del Regno e la Camera dei deputati provvedono alla liquidazione e al pagamento delle pensioni e delle indennita' per il trattamento di quiescenza del proprio personale.1

4. COMMA NON PIU' PREVISTO DAL REGIO DECRETO 29 LUGLIO 1933, N. 1026.1

5. In caso di pensioni miste, se l'impiegato sia passato dallo Stato ad altro ente, il riscatto e la liquidazione sono adottati dall'Amministrazione, dalla quale egli dipendeva al momento del passaggio.

6. Per i personali non aventi qualita' di impiegati dello Stato, i provvedimenti di riscatto e di liquidazione sono adottati dall'Amministrazione, cui e' demandata la tutela o la vigilanza sull'ente dal quale essi dipendono.

7. Le Amministrazioni di cui ai commi precedenti provvedono anche a favore delle famiglie degli impiegati morti in servizio o in pensione.

Art. 4

1. I decreti con i quali si concedono o si negano pensioni privilegiate od assegni privilegiati sono emessi dal Ministro competente sentito un Comitato nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e composto di un presidente di sezione della Corte dei conti, che lo presiede e di un numero di membri da diciotto a ventiquattro a seconda delle esigenze delle sue funzioni.

2. E' in facolta' del Presidente del Consiglio dei Ministri di affidare le funzioni di vice presidente del Comitato a non oltre due membri di esso, scelti fra i magistrati della Corte di Cassazione e fra i magistrati del Consiglio di Stato e della Corte dei conti con funzioni non inferiori a quelle di consigliere.

3. I membri del Comitato sono scelti tra gli appartenenti alle seguenti categorie, anche se a riposo: magistrati dell'ordine giudiziario con funzioni non inferiori a quelle di consigliere d'appello o equiparate, magistrati del Consiglio di Stato e della Corte dei conti con funzioni non inferiori a quelle di referendario, funzionari del Ministero del tesoro di grado non inferiore al sesto e ufficiali generali o superiori medici.

4. Alle sedute del Comitato prende anche parte, con voto deliberativo, un funzionario, di grado non inferiore al sesto, dell'Amministrazione dalla quale proviene la richiesta del parere.

5. I componenti del Comitato durano in carica due anni e possono essere riconfermati. Durante l'incarico i componenti in attivita' di servizio continuano, ad eccezione del presidente, ad esercitare le loro normali funzioni.

6. Il Comitato, quando il presidente non ravvisa l'utilita' dell'adunanza plenaria, funziona suddiviso in piu' Sezioni, composte di un presidente e di cinque membri dei quali almeno due magistrati ed un ufficiale medico.

7. Alla costituzione delle Sezioni provvede il presidente del Comitato.

8. Il parere del Comitato non e' obbligatorio quando la concessione o il diniego di pensioni od assegni privilegiati siano esclusivamente fondati sull'applicazione di norme legislative e regolamentari all'infuori di qualsiasi valutazione di circostanze di fatto obbiettive o riguardanti la persona del richiedente.

Art. 5

1. Il Ministro, quando non intenda adottare il parere del Comitato, di cui all'articolo precedente, fa risultare nel decreto i motivi del suo dissenso.

Art. 6

1. Il giudizio del Ministro e il parere del Comitato, circa la causa di servizio e il diritto a pensione o assegno privilegiato non sono vincolati dalle dichiarazioni o riconoscimenti contenuti nei relativi atti amministrativi o sanitari.

Art. 7

1. I documenti di stato civile, personali e di famiglia richiesti per la liquidazione del trattamento di quiescenza, sia diretto che indiretto, nonche' quelli relativi a precedenti servizi prestati, devono essere raccolti dal capo del personale di ciascuna Amministrazione durante il periodo di servizio dei propri dipendenti.

2. Costituisce infrazione disciplinare la inosservanza della disposizione di cui al precedente comma.

Art. 8

1. Il decreto relativo al trattamento di quiescenza puo' essere modificato o revocato d'ufficio o a domanda degli interessati, prima che sia trascorso il termine per il ricorso di cui al successivo art.
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2. Fermo il disposto dell'articolo seguente e salve le decadenze di legge, il Ministro puo' sempre, modificando o revocando il primitivo decreto, disporre sul trattamento di quiescenza, quando dall'interessato sia presentata una domanda nuova che incida su materia che non abbia formato oggetto del primitivo provvedimento.

Art. 9

1. Trascorso il termine di cui al successivo art. 14, il decreto e' revocato o modificato quando:

  1. a) vi sia stato errore di fatto o sia stato omesso di tener conto di elementi risultanti dallo stato di servizio;

  2. b) vi sia stato errore nel computo del servizio o nel calcolo del prezzo del riscatto, nel calcolo della pensione, assegno o indennita' o nell'applicazione delle tabelle che stabiliscono le aliquote o l'ammontare delle pensioni, assegni o indennita';

  3. c) siano stati rinvenuti documenti nuovi dopo l'emissione del decreto;

  4. d) la liquidazione sia stata effettuata o il decreto emesso sopra documenti falsi.

2. La revoca o modifica puo' essere proposta di ufficio o chiesta dagli interessati.

3. Il termine per la revoca o modifica prevista dai commi precedenti e' di tre anni dalla registrazione del decreto o, rispettivamente, dalla comunicazione di esso agli interessati. Pero', nei casi di cui alle precedenti lettere c) e d) la proposta o domanda sara' ammessa anche se scaduto detto termine, ma non oltre trenta giorni dal rinvenimento dei nuovi documenti o dalla notizia venuta al ricorrente o all'Amministrazione della riconosciuta falsita' dei documenti, salvi, in ogni caso, gli effetti della prescrizione trentennale.

Art. 10

1. La proposta dell'ufficio o la domanda di una delle parti per la revoca o modifica di cui ai precedenti articoli 8 e 9, quando il Ministro non le ritenga inammissibili, sono comunicate a tutte le altre parti interessate, a disposizione delle quali vengono anche posti, per il periodo di trenta giorni dopo quello della comunicazione, gli atti relativi, affinche' ne prendano visione e presentino, ove lo credano, le loro deduzioni.

2. Decorso il termine di trenta giorni, il Ministro emette il suo decreto sulla proposta o sulla domanda.

Art. 11

1. Nei casi in cui, al momento della cessazione dal servizio, non sia possibile provvedere immediatamente alla liquidazione della pensione, diretta o indiretta, od altro assegno continuativo, viene liquidata la pensione o l'assegno provvisorio eventualmente spettante in base ai soli servizi accertati.