Norme integrative e di attuazione del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore
Testo vigente
Art. 12
1. In caso di trasferimento di residenza, il praticante puo' chiedere di essere iscritto nel registro dei praticanti della circoscrizione nella quale si e' trasferito.
2. La domanda e' rivolta al Direttorio del Sindacato della circoscrizione stessa, e deve essere corredata dei documenti indicati nelle lettere a), b), c) del comma primo dell'art. 1, nonche' del certificato di cui all'art. 41 e degli altri documenti relativi allo svolgimento della pratica.
3. Nel caso di accoglimento della domanda, il praticante e' iscritto con l'anzianita' della precedente iscrizione.
4. Si applicano, per le domande di trasferimento, le disposizioni dell'art. 3.
Art. 13
1. Ai praticanti procuratori che esercitano il patrocinio davanti alle Preture a termini dell'art. 8 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, si applicano le disposizioni sulle incompatibilita', contenute nell'art. 3 dello stesso R. decreto-legge.
Art. 14
1. La cancellazione dal registro dei praticanti e' pronunziata dal Direttorio del Sindacato, di ufficio o su richiesta del pubblico ministero:
a) nei casi d'incompatibilita' a termini dell'articolo precedente;
b) nei casi di cui al n. 2° dell'art. 37 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578;
c) nei casi di cui al terzo comma dell'art. 4 del presente decreto;
d) quando il praticante ammesso al patrocinio davanti alle Preture non abbia prestato giuramento, senza giustificato motivo, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento di ammissione; fermo il disposto dell'art. 8, comma terzo, del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578;
e) quando non sia stato osservato l'obbligo della residenza preveduto nell'art. 11 del presente decreto;
f) quando l'iscritto rinunci all'iscrizione.
2. Si applicano le disposizioni dell'art. 37, commi secondo, terzo, quarto, quinto ed ottavo del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, e dell'art. 45 del presente decreto.
3. I praticanti cancellati dal registro speciale hanno il diritto di esservi nuovamente iscritti qualora dimostrino, se ne e' il caso, la cessazione dei fatti che hanno determinato la cancellazione, e l'effettiva sussistenza dei titoli in base ai quali furono originariamente iscritti, e siano in possesso dei requisiti di cui ai numeri 1°, 2° e 3° dell'art. 17 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578.
4. Fermo il disposto del precedente comma, il praticante che sia stato cancellato per cause attinenti esclusivamente all'esercizio del patrocinio davanti alle Preture puo' essere reiscritto nel registro ai fini dello svolgimento della pratica con esclusione dal patrocinio stesso.
5. Per le reiscrizioni sono applicabili le disposizioni dell'articolo 3, commi primo, secondo e quarto del presente decreto.
Capo II. Degli esami per la professione di procuratore.
Art. 15
1. Il Ministro per la grazia e giustizia stabilisce, con suo decreto, i giorni in cui dovranno avere luogo le prove scritte degli esami per la professione di procuratore, ed il termine entro il quale dovranno essere presentate le domande di ammissione agli esami medesimi.
2. Il decreto e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero e nella Gazzetta Ufficiale del Regno almeno novanta giorni prima di quello fissato per l'inizio delle prove scritte.
3. COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 MAGGIO 2003, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 LUGLIO 2003, N. 180.
4. Le sottocommissioni esaminatrici hanno sede presso le Corti di appello.
5. Con successivo decreto, il Ministro della giustizia determina, mediante sorteggio, gli abbinamenti tra i candidati individuati ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101, e successive modificazioni, e le sedi di Corte di appello ove ha luogo la correzione degli elaborati scritti.
6. Il sorteggio di cui al comma precedente e' effettuato previo raggruppamento delle sedi di Corte di appello che presentino un numero di domande di ammissione sufficientemente omogeneo, al fine di garantire l'adeguatezza tra la composizione delle sottocommissioni d'esame e il numero dei candidati di ciascuna sede.
7. La prova orale ha luogo nella medesima sede della prova scritta.
8. Esercita le funzioni di segretario un cancelliere della Corte d'appello nominato dal Primo presidente.
9. Nell'ipotesi preveduta nell'art. 22 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, le funzioni di segretario sono esercitate da uno o piu' magistrati nominati dal Ministro per la grazia e giustizia tra i magistrati addetti al Ministero.
Art. 16
1. Nel termine stabilito i candidati devono presentare alla sottocommissione istituita ai sensi dell'articolo 22, comma 4, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni la domanda di ammissione agli esami corredata:
1° del diploma originale di laurea;
2° del certificato di cui all'art. 10 del presente decreto;
3° della ricevuta della tassa prescritta per l'ammissione agli esami;
4° dei documenti necessari per comprovare i titoli di precedenza nella formazione della graduatoria a termini dell'art. 23, comma quarto, numeri 1°, 2°, 3° e 4° del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578;
5° di un certificato relativo alla votazione riportata nell'esame di laurea.
2. I candidati che abbiano diritto all'iscrizione nell'albo dei procuratori senza limitazione di numero debbono produrre la relativa documentazione. Per essi non sono prescritti i documenti indicati nei numeri 4° e 5° del comma precedente.
3. Coloro che non abbiano diritto all'iscrizione senza limitazione di numero, debbono, nella domanda, fare la dichiarazione stabilita nell'art. 23, comma primo, del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, e nell'art. 29 del presente decreto, oppure riservarsi di presentarla con atto separato nel termine prescritto.
4. Fermo il disposto del quarto comma dell'articolo 19 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, i candidati possono produrre il certificato di cui al n. 2 del comma primo del presente articolo dopo la scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, ma non oltre i venti giorni precedenti a quello fissato per l'inizio delle prove scritte.
5. Coloro che si trovano nelle condizioni prevedute nell'articolo 18, comma secondo, del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, debbono presentare, in luogo del documento di cui al n. 2° del comma primo del presente articolo, un certificato dell'Amministrazione presso la quale hanno prestato servizio, che comprovi il requisito prescritto.
6. Per i vice pretori onorari, nel certificato saranno indicate le sentenze pronunziate, le istruttorie e gli altri affari trattati.
7. Nell'ipotesi di cui all'art. 22 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, il candidato deve dichiarare per quale distretto di Corte d'appello egli partecipa all'esame.
Art. 17
1. La Commissione esaminatrice delibera senza ritardo sull'ammissione delle domande di cui all'articolo precedente, e forma l'elenco dei candidati ammessi agli esami.10
2. L'elenco e' depositato almeno quindici giorni prima dell'inizio delle prove negli Uffici della segreteria della Commissione.
3. A ciascun candidato ammesso agli esami e' data comunicazione dell'ammissione, nonche' del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovra' presentarsi per sostenere le prove scritte.
Art. 17-bis
1. Le prove scritte sono tre. Esse vengono svolte sui temi formulati dal Ministro di grazia e giustizia ed hanno per oggetto:
a) la redazione di un parere motivato, da scegliersi tra due questioni in materia regolata dal codice civile;
b) la redazione di un parere motivato, da scegliersi tra due questioni in materia regolata dal codice penale;
c) la redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto, in materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale ed il diritto amministrativo.
2. Per ciascuna prova scritta ogni componente delle commissioni d'esame dispone di 10 punti di merito; alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano conseguito, nelle tre prove scritte, un punteggio complessivo di almeno 90 punti e con un punteggio non inferiore a 30 punti per almeno due prove.
3. Le prove orali consistono:
a) nella discussione, dopo una succinta illustrazione delle prove scritte, di brevi questioni relative a cinque materie, di cui almeno una di diritto processuale, scelte preventivamente dal candidato, tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto civile, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto penale, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto internazionale privato, diritto ecclesiastico e diritto comunitario;
b) nella dimostrazione di conoscenza dell'ordinamento forense e dei diritti e doveri dell'avvocato.
4. Per la prova orale ogni componente della commissione dispone di 10 punti di merito per ciascuna delle materie oggetto dell'esame.
5. Sono considerati idonei i candidati che ricevono un punteggio complessivo per le prove orali non inferiore a 180 punti ed un punteggio non inferiore a 30 punti per almeno cinque prove.
Art. 18
1. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 GIUGNO 1988, N. 242.
2. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 GIUGNO 1988, N. 242.
3. Il tema per ciascuna prova, trasmesso dal Ministero di grazia e giustizia in busta sigillata, e' consegnato, a cura del Primo Presidente della Corte d'appello, al Presidente della Commissione esaminatrice nel giorno stabilito per la prova stessa.10
4. Il presidente della Commissione ne da' lettura dopo avere fatto constatare ai candidati presenti l'integrita' dei sigilli.
5. Nell'ipotesi di cui all'art. 22 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, si applicano, quanto all'ordine delle prove ed alla scelta dei temi, le disposizioni dell'art. 33, commi primo e secondo, del presente decreto.
Art. 19
1. I candidati debbono dimostrare la loro identita' personale, prima di ciascuna prova di esame, presentando un documento di identificazione che sia stato loro rilasciato da un'autorita' dello Stato, ovvero una loro fotografia di data recente, vidimata da un Regio notaio o autenticata dall'autorita' comunale e legalizzata dall'autorita' prefettizia.
Art. 20
1. Per lo svolgimento di ogni prova scritta sono assegnate sette ore dal momento della dettatura del tema. Non sono ammessi agli esami i candidati che si presentino quando la dettatura sia stata iniziata.
2. I candidati debbono usare esclusivamente carta munita del sigillo della Commissione e della firma del Presidente o di un Commissario da lui delegato. Essi non possono conferire tra loro, ne' comunicare in qualsiasi modo con estranei. E' escluso dall'esame colui che contravvenga a tale divieto ed in genere alle disposizioni che siano state date per assicurare la regolarita' dell'esame.
3. Durante il tempo in cui si svolge la prova debbono trovarsi presenti nel locale degli esami almeno due componenti della Commissione. Ad essi e' affidata la polizia degli esami.
Art. 21
1. I candidati non possono portare nella sede degli esami libri, opuscoli, scritti ed appunti di qualsiasi specie. Essi possono soltanto consultare i codici, anche commentati esclusivamente con la giurisprudenza, le leggi ed i decreti dello Stato; ed all'uopo hanno facolta' di fare pervenire i relativi testi alla Commissione esaminatrice almeno tre giorni prima dell'inizio delle prove scritte.
I testi presentati sono verificati dalla Commissione.10
2. Debbono essere esclusi dall'esame coloro che sono trovati in possesso di libri, opuscoli, scritti, appunti di qualsiasi specie, vietati a norma del presente articolo.
3. L'esclusione e' ordinata dai commissari presenti all'esame. In caso di disaccordo tra loro la decisione e' rimessa al Presidente.
Art. 22
1. Al candidato sono consegnate in ciascuno dei tre giorni di esame due buste di uguale colore, una grande munita di un tagliando con numero progressivo, corrispondente al numero d'ordine del candidato stesso nell'elenco degli ammessi all'esame, ed una piccola contenente un cartoncino bianco.
2. Il candidato, dopo aver svolto il tema, senza apporvi sottoscrizione ne' altro contrassegno, pone il foglio o i fogli nella busta grande, in cui mette anche la busta piccola, chiusa, contenente il cartoncino bianco ove ha indicato il proprio nome, cognome, data di nascita e residenza, e consegna il tutto al presidente o a chi ne fa le veci. Quest'ultimo, dopo aver accertato che il numero segnato sul tagliando della busta grande corrisponda al numero d'ordine del candidato, appone la sua firma trasversalmente sulla busta stessa in modo che vi resti compreso il relativo lembo di chiusura, nonche', sui margini incollati, l'impronta in ceralacca del sigillo della commissione.
3. Tutte le buste contenenti i lavori sono affidate, alla fine di ciascuna prova, al segretario, previa raccolta di esse in uno o piu' pacchi firmati all'esterno da uno dei componenti la commissione, e suggellati con l'impronta in ceralacca del sigillo della commissione.
4. Nel giorno immediatamente successivo all'ultima prova e nell'ora indicata dal presidente, la commissione in seduta plenaria, alla presenza di almeno cinque candidati designati dal presidente e tempestivamente avvertiti, constata l'integrita' dei sigilli e delle firme, apre i pacchi contenenti le buste con i lavori, raggruppa le tre buste aventi sui rispettivi tagliandi lo stesso numero e, dopo aver staccato i tagliandi, le chiude in un'unica busta piu' grande, nella quale viene apposto un numero progressivo soltanto quando e' ultimata l'operazione di raggruppamento per tutte le buste con i lavori, avendo cura di rimescolare le buste stesse prima di apporvi il predetto numero progressivo.
5. Tutte le buste debitamente numerate sono poi raccolte in piego suggellato con le stesse modalita' indicate nel comma 2.
6. Di tutte le operazioni di cui ai precedenti commi, come pure di tutto quanto avviene durante lo svolgimento delle prove, viene redatto processo verbale, sottoscritto dal presidente o da chi ne fa le veci e dal segretario.
7. La revisione dei lavori contenuti nelle tre buste raggruppate ai sensi del comma 4 e' compiuta contestualmente.
Art. 23
1. Esaurite le operazioni di cui all'articolo 22, i presidenti delle sottocommissioni di cui all'articolo 22, comma 4, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, ne danno comunicazione al presidente della Corte di appello il quale, anche per il tramite di persona incaricata, dispone il trasferimento delle buste contenenti gli elaborati redatti dai candidati alla Corte di appello individuata ai sensi dell'articolo 15, commi quarto e quinto, presso la quale deve essere effettuata la correzione, a mezzo di consegna all'ispettore di polizia penitenziaria appositamente delegato dal Capo del dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.
2. II presidente della Corte di appello individuata ai sensi dell'articolo 15, commi quarto e quinto, presso la quale deve essere effettuata la correzione, riceve, anche per il tramite di persona incaricata, le buste contenenti gli elaborati e ne ordina la consegna ai presidenti delle sottocommissioni, i quali, attestato il corretto ricevimento delle buste, dispongono l'inizio delle operazioni di revisione degli elaborati ivi contenuti.
3. All'esito delle operazioni di correzione degli elaborati, il presidente della Corte di appello individuata ai sensi dell'articolo 15, commi quarto e quinto, riceve dai presidenti delle sottocommissioni di cui all'articolo 22, comma 4, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, le buste contenenti gli elaborati, i relativi verbali attestanti le operazioni di correzione e i giudizi espressi, e ne dispone il trasferimento alla Corte di appello di appartenenza dei candidati, presso la quale ha luogo la prova orale. Il trasferimento e' effettuato con le modalita' indicate nei commi precedenti
4. La commissione, anche nel caso di suddivisione in sottocommissioni, compie la revisione dei lavori scritti nel piu' breve tempo e comunque non piu' tardi di sei mesi dalla conclusione delle prove: il prolungamento di detto termine puo' essere disposto una sola volta, e comunque per non oltre novanta giorni, con provvedimento del presidente della corte d'appello, per motivi eccezionali e debitamente accertati.
5. La commissione assegna il punteggio a ciascuno dei tre lavori raggruppati ai sensi dell'articolo 22, comma 4, dopo la lettura di tutti e tre, con le norme stabilite nell'articolo 17- bis.
6. La Commissione, nel caso in cui accerti che il lavoro sia in tutto o in parte copiato da altro lavoro o da qualche pubblicazione, annulla la prova. Deve pure essere annullato l'esame dei candidati che comunque si siano fatti riconoscere.
Art. 24
1. Il voto deliberato deve essere annotato immediatamente dal segretario, in tutte lettere, in calce al lavoro. L'annotazione e' sottoscritta dal presidente e dal segretario.
2. Terminata la revisione di tutti i lavori scritti, la Commissione procede all'apertura delle buste contenenti i nomi dei candidati.
Art. 25
1. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 GIUGNO 1988, N. 242.
2. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 GIUGNO 1988, N. 242.
3. L'elenco degli ammessi, sottoscritto dal Presidente e dal segretario, e' depositato negli Uffici della segreteria della Commissione. Il Presidente della Commissione stabilisce quindi il giorno, l'ora ed il luogo in cui avranno inizio le prove orali.
4. L'intervallo tra il deposito dell'elenco degli ammessi e l'inizio delle prove orali non puo' essere minore di un mese ne' maggiore di due.
5. A ciascuno degli ammessi e' data comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovra' presentarsi alla prova orale.
Art. 26
1. Le prova orale e' pubblica e deve durare non meno di 45 e non piu' di 60 minuti per ciascun candidato.
2. Terminata la prova di ciascun candidato si procede alla votazione secondo le norme indicate nell'articolo 17- bis, e il segretario ne registra il risultato nel processo verbale, distintamente per ogni materia.
3. I candidati debbono presentarsi alla prova orale secondo l'ordine che e' fissato dal Presidente. Terminato il primo appello si procede immediatamente al secondo. Il candidato che non siasi presentato al primo ne' al secondo appello perde il diritto all'esame.
Art. 27
1. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 GIUGNO 1988, N. 242.
2. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 GIUGNO 1988, N. 242.
3. Ai fini della formazione della graduatoria a termini dello art. 23 del decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, e' compilato un elenco di tutti i candidati dichiarati idonei, i quali non abbiano diritto alla iscrizione senza limitazione di numero, con la indicazione per ciascuno della votazione complessiva riportata nelle prove scritte ed orali.
4. L'elenco e' sottoscritto dal Presidente e dal segretario.
Art. 28
1. Alla graduatoria dei candidati che abbiano riportata la idoneita', formata a termini dell'art. 23 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, deve essere unito l'elenco dei candidati idonei aventi diritto alla iscrizione senza limitazione di numero, preveduto nell'art. 93 dello stesso Regio decreto-legge.
2. L'elenco deve essere depositato e comunicato assieme alla graduatoria a norma del medesimo art. 23 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578.
Art. 29
1. La dichiarazione di cui all'art. 23, comma primo, del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, deve comprendere tutte le sedi poste a concorso.
Art. 30
1. Di tutte le operazioni attinenti allo svolgimento degli esami e' redatto verbale a cura del segretario. Il verbale e' sottoscritto dal Presidente e dallo stesso segretario.
Capo III. Degli esami per la professione di avvocato.
Art. 31
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 24 FEBBRAIO 1997, N. 27