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Norme di attuazione e transitorie del Regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, sulla istituzione e sul funzionamento del tribunale per i minorenni

Testo vigente

Parte I. Norme di attuazione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
DE D'ITALIA
Visto l'art. 33 del R. decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni;
Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e la giustizia, di concerto con quelli per l'interno e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1 Assegnazione dei magistrati al tribunale per i minorenni

1. I magistrati che compongono i tribunali per i minorenni e le sezioni di corte d'appello per i minorenni possono essere assegnati anche ad altra sezione civile o penale del tribunale o della corte d'appello per esercitarvi le funzioni del proprio grado.

2. I magistrati destinati a capo degli uffici del pubblico ministero presso i tribunali per i minorenni possono esercitare le funzioni del proprio grado anche presso la procura generale o presso la procura del Re della stessa sede.13

Art. 2 Sostituzione dei magistrati assegnati

1. Mancando od essendo impedito il presidente del tribunale per i minorenni o della sezione di corte d'appello per i minorenni, ne fa le veci il giudice del medesimo tribunale, e, rispettivamente, il consigliere anziano della sezione medesima.

2. Mancando od essendo impedito il giudice componente il tribunale per i minorenni o un consigliere della sezione di Corte d'appello per i minorenni, essi vengono sostituiti, con provvedimento del primo presidente della corte d'appello, da un altro giudice del tribunale della stessa sede, e, rispettivamente, da un altro consigliere della corte d'appello.

Art. 3 componenti privati: obbligo di vestire la toga in udinza

1. I componenti privati che intervengono all'udienza del tribunale o della sezione di corte d'appello per i minorenni vestono la toga prescritta rispettivamente per i giudici e per i consiglieri di Corte d'appello.

Art. 4 Provvedimenti del pretore o del procuratore del Re per i minori arrestati

1. Il minore arrestato senza ordine o mandato, dell'autorita' giudiziaria in luogo diverso dalla sede del tribunale per minorenni e' messo a disposizione del pretore o del procuratore del Re del luogo dell'arresto, il quale procede all'interrogatorio a termine dell'art. 245 del Codice procedura penale, provvede a norma del successivo art. 246 e trasmette gli atti al procuratore del Re presso il tribunale per i minorenni.

Art. 5

1. Reati commessi da minorenni in concorso di maggiorenni: l'obbligo di trasmettere copia dei rapporti referti, ecc. al procuratore del Re presso il tribunale per i minorenni.

2. Nel caso di reati commessi da minorenni in concorso di maggiorenni, copia dei rapporti, dei referti, delle denunzie, delle querele e delle istanze viene trasmessa anche al procuratore del Re presso il tribunale per i Minorenni per l'applicazione del disposto dell'art. 27 della legge.

Art. 6 Copia delle sentenze di altre autorita' giudiziarie

1. Tutte le autorita' giudiziarie che per qualsiasi ragione pronunciano sentenze a carico di minorenni devono trasmetterne copia al procuratore del Re presso il tribunale per i minorenni.

Art. 7 Provvedimenti conseguenti a sentenze di altre autorita' giudiziarie

1. Il tribunale per i minorenni deve esaminare se sia necessario il provvedimento preveduto dall'art. 25 della legge anche quando da altre autorita' giudiziarie sia stato concesso al minorenne il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena.

Art. 8 Casellario giudiziario

1. Gli estratti dei provvedimenti del tribunale per i minorenni, nei casi previsti dalla legge, sono trasmessi agli uffici del casellario indicati nell'art. 603 del codice di procedura penale.

Art. 9 Ammissione al gratuito patrocinio

1. Per l'ammissione al gratuito patrocinio in materia penale si applicano le disposizioni degli articoli 3 e 4 del Regio decreto 28 maggio 1931, n. 602, per l'attuazione del codice di procedura penale.

2. Per le materie indicate nell'art. 32 della legge, l'ammissione al gratuito patrocinio e' concessa, con provvedimento insindacabile, dal presidente del tribunale o della sezione della corte d'appello per i minorenni, sentiti le parti ed il pubblico ministero ed osservate nel resto le disposizioni della legge sul patrocinio gratuito.

Art. 11 Nuora denominazione dei riformatori per corrigendi

1. I riformatori per corrigendi preveduti nell'art. 25 della legge prendono il nome di « Case di rieducazione di minorenni ».