Determinazione delle piante organiche dei magistrati addetti ai tribunali per i minorenni e alle procure della Repubblica presso gli stessi tribunali
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Le piante organiche del personale della magistratura addetto ai tribunali per i minorenni e alle procure della Repubblica presso gli stessi tribunali sono stabilite dalla tabella A allegata alla presente legge.
Art. 2
1. Le tabelle C e D relative alle piante organiche del personale della magistratura, annesse al decreto del presidente della Repubblica 31 dicembre 1966, n. 1185, e successive variazioni, sono modificate - per la parte relativa agli uffici cui si riferiscono - come dalle tabelle B e C allegate alla presente legge.
Art. 3
1. Nulla e' innovato per quanto riguarda le disposizioni contenute nell'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 4 gennaio 1963, n. 1.
Art. 4
1. Le disposizioni contenute nell'articolo 1 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 1579, e nell'articolo 98 dell'Ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, non si applicano ai magistrati addetti ai tribunali per i minorenni e alle procure della Repubblica presso gli stessi tribunali.
Art. 5
1. La presente legge entra in vigore al quarantacinquesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 marzo 1971
SARAGAT
COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO