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Concernente la facolta' agli utenti delle strade vicinati di costituirsi in Consorzio per la manutenzione e la sistemazione o la ricostruzione di esse

Testo vigente

Art. 7

1. I contributi degli utenti si esigono nei modi e coi privilegi stabiliti per la riscossione delle imposte dirette, mediante ruoli compilati in base al piano di ripartizione approvato dal Consiglio comunale, tenuto conto delle modificazioni disposte dalla Giunta provinciale amministrativa. Detti ruoli sono pubblicati per la durata di quindici giorni e resi esecutivi del prefetto; e l'esattore comunale e' tenuto alla riscossione con lo steso agio che gli spetta per le imposte.

2. Il contributo costituisce onere reale del fondo; ma niuno degli utenti puo' essere costretto a pagare annualmente, per le opere previste nel presente decreto, un contributo superiore al doppio, dell'imposta principale gravante sul suo fondo.

Art. 8

1. E' in facolta' degli enti, che provvedono alla esecuzione delle opere previste nel presente decreto, acconsentire che i contributi degli utenti, i quali ne facciano richiesta, siano in tutto o in parte corrisposti mediante prestazione di giornate di lavoro o di opere determinate. La tariffa per la conversione del tributo nelle prestazioni e' deliberata dal Consiglio comunale, e, dopo pubblicata per il tempo di 15 giorni nell'albo pretorio, approvata dal prefetto, sentito l'Ufficio del genio civile.

Art. 9

1. Ogni uso, anche temporaneo, da cui derivi un consumo notevole delle strade vicinali soggette a pubblico transito costituisce obbligo a concorrere alla loro manutenzione, in ragiono della maggiore spesa che lo speciale uso rende necessaria.

2. La misura del concorso viene stabilita con il procedimento dell'art. 2; ed in caso di opposizione, mediante perizia a norma degli articoli 32 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni, da promuoversi entro trenta giorni della pubblicazione o dalla notificazione dei provvedimenti del Consiglio comunale.

3. I concorsi non impugnati entro il termine utile e quelli stabiliti casi la perizia di cui sopra, vengono riscossi nei modi o con i privilegi stabiliti nel primo comma dell'art. 8.

Art. 10

1. Sulle opere necessarie alle strade che interessino il territorio di piu' Comuni, quando non sia possibile o conveniente di procedere alla esecuzione separata in ciascun territorio comunale, statuisce il Comune ove scorre il maggior tratto di strada, sentito il parere degli altri interessati.

2. Per le strade che interessino appartenenti a Provincie diverse, l'approvazione di cui all'art. 4 capoverso e' deferita, in caso di dissenso, al Ministero dei lavori pubblici.

Art. 11

1. Per le opere da farsi sulle strade vicinali soggette ad uso pubblico possono essere concesse sussidi governativi, non superiori al 15 per cento della spesa in base all'art. 321 della legge sulle opere pubbliche. Sara' tenuto conto dell'importanza delle opere, con preferenza per quelle da eseguire nell'e. localita' ove sia meno sviluppata la viabilita' ordinaria.

Art. 12

1. Le Casse di risparmio, i Monti di pieta', le Banche popolari o gli altri Istituti di credito sono autorizzati in virtu' del presente decreto, ove gia' non lo fossero dai rispettivi statili, ad accordare mutui per le opere qui previste, accettando in garanzia le de legazioni sui Contributi degli utenti, i concorsi e sussidi del Comune e dello Stato.

2. Tale facolta' puo' essere esercitata dalle Casse di risparmio ordinarie o dai Monti di pieta' entro i limiti stabiliti dai singoli statuti per gli impieghi sia in mutui o conti correnti ipotecari, sia in mutui a corpi morali.

Art. 13

1. L'approvazione definitiva delle opere qui previste produce, ove occorra, gli effetti della dichiarazione di pubblica utilita'.

Art. 14

1. Ogni uso od occupazione di suolo che modifichi, anche temporaneamente, le condizioni del transito sulle strade vicinali, dovra' essere autorizzata dal Consorzio, e per le strade soggette ad uso pubblico, anche dal Consiglio comunale, o dal sindaco, secondo che si tratti di occupazione stabile, oppure temporanea, avuto specialmente riguardo alla migliore utilizzazione dei fondi e delle industrie, a cui la strada serve.

Art. 15

1. Le funzioni di vigilanza o polizia sulle strade vicinali sono esercitate dal sindaco, a cui spetta ordinare che siano rimossi gli impedimenti all'uso delle strade e all'esecuzione delle opere definitivamente approvate e che siano ridotte nel pristino stato le cose abusivamente alterate.

2. Per le strade soggette ad uso pubblico, il sindaco dispone l'esecuzione dei lavori occorrenti a spese degli interessati, quando vi sia urgenza, o non si adempia entro il termine prefisso agli ordini ricevuti. La nota di spese e' resa esecutoria dal prefetto, sentiti gli interessati, ed e' riscossa nelle forme e con i privilegi fiscali. Sono altresi' applicabili per queste strade gli articoli 374 a 377 della legge sulle opere pubbliche.

3. Per le strade non soggette ad uso pubblico il sindaco puo' solo provvedere quando ne sia richiesto, e puo' autorizzare il Consorzio ad eseguire lavori di ripristino anche in pendenza di ricorsi.

Art. 16

1. deliberazioni dei Consorzi debbono essere pubblicate e trasmesse al prefetto e rispettivamente al sottoprefetto si sensi e per gli effetti degli articoli 2l1 a 216, primo comma della legge comunale e provinciale.

2. Quando i Consorzi per le strade vicinali soggette all'uso pubblico, dei loro uffici, non adempiano gli obblighi ad essi derivanti dalla legge dei regolamenti o dagli statuti, il Prefetto incarica il Comune di provvedere, in sostituzione ed a spese degli inadempienti.

3. Salvo quanto e' stabilito nel primo comma dell'articolo seguente, contro i provvedimenti del prefetto e' aperto ad ogni interessato il ricorso a termini degli articoli 215 e 328 della legge comunale e provinciale.

Art. 17

1. Contro i provvedimenti dei Consigli, comunali non soggetti all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, e contro quelli dei Consorzi di strade vicinali d'uso pubblico, contro i provvedimenti presi dal sindaco a norma degli articoli 14 e 15 e contro l'ordine del prefetto che rende esecutoria la nota delle spese disposte d'ufficio, e' aperto il ricorso alla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale fermo restando, contro le decisioni di questa, il rimedio innanzi alla sezione V del Consiglio di Stato.

2. Anche alla sezione V e' aperto il ricorso contro i provvedimenti della Giunta provinciale amministrativa in sede di tutela, riguardanti le strade vicinali soggette ad uso pubblico, e contro i provvedimenti presi dal Ministero dei lavori pubblici a norma dell'art. 10, capoverso.

Art. 18

1. Quando nel procedimento di costituzione del Consorzio di cui all'art. 2, o con le stesse forme, si dichiari che la strada vicinale e' soggetta ad uso pubblico, l'azione giudiziaria per negare l'esistenza di questa servitu' si prescrive, per i proprietari cui fu notificata la deliberazione del Consiglio comunale, nel termine utile per il ricorso alla Giunta provinciale amministrativa.

2. L'azione giudiziaria non ha effetto sospensivo.

Art. 19

1. Il Governo' del Re e' autorizzato ad emettere norme per le strade vicinali circa: i criteri per l'assegnazione delle quote di interessenza agli utenti per la concessione e graduazione dei concorsi da parte del Comune; la formazione e il funzionamento dei Consorzi; l'impiego delle prestazioni d'opera; l'esercizio della polizia, e la graduazione delle pene.

Art. 20

1. Il presente decreto sara' presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando e chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 1° settembre 1918.
TOMASO DI SAVOIA.
Orlando - Dari - Miliani - Ciuffelli
Visto, guardasigilli: Sacchi.