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Decreti-legge: conversione, emendamenti, decadenza

Bozza — da validare

Regola. Il Governo adotta decreti-legge "in casi straordinari di necessità e d'urgenza" e deve presentarli il giorno stesso alle Camere per la conversione (art. 77, comma 2, Cost.). "I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti" (art. 77, comma 3, Cost.).

Emendamenti in sede di conversione. Le modifiche apportate in sede di conversione hanno efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della legge di conversione, salvo che questa disponga diversamente (art. 15, comma 5, l. 23 agosto 1988, n. 400). Quindi, per un fatto avvenuto tra il decreto e la legge di conversione, può valere il testo originario del decreto.

Decadenza. Il decreto non convertito perde efficacia ex tunc (art. 77, comma 3, Cost.): se aveva abrogato o modificato una norma, questa torna a regolare anche i fatti avvenuti durante la vigenza del decreto, salvo che una legge regoli i rapporti sorti sulla base del decreto non convertito (per la materia penale v. il punto seguente).

Materia penale. L'art. 2, comma 6, c.p. estende la disciplina della successione di leggi penali ai decreti-legge decaduti, non convertiti o convertiti con emendamenti, ma va letto con Corte cost., sent. n. 51 del 1985: è costituzionalmente illegittimo nella parte in cui rende applicabili a queste ipotesi l'abolitio criminis e la lex mitior (allora commi secondo e terzo, oggi commi 2 e 4). La norma penale più favorevole di un decreto non convertito (o non convertito in parte qua) non si applica quindi ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore; restano applicabili gli emendamenti della legge di conversione che non implicano mancata conversione. Dettagli nella nota legge-penale-nel-tempo.

Limiti. La Corte costituzionale ha censurato la reiterazione dei decreti non convertiti (sent. n. 360 del 1996) e l'inserimento in sede di conversione di emendamenti estranei al contenuto del decreto (sent. n. 22 del 2012). Le disposizioni eterogenee introdotte in sede di conversione sono adottate in carenza di potere e non sono idonee ad abrogare la disciplina previgente, che torna ad applicarsi dopo la declaratoria (sent. n. 32 del 2014, sugli artt. 4-bis e 4-vicies ter d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, e l'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; v. la nota illegittimita-costituzionale).

Cosa fare con gli strumenti. Il flag DL_CONVERSION compare solo quando una legge di conversione risulta aver modificato questa disposizione: indica quella legge. La sua assenza non significa né mancata conversione né decadenza: le fonti non registrano la conversione di un decreto che non ha toccato la disposizione, né la decadenza; verificare sempre (Gazzetta Ufficiale, nota di conversione nell'atto). Per fatti a cavallo della conversione chiedi il testo alla data del fatto e alla data successiva alla pubblicazione della legge di conversione.

Fonti. Art. 77 Cost.; art. 15 l. 400/1988; art. 2 c.p.; Corte cost. 51/1985, 360/1996, 22/2012, 32/2014.

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