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Effetti della dichiarazione di illegittimità costituzionale

Bozza — da validare

Regola. "Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione" (art. 136, comma 1, Cost.). "Le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione" (art. 30, comma 3, l. 11 marzo 1953, n. 87).

Portata. A differenza dell'abrogazione (che opera per il futuro), la declaratoria incide anche sui rapporti pendenti: la norma non può più essere applicata dal giudice, anche a fatti anteriori. Restano regolati dalla norma dichiarata illegittima i rapporti esauriti: quelli definiti con sentenza passata in giudicato e quelli per i quali è decorso il termine di prescrizione o di decadenza (Corte cost., sent. n. 139 del 1984); la giurisprudenza costituzionale vi riconduce anche l'inoppugnabilità del provvedimento amministrativo (Corte cost., ord. n. 243 del 2021). L'individuazione in concreto del rapporto esaurito dipende dalla disciplina di settore. Da verificare — qui il vostro parere è particolarmente utile La giurisprudenza di legittimità sui singoli casi (ad es. pagamento spontaneo, transazione) non è nelle fonti; indicare i riferimenti da citare

Materia penale. Se in applicazione della norma dichiarata incostituzionale è stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, ne cessano l'esecuzione e tutti gli effetti penali (art. 30, comma 4, l. 87/1953): qui il giudicato cede. La disposizione si applica anche alla revoca della patente di guida disposta con sentenza irrevocabile ai sensi dell'art. 222, comma 2, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, sanzione amministrativa accessoria (Corte cost., sent. n. 68 del 2021).

Modulazione degli effetti nel tempo. La Corte ha in casi eccezionali limitato gli effetti retroattivi della propria decisione, bilanciandoli con altri principi costituzionali (nel caso, l'equilibrio di bilancio, art. 81 Cost.) e ribadendo che i rapporti esauriti restano comunque salvi (Corte cost., sent. n. 10 del 2015, punti 7-8 del Considerato in diritto; sulle eccezioni alla retroattività, v. anche sent. n. 246 del 2019). La decorrenza degli effetti si legge nel dispositivo.

Declaratoria sulla norma modificativa: reviviscenza. Se la Corte dichiara illegittima la disposizione che aveva modificato o sostituito un'altra, e il vizio è tale da renderla inidonea a innovare l'ordinamento, la disposizione modificata torna ad applicarsi nel testo anteriore, perché non è mai stata validamente abrogata. Esempio: Corte cost., sent. n. 32 del 2014 ha dichiarato illegittimi, per difetto di omogeneità con il decreto-legge (art. 77, comma 2, Cost.), gli artt. 4-bis e 4-vicies ter d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, inseriti dalla legge di conversione 21 febbraio 2006, n. 49; la Corte afferma che "tornino a ricevere applicazione l'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 e le relative tabelle, in quanto mai validamente abrogati, nella formulazione precedente le modifiche apportate con le disposizioni impugnate" (punto 5 del Considerato in diritto). Gli effetti sfavorevoli della reviviscenza per i singoli imputati restano governati dall'art. 2 c.p. (stessa sentenza). La reviviscenza riguarda la disposizione modificata, non quella dichiarata illegittima: il testo restituito per la disposizione modificata può quindi non registrarla (né come nuova versione né come flag CONSTITUTIONAL_DECISION) e continuare a mostrare il testo introdotto dalla norma annullata. Per una disposizione modificata, controlla se sulla norma modificativa sono intervenute decisioni della Corte costituzionale.

Dichiarazione sulla norma modificativa: reviviscenza. La Corte può dichiarare illegittima non la norma di cui si cerca il testo, ma la disposizione che l'ha modificata; si pone allora il problema se rivive il testo che essa aveva sostituito (reviviscenza, v. sopra). Il servizio può segnalare il caso con REVIVAL_POSSIBLE, ricavato dalla sola struttura dei dati: non riscrive le fonti né produce una lettura derivata. Va valutata caso per caso, leggendo la motivazione della decisione.

Cosa fare con gli strumenti. Una disposizione può risultare "in vigore" nel testo e tuttavia non applicabile perché dichiarata illegittima. Se lo strumento segnala CONSTITUTIONAL_DECISION, leggi il dispositivo della decisione citata prima di applicare il testo: la declaratoria può essere solo parziale, additiva o sostitutiva ("nella parte in cui"), e la disposizione resta efficace per il resto. Il flag è ricavato dal testo del dispositivo e può mancare o sbagliare in casi particolari; in assenza del flag, cerca comunque le decisioni della Corte costituzionale che citano la disposizione (get_citations, direzione in). Se lo strumento segnala REVIVAL_POSSIBLE, il testo restituito discende da una modifica dichiarata illegittima: leggi la decisione (get_decision) e la versione precedente indicata nel dettaglio del flag (get_versions, oppure get_provision con la data at indicata), poi valuta tu se il testo anteriore sia rivissuto. Il servizio non sostituisce il testo. Data di efficacia. È il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (effective, con la fonte in effective_source: di norma le note di Normattiva). Se nessuna fonte data la pubblicazione, effective_bounds dà un intervallo calcolato dalla data di deposito (da 1 a 20 giorni dopo): verifica la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il flag compare a qualsiasi data at; relation dice se at è prima o dopo l'efficacia (before_effect, after_effect, unknown dentro l'intervallo) per valutare i rapporti pendenti. Senza le relazioni (modalità precedente) la data di efficacia è la data di deposito, un limite inferiore.

Fonti. Art. 136 Cost.; art. 30 l. 87/1953; Corte cost. 139/1984, 32/2014, 10/2015, 246/2019, 68/2021, ord. 243/2021.

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