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La legge penale nel tempo

Bozza — da validare

Irretroattività della norma sfavorevole. "Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso" (art. 25, comma 2, Cost.); "Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato" (art. 2, comma 1, c.p.). V. anche art. 7 CEDU.

Abolitio criminis. Se una legge posteriore non considera più il fatto come reato, non si è punibili; se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali (art. 2, comma 2, c.p.).

Successione di leggi modificative: lex mitior. "Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile" (art. 2, comma 4, c.p.). Pena detentiva sostituita da sola pena pecuniaria: conversione anche dopo il giudicato (art. 2, comma 3). Leggi eccezionali o temporanee: esclusione (art. 2, comma 5).

Decreti-legge non convertiti: art. 2, comma 6, c.p. non si legge alla lettera. Il testo dispone che l'intero art. 2 si applichi "altresì nei casi di decadenza e di mancata ratifica di un decreto-legge e nel caso di un decreto-legge convertito in legge con emendamenti". La Corte costituzionale ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma quinto, c.p. nella parte in cui rende applicabili alle ipotesi da esso previste le disposizioni contenute nei commi secondo e terzo dello stesso art. 2 c.p." (Corte cost., sent. n. 51 del 1985, dispositivo). La numerazione è quella anteriore alla l. 24 febbraio 2006, n. 85: il comma quinto di allora è l'attuale comma 6, i commi secondo e terzo di allora sono gli attuali commi 2 (abolitio criminis) e 4 (lex mitior). Ne segue che la norma penale più favorevole contenuta in un decreto-legge non convertito, o non convertito in parte qua per effetto degli emendamenti, non si applica ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore. Gli emendamenti aggiuntivi o modificativi che non implicano mancata conversione continuano a produrre gli effetti dei commi 2 e 4, perché operano in forza della legge di conversione (sent. n. 51 del 1985, punto 6 del Considerato in diritto). La Corte ha lasciato aperta la sorte dei fatti commessi durante la vigenza del decreto poi non convertito (punto 5). Il flag CONSTITUTIONAL_DECISION su questa sentenza riporta il "comma quinto": nel testo vigente il comma 5 riguarda le leggi eccezionali o temporanee.

Rango della retroattività favorevole. La retroattività della lex mitior non è coperta dall'art. 25, comma 2, Cost. (che vieta solo la retroattività sfavorevole): la Corte costituzionale l'ha ricondotta al principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), che ne consente deroghe solo se sorrette da giustificazioni oggettivamente ragionevoli (Corte cost., sentt. nn. 393 e 394 del 2006). Attraverso l'art. 117, comma 1, Cost. rileva anche l'art. 7 CEDU come interpretato dalla Corte EDU (Scoppola c. Italia n. 2, Grande Camera, 17 settembre 2009), limitatamente alle norme che definiscono il reato e la pena, non alla prescrizione (Corte cost., sent. n. 236 del 2011). Sul duplice fondamento (art. 3 e art. 117, comma 1, Cost.), le deroghe devono essere proporzionate alla tutela di controinteressi di rango costituzionale (Corte cost., sent. n. 123 del 2025). Da verificare — qui il vostro parere è particolarmente utile Le fonti non contengono la giurisprudenza della Corte EDU; il riferimento a Scoppola (n. 2) va controllato sul testo della sentenza

Cosa fare con gli strumenti. Il flag CRIMINAL_CHANGE segnala che la disposizione è cambiata tra la data del fatto e oggi: recupera la versione vigente al fatto, quella vigente alla decisione e tutte le intermedie. Il confronto non è automatico. L'art. 2, comma 4, c.p. riguarda ogni modifica in melius "di qualunque genere", incidente "sul complessivo trattamento riservato al reo" (Corte cost., sent. n. 236 del 2011); la legge più favorevole si individua "in concreto (avuto riguardo a tutte le caratteristiche del caso specifico)", considerando il trattamento "nel suo complesso" (Corte cost., sent. n. 68 del 2017). Si applica per intero la legge così individuata, senza combinare frammenti di leggi diverse. Da verificare — qui il vostro parere è particolarmente utile Il divieto di combinare frammenti di leggi diverse ("terza legge") e l'applicabilità della legge intermedia più favorevole sono affermati dalla giurisprudenza di legittimità, che le fonti non contengono: indicare le sentenze delle Sezioni unite penali da citare

Fonti. Art. 25 Cost.; art. 2 c.p. (R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398); art. 7 CEDU; Corte cost. 51/1985, 393/2006, 394/2006, 236/2011, 68/2017, 123/2025; Corte EDU, Scoppola c. Italia (n. 2), 2009.

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