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Tempus regit actum: quale testo si applica

Bozza — da validare

Regola. "La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo" (art. 11, comma 1, disp. prel. c.c.). Un fatto è regolato, di norma, dalla legge in vigore quando si è verificato.

Cosa significa per chi usa gli strumenti.

  • Ogni testo è richiesto a una data (at). Prima di rispondere, stabilisci quale data conta: quella del fatto, dell'atto, del contratto, della domanda giudiziale, dell'udienza. Non è sempre una sola.
  • Il principio di irretroattività dell'art. 11 preleggi è di rango legislativo: una legge successiva può derogarvi espressamente (salvi i limiti costituzionali: in materia penale art. 25, comma 2, Cost.; in generale ragionevolezza e affidamento — vedi la nota interpretazione-autentica).
  • Atti processuali: "la sopravvenuta legge processuale si applica - in mancanza di una disciplina transitoria - soltanto agli atti processuali ad essa successivi, e non retroagisce su quelli compiuti anteriormente" (Corte cost., sent. n. 155 del 1990). Restano salve le deroghe legali: giurisdizione e competenza si determinano con riguardo alla legge vigente al momento della proposizione della domanda (art. 5 c.p.c.). Il criterio è sostanziale, non topografico: "la collocazione topografica di una disposizione non può mai essere considerata decisiva" (Corte cost., sent. n. 32 del 2020, che esclude l'applicazione retroattiva delle norme sull'esecuzione della pena che ne trasformano la natura); le modifiche del regime di procedibilità seguono i principi della successione di leggi penali (Corte cost., sent. n. 123 del 2025). Vedi la nota legge-penale-nel-tempo. Da verificare — qui il vostro parere è particolarmente utile La giurisprudenza di legittimità sull'individuazione dell'atto rilevante (ad es. per il regime delle impugnazioni) non è nelle fonti; indicare le pronunce delle Sezioni unite da citare
  • Disposizioni transitorie dell'atto modificativo prevalgono sulla regola generale: se lo strumento segnala TRANSITIONAL_PROVISIONS, leggile prima di concludere.
  • Rapporti di durata e fatti a cavallo di più versioni: la scelta della versione è interpretativa. Gli strumenti restituiscono tutte le versioni rilevanti con i loro intervalli; la decisione va motivata.

Fonti. Art. 11 disp. prel. c.c. (R.D. 16 marzo 1942, n. 262); art. 5 c.p.c.; Corte cost. 155/1990, 32/2020, 123/2025.

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