Sez. 1, Sentenza n. 5578 del 04/05/2000 (Rv. 536129 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITÀ DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - CLAUSOLE VESSATORIE OD ONEROSE | Clausola contenente il richiamo alla disciplina fissata in diverso documento - Necessità di doppia approvazione ex art. 1341 cod. civ. - Esclusione - Fattispecie in tema di clausola compromissoria richiamantesi alla disciplina del Regolamento della Società Italiana per l'Arbitrato prevedente la preclusione della sua impugnativa per nullità.
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITÀ DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - CLAUSOLE VESSATORIE OD ONEROSE
Quando i contraenti fanno riferimento alla disciplina fissata in un distinto documento al fine dell'integrazione della regolamentazione negoziale, le previsioni di quella disciplina si intendono conosciute e approvate per "relationem", assumendo pertanto il valore di clausole concordate senza necessità di una specifica approvazione per iscritto ai sensi dell'art. 1341 cod. civ.. (Nella specie, la clausola compromissoria richiamava il regolamento dell'Associazione Italiana per l'Arbitrato, preclusivo della sua impugnativa per nullità; in applicazione del suesposto principio, la S.C. ha ritenuto sufficiente la specifica approvazione della clausola compromissoria contenente il succitato rinvio per "relationem" e non necessaria una ulteriore specifica approvazione della disciplina del regolamento richiamato nella clausola).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)