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Sez. 1, Sentenza n. 8824 del 09/10/1996 (Rv. 500009 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITÀ DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - IN GENERE | Clausola di un capitolato "particolare" di appalto di opera pubblica, attribuente al committente la facoltà di ordinare la sospensione dei lavori, senza possibilità per l'appaltatore di formulare riserve - Specifica approvazione per iscritto - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-10-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500009-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITÀ DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - IN GENERE

In tema di appalto di opera pubblica, la clausola del capitolato particolare (o speciale), che attribuisca all'amministrazione committente (nella specie, un Comune) la facoltà di ordinare "a seconda delle esigenze" la sospensione dei lavori senza che l'impresa appaltatrice possa formulare riserve, è efficace ancorché non approvata specificamente per iscritto, in quanto l'obbligo dell'indicata approvazione non è configurabile in ordine alle condizioni che, sebbene predisposte da uno dei contraenti, non si riferiscono ad una serie indefinita di contratti e non possono, quindi, comprendersi tra le condizioni "generali" contemplate dall'art. 1341 cod. civ., risultando, invece contenute nel predetto capitolato, integrativo del contratto in concreto concluso e redatto in occasione della stipulazione di questo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., DPR 16/07/1962 num. 1063 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)