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Sez. 1, Sentenza n. 3929 del 21/04/1999 (Rv. 525564 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITÀ DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - IN GENERE | Richiamo della disciplina fissata in distinto documento - Operato sulla premessa delle prime conoscenze dello stesso - Approvazione ex art. 1341 cod. civ. - Necessità - Esclusione - Fattispecie in tema di appalto di opere pubbliche contenente richiamo al capitolato di appalto contemplante clausola compromissoria.
Stato
decisa il 1999-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/525564-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITÀ DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - IN GENERE

Il richiamo della disciplina fissata in un distinto documento che sia effettuato dalle parti contraenti, sulla premessa della piena conoscenza di tale documento ed al fine dell'integrazione del rapporto negoziale nella parte in cui difetti di una diversa regolamentazione, assegna alle previsioni di quella disciplina per il tramite di "relatio perfecta" il valore di clausole concordate e quindi le sottrae all'esigenza dell'approvazione specifica per iscritto di cui all'art. 1341 cod. civ. (fattispecie: in tema di appalto di opere pubbliche la S.C. ha ritenuto la validità della clausola compromissoria, ancorché non approvata specificatamente per iscritto, di cui all'art. 47 d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, richiamato dalle parti nel contratto di appalto e di conseguenza l'irrilevanza, nella specie, della pronuncia di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza della Corte Cost. n. 152 del 1996, concernente la devoluzione obbligatoria al giudizio arbitrale, dovendosi conferire alla clausola "de qua" valore di norma pattizia liberamente convenuta).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 102, Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 47 CORTE COST., Legge 10/12/1981 num. 741 art. 16 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)