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Sez. L - , Sentenza n. 30670 del 25/11/2019 (Rv. 655881 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA | Cassa forense - Rimborso di contributi - Domanda amministrativa - Necessità - Omissione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2019-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655881-01

AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA

In tema di previdenza forense, la richiesta di rimborso alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, ex art. 3, ultimo comma, della l. n. 319 del 1975 (come modificato dall'art. 22 della l. n. 576 del 1980), dei contributi relativi agli anni di iscrizione dichiarati inefficaci, deve essere preceduta dalla domanda amministrativa, alla cui omissione consegue l'improponibilità della domanda giudiziale, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

Riferimenti normativi: Legge 20/09/1980 num. 576 art. 22 CORTE COST., Legge 22/07/1975 num. 319 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)