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Sez. U, Ordinanza n. 23593 del 22/11/2010 (Rv. 614813 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Convenzione di Bruxelles - Responsabilità contrattuale da inadempimento di prestazione sanitaria - Legge del Paese con il quale il contratto presenti il collegamento più stretto - Giudice del luogo di avvenuta esecuzione della prestazione - "Evento dannoso" ai sensi dell'art. 5 n. 3 della Convenzione - Interpretazione.
Stato
decisa il 2010-11-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/614813-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE

In base all'art. 5 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, resa esecutiva con legge del 21 giugno 1971 n. 804, il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente, in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita, luogo che va determinato in conformità della legge che disciplina l'obbligazione controversa secondo le norme di conflitto del giudice adìto, nella specie italiano, e quindi, in base all'art. 57 della legge n. 218 del 1995, vertendosi in materia contrattuale, ai sensi dell'art. 4, primo comma, della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, resa esecutiva con la legge n. 975 del 1984, secondo la legge del paese con il quale il contratto presenti il collegamento più stretto. Ne consegue che, nel caso in cui l'attore italiano chieda il risarcimento dei danni derivanti da interventi chirurgici eseguiti in Svizzera, la giurisdizione spetta al giudice di detto Stato, nel cui territorio la prestazione sanitaria ha avuto esecuzione ed i convenuti (clinica e medici) hanno la sede e il domicilio principale. Né a diversa conclusione potrebbe pervenirsi ipotizzando la natura extracontrattuale della prestazione, atteso che il luogo dell'"evento dannoso", ai sensi dell'art. 5 n. 3 della Convenzione di Bruxelles, è sia il luogo ove l'azione o l'omissione è stata compiuta, sia il luogo del cd. "danno iniziale", con conseguente esclusione - ai soli fini della giurisdizione - dei cd. "danni conseguenza".

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 27/09/1968 art. 5, Tratt. Internaz. 19/06/1980 art. 4, Tratt. Internaz. 16/09/1988 art. 2, Legge 21/06/1971 num. 804, Legge 18/12/1984 num. 974, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 57

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)