Sez. U, Sentenza n. 13900 del 03/06/2013 (Rv. 626468 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Controversia concernente l'escussione, da parte di una società avente sede in Italia, di garanzia a prima richiesta prestata, in suo favore, da una banca austriaca - Giurisdizione del giudice italiano - Sussistenza - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE
Sussiste la giurisdizione del giudice italiano del luogo dove ha sede la società, che agisca per l'escussione di una garanzia a prima richiesta, prestata in suo favore da una banca austriaca, discutendosi dell'obbligazione derivante da un contratto autonomo di garanzia, in cui, assente il requisito dell'accessorietà, la prestazione del garante, qualitativamente diversa da quella del debitore principale, ha una funzione riparatoria del pregiudizio subito dal creditore a causa dell'inadempimento di quest'ultimo, attuandosi attraverso il pagamento di una somma di danaro sostitutiva della sua mancata o inesatta prestazione. Pertanto, alla stregua dell'art. 57 della legge n. 218 del 1995, nonché degli artt. 4 e 5 della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, resa esecutiva in Italia con la legge 18 dicembre 1984, n. 975, il collegamento più stretto della descritta obbligazione è con l'Italia, ivi avendo sede la società beneficiaria della garanzia, con conseguente sua regolamentazione, ai fini dell'individuazione del luogo della sua esecuzione, ai sensi dell'art. 1182, terzo comma, cod. civ., che lo indica nel domicilio del creditore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182, Legge 18/12/1984 num. 975, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 3 CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 8, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 57, Tratt. Internaz. 19/06/1980 art. 4, Tratt. Internaz. 19/06/1980 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)