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Sez. U, Ordinanza n. 16995 del 26/07/2006 (Rv. 593712 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Convenzione di Bruxelles - Materia contrattuale - Giudice del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio - Legge sostanziale utilizzabile - Identificazione in base al diritto internazionale privato del giudice adito - Conseguenze in base alla Convenzione di Roma 19 giugno 1980 - Criterio del collegamento più stretto del contratto ad un determinato Paese - Legge italiana - Fattispecie - Obbligazione di risarcire i danni per il ritardo nella consegna di merce venduta - Luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio - Nella sede dell'acquirente, in Italia - Giurisdizione del giudice italiano.
Stato
decisa il 2006-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593712-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE

In base all'art. 5 della convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968, resa esecutiva con la legge 21 giugno 1971, n. 804, il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente, in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita, luogo che va determinato in conformità della legge che disciplina l'obbligazione controversa secondo le norme di conflitto del giudice adito, nella specie italiano, e quindi, in base all'art. 57 della legge 31 maggio 1995, n. 218, vertendosi in materia contrattuale, ai sensi dell'art. 4, primo comma, della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, resa esecutiva con la legge 18 dicembre 1984, n. 975, secondo la legge del Paese con il quale il contratto presenti il collegamento più stretto. Ne consegue, nel caso in cui l'attrice italiana chieda alla società svizzera convenuta il risarcimento dei danni per il ritardo nella consegna della merce acquistata, che, dovendosi determinare, nell'ordinamento italiano, il luogo in cui deve essere eseguita l'obbligazione risarcitoria - quando non sia diversamente stabilito da norma che disciplina la materia - attraverso l'individuazione del luogo dove la prestazione doveva essere eseguita, poiché nella specie questa doveva essere eseguita nella sede della società attrice, che si trova in Italia, la giurisdizione sulla controversia appartiene al giudice italiano.

Riferimenti normativi: Legge 21/06/1971 num. 804, Legge 18/12/1984 num. 975, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 57, Tratt. Internaz. 19/06/1980 art. 4, Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1182

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)