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Sez. 6, Sentenza n. 4086 del 13/02/1997 Ud. (dep. 08/05/1997) Rv. 207477 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - DOCUMENTI - FALSI | Accertamento - Declaratoria - Anche a seguito di sentenza di non luogo a procedere per estinzione del reato - Ragioni.
Stato
decisa il 1997-02-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207477-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - DOCUMENTI - FALSI

Dal combinato disposto dell'art. 241 cod. proc. pen. e secondo comma dell'art. 425 cod. proc. pen., emerge l'esistenza, nell'ordinamento processuale, di un principio che impone al giudice la declaratoria della falsità di atti o documenti, quando essa sia accertata sulla base degli atti, anche a seguito di proscioglimento in esito all'udienza preliminare. E ciò in quanto non può ipotizzarsi che un'eventuale sentenza di non luogo a procedere per estinzione del reato, renda esente da sanzione quegli atti o documenti la cui falsità risulti dall'accertamento del fatto-reato in ordine al quale viene emessa la pronunzia.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 241, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 241, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 425 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 425 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)