diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 33790 del 23/06/2005 Ud. (dep. 22/09/2005) Rv. 232112 - 01

SENTENZA - FALSITÀ IN DOCUMENTI | Opposizione a decreto penale di condanna - Procedimento per oblazione - Dichiarazione di falsità di documenti - Ammissibilità - Fattispecie. .
Stato
decisa il 2005-06-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/232112-01

SENTENZA - FALSITÀ IN DOCUMENTI

La dichiarazione della falsità di un atto può essere disposta dal giudice anche all'esito di un procedimento per oblazione, purchè risulti già esercitata l'azione penale, come ad esempio a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, in quanto il richiamo operato dall'art. 425 cod. proc. pen. all'art. 537 cod. proc. pen. rende evidente che l'accertamento non deve necessariamente passare per la fase dibattimentale e la prova della falsità dell'atto può emergere dalla concretezza, univocità e concludenza degli elementi raccolti per la decisione. (Fattispecie relativa al reato di cui all'art. 100 DPR 30/3/1957 n. 361, Testo unico delle leggi elettorali, in relazione alla declaratoria della falsità dei moduli firmati dai sottoscrittori di una lista per la presentazione alle elezioni comunali, nella parte che attestava che le firme erano state apposte in presenza dell'imputato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 241, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 425 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 537, Legge 30/03/1957 num. 361 art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)