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Sez. 5, Sentenza n. 4403 del 26/02/1999 Ud. (dep. 08/04/1999) Rv. 213108 - 01

SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1930) - PROVVEDIMENTO SULLA FALSITÀ DI DOCUMENTI | Proscioglimento per impromovibilità dell'azione penale - Impossibilità di un accertamento, anche parziale, del fatto - Dichiarazione di falsità dei documenti - Esclusione - Fondamento - Fattispecie: falso in cambiale.
Stato
decisa il 1999-02-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213108-01

SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1930) - PROVVEDIMENTO SULLA FALSITÀ DI DOCUMENTI

Nel caso in cui, in qualsiasi grado del giudizio, intervenga sentenza dichiarativa di improcedibilità perché l'azione penale non doveva essere iniziata, il giudice non può dichiarare la falsità di atti e documenti; invero, da un lato, la improcedibilità dell'azione penale non autorizza alcun accertamento, sia pur parziale, del fatto, dall'altro, poiché la sentenza di proscioglimento per mancanza di condizione di procedibilità, non impedisce l'esercizio in futuro dell'azione penale per il medesimo fatto e contro la medesima persona (se, successivamente, la condizione si verifica), ogni sia pur limitata decisione sarebbe pregiudizievole proprio per l'ulteriore, eventuale esercizio dell'azione penale. (Fattispecie relativa a falso in cambiale, dichiarato improcedibile in fase di appello per tardività della querela, con contestuale dichiarazione, da parte del giudice di secondo grado, della falsità della firma di emissione apposta sul titolo. La Cassazione, enunciando il principio sopra riportato, ha annullato senza rinvio).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 124 CORTE COST., Cod. Pen. art. 491, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 537 com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 537 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)