Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 13 dicembre 1983, causa 222/82
Epigrafe
Nel procedimento 222/82,
avente ad oggetto una domanda di pronunzia pregiudiziale sottoposta alla Corte a norma dell'art. 177 del Trattato CEE dalla County Court di Tunbridge Wells nella causa dinanzi ad essa pendente tra
Apple and Pear Development Council
e
K. J. Lewis Ltd. ed altri,
domanda vertente, tra l'altro, sulla conformità con alcune disposizioni del Trattato CEE e dell'Atto di adesione del 1972, nonché del regolamento del Consiglio 18 maggio 1972, n. 1035, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti ortofrutticoli (GU L 118, pag. 1) dell'istituzione o della conservazione di un ente avente la struttura e le competenze dell'Apple and Pear Development Council, e di un sistema di finanziamento come quello sul quale si basano le attività di detto ente,
LA CORTE,
composta dai signori J. Mertens de Wilmars, presidente, T. Koopmans e K. Bahlmann, presidenti di Sezione, P. Pescatore, Mackenzie Stuart, A. O'Keeffe, G. Bosco, O. Due e U. Everling, giudici,
avvocato generale: S. Rozès
cancelliere: H. A. Rühi, amministratore principale
ha pronunziato la seguente
SENTENZA › In fatto
paragrafo 1
Gli antefatti, il procedimento e le osservazioni presentate a norma dell'art. 20 dello Statuto della Corte possono così riassumersi :
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento
paragrafo 1
L'Apple and Pear Development Council (in prosieguo il «Council») è sorto in virtù dell'«Apple and Pear Development Council Order» (decreto con cui è stato istituito l'ente in questione) del 6 maggio 1980 (SI 1980, n. 623, in prosieguo «il decreto»), modificato dal decreto del 17 dicembre 1980 (SI 1980, n. 2001). Questo decreto ha sostituito l'«Apple and Pear Development Council Order» del 1966. Entrambi i decreti in questione sono fondati sull'«Industrial Organisation and Development Act» (legge sull'organizzazione o lo sviluppo industriale) del 1947 (in prosieguo legge 1947).
paragrafo 2
A norma dell'art. 1, n. 1, della legge 1947, il ministro può emanare un decreto «di costituzione di un ente di sviluppo» per un settore industriale, ove lo giudichi opportuno
paragrafo 3
«onde aumentare l'efficacia o la produttività dell'industria, migliorare o sviluppare i servizi che essa offre o potrebbe offrire alla comunità o consentirle di operare in modo più economico».
paragrafo 4
Prima di emanare siffatto decreto, il ministro dell'agricoltura, della pesca e dell'alimentazione (in prosieguo «il ministro») deve consultare coloro che rappresentano un numero significativo di operatori o di lavoratori del settore in questione (art. 1, n. 3, della legge 1947).
paragrafo 5
Il ministro non può emanare detto decreto se non è persuaso che «la costituzione di un ente di sviluppo per il settore industriale di cui trattasi è auspicata da un numero preponderante di persone occupate in detto ramo» (art. 1, n. 4, della legge 1947).
paragrafo 6
Entro un termine non superiore a tre anni dall'emanazione del decreto, ed in seguito ogni quinquennio, il ministro deve esaminare l'opportunità di tenere in vita l'ente di sviluppo e, se giudica che l'attività va proseguita, deve appurare se non sia il caso di modificare il decreto primitivo con cui l'ente è stato costituito. Il ministro deve procedere ad ampie consultazioni con gli esponenti del settore cui si riferisce il decreto (art. 8, n. 3, della legge 1947).
paragrafo 7
Nel 1966, i produttori di mele e di pere riuniti nella National Farmers Union (associazione nazionale agricoltori) hanno deciso di rivolgersi al ministro per chiedergli di istituire un ente per lo sviluppo del settore mele e pere, a norma della legge 1947.
paragrafo 8
Poiché sussistevano i presupposti prescritti dalla legge, il ministro accoglieva la richiesta dei produttori, adottando l'«Apple and Pear Development Council Order» del 1966 (SI 1966, n. 1579), ritualmente approvato dalle camere del Parlamento ed entrato in vigore il 23 dicembre 1966.
paragrafo 9
Il problema del «Council» è stato riesaminato nel 1969, nel 1974 e nel 1979. Ogni volta, il ministro ha voluto accertarsi che i produttori desideravano effettivamente che questo ente continuasse la sua attività. Nel corso del riesame del 1979, si è indetta una votazione. Vi ha partecipato l'82 % dei produttori (che rappresentavano il 65 % della superficie coltivata) e il 55 % dei votanti si è dichiarato favorevole alla conservazione del «Council».
paragrafo 10
Il «Council» si compone di membri designati dal ministro. Essi sono così ripartiti: 8 produttori, 2 dipendenti, 2 indipendenti e 2 specialisti della vendita e distribuzione.
paragrafo 11
Secondo l'allegato al decreto del 1980, le competenze del «Council» sono le seguenti :
paragrafo 12
«1. Promuovere o effettuare ricerche scientifiche.
2. Promuovere o effettuare ricerche sul materiale e l'equipaggiamento, nonché sui metodi di produzione, sulla gestione e sullo sfruttamento del lavoro, compresa ricerca e sviluppo di materiali, equipaggiamenti e nuove tecnologie, miglioramento di quelli esistenti, studio dei vantaggi offerti dai singoli progetti, direzione di centri sperimentali e conduzione di ricerche a livello commerciale.
3. Promuovere produzione e gestione dei prodotti standard.
a) Assistere le persone che dovranno elaborare un sistema mirante a promuovere la produzione e la vendita dei prodotti standard consigliandole sui prezzi da praticarsi, nonché procedere ad indagini onde consentire al “Council” di formulare dette direttive (aggiunto con il decreto 17 dicembre 1980).
4. Promuovere una migliore definizione della descrizione dei prodotti e ricercare l'uniformità nell'impiego di dette descrizioni.
5. Certificare l'originalità dei prodotti, registrare i marchi d'origine e definire le prerogative dei titolari di detti marchi.
6. Promuovere o condurre ricerche onde migliorare gli accordi di vendita e di distribuzione dei prodotti.
7. Promuovere e condurre ricerche sul consumo e sull'impiego dei prodotti del settore.
8. Promuovere la stipulazione degli accordi per la creazione di cooperative per la fornitura di materiale e di equipaggiamenti, per coordinare la produzione, per curare la distribuzione e la vendita dei prodotti del settore.
9. Promuovere l'attività di esportazione, compresa la promozione o la stipulazione di accordi per la pubblicità all'estero.
10. Promuovere o stipulare accordi affinché il pubblico del Regno Unito meglio conosca i prodotti del settore e i loro metodi di impiego.
11. Promuovere o intraprendere la raccolta di dati statistici e la loro elaborazione.
12. Prendere iniziative per diffondere le informazioni raccolte e fornire assistenza nei problemi di cui si interessa il «Council», nell'esercizio delle sue diverse competenze».
paragrafo 13
L'attività del «Council» è finanziata dal gettito di una tassa istituita per legge e imposta dal «Council», in forza della sua facoltà, ai produttori dell'Inghilterra e del Galles a norma dell'art. 9, n. 1, del decreto del 1980. Dopo l'adesione, l'importo massimo della tassa, che deve venir approvato dal ministro, è stato fissato come segue:
paragrafo 14
Data Importo Decreto
Adesione 3 UKL per acro SI 1970 n. 830, art. 2
1.4.1975 6 UKL per acro SI 1975 n. 142, art. 2
1. 4. 1976 14,50 UKL per ettaro SI 1975 n. 142, art. 2
7. 5. 1980 29 UKL per ettaro SI 1980 n. 623, art. 9 (1)
18.12.1980 40 UKL per ettaro SI 1980 n. 2001, an. 2
paragrafo 15
Sono esenti da tassa i produttori con meno di 2 ettari coltivati con 50 peri o meli o più (cioè che non raggiungano il livello di redditività minimo). Il limite è stato modificato nel corso del periodo in esame. Le importazioni non sono colpite da tassa.
paragrafo 16
Le modalità necessarie per l'applicazione equa e precisa della tassa a tutti i produttori, in funzione della superficie coltivata, figurano in alcune disposizioni del decreto del 1980. Esse comprendono:
paragrafo 17
(i) l'obbligo di iscrizione imposto ai produttori dall'art. 7, n. 1, e, per il «Council», l'obbligo di procedere alle registrazioni come prescritto dall'art. 6, n. 1;
(ii) l'obbligo, imposto dall'art. 1 a tutti gli operatori del settore, di rilasciare una dichiarazione scritta, su richiesta del «Council», per la riscossione delle tasse;
(iii) e sanzioni contemplate dall'art. 12.
paragrafo 18
A norma dell'art. 2 (b) del decreto 17 dicembre 1980, il «Council», in aggiunta al provento della tassa annua obbligatoria, può procurarsi ulteriori introiti costituiti dai contributi versati dai partecipanti alle azioni a partecipazione facoltativa.
paragrafo 19
Secondo le relazioni annue del «Council», le principali attività finanziate dalla tassa sono la pubblicità, la promozione e la diffusione, spese che assorbono circa il 70 % del provento della tassa. I dati salienti sotto questo profilo sono :
paragrafo 20
Anno Entrata fiscale Spese per annunci, promozione e pubblicità
UKL UKL
1976/77 277959 189276
1977/78 241346 155191
1978/79 347980 293748
1979/80 346984 253035
1980/81 633356 420542
paragrafo 21
Gli annunci e la promozione di cui il «Council» ha preso l'iniziativa comprendono alcuni messaggi televisivi (un recente slogan popolare è stato «Polish up your English», «fate brillare l'inglese»), gli annunci nella stampa (specie nelle riviste femminili) e la messa a disposizione di punti di vendita e di materiale pubblicitario. Queste azioni mirano tutte a promuovere le vendite di varietà inglesi e gallesi, come le mele Cox, Bramley, Worcester Pearmain e le pere «Conférence».
paragrafo 22
Quanto alle attività promozionali del «Council», si deve ricordare inoltre il «Kingdom Scheme» (regolamento per il Regno Unito), iniziativa presa nel 1980 onde migliorare le norme e la presentazione
paragrafo 23
delle pere e delle mele. L'adesione allo «scheme» è volontaria. I produttori che vi aderiscono, si impegnano a osservare determinati minimi di qualità e calibratura e ad usare imballaggi muniti di speciale contrassegno. Lo «scheme» dispone di propria amministrazione e di uffici propri. I produttori che vi aderiscono versano il contributo pattuito. Per sostenere l'iniziativa dello «scheme» il Governo del Regno Unito ha stanziato un contributo di 300000 UKL. Per sanare il deficit dello «scheme», il «Council» ha versato un contributo nel secondo anno di attività (1981-1982). Si prevede che i contributi richiesti ai produttori consentiranno piena indipendenza finanziaria allo «scheme» dal terzo anno di gestione (1982-1983) in poi.
paragrafo 24
Dall'allegato 3 delle osservazioni del Regno Unito, si evince che il «Kingdom Scheme» è stato notificato alla Commissione e che questa ha dichiarato di non aver osservazioni da fare, ma si riservava di riprendere l'argomento dopo aver terminato l'esame di questo tipo di aiuto alla luce dell'art. 93, n. 1, del Trattato CEE.
paragrafo 25
Secondo le relazioni annuali del «Council», altre mansioni che questo svolge effettivamente sono la ricerca, lo studio, le pubbliche relazioni, la raccolta di informazioni ed altre attività analoghe.
paragrafo 26
Secondo la relazione del 1980, un gruppo di informazione è incaricato di sorvegliare costantemente il livello di qualità raggiunto dai produttori inglesi per la frutta destinata alla vendita diretta. Infatti, la relazione del «Council» per il 1981 precisa:
paragrafo 27
«Onde garantire la qualità dei frutti posti in vendita, il gruppo ha raccomandato, come lo scorso anno, calibri minimi per tutte le varietà. Queste raccomandazioni costituiscono fondamentalmente, come in passato, un'estensione della disciplina comunitaria di deroga ai calibri minimi stabili per legge. Il Council è lieto di poter dichiarare che, pur se talvolta si è constatato che i frutti erano inferiori al calibro minimo raccomandato sul mercato all'ingrosso, è stato sufficiente informare il produttore e l'inconveniente non si è più ripetuto...
Anche nella vendita all'ingrosso si sono riscontrati casi di inosservanza della calibratura minima e, nei casi di recidiva, il grossista responsabile è stato segnalato alla National Federation of Fruit and Potato Trades».
paragrafo 28
Con una lettera del 17 agosto 1981, il sig. Poul Dalsager, membro della Commissione delle Comunità europee, ha comunicato al sig. James Scott Hopkins, membro del Parlamento europeo, che gli artt. 12 e 95 del Trattato non ostavano alla tassa imposta ai produttori aderenti all'associazione, e che il regime applicato dal «Council» non era incompatibile con le norme di diritto comunitario. Tuttavia la Commissione si è riservata di pronunciarsi ulteriormente circa la compatibilità, con l'art. 92, n. 3, del Trattato, degli aiuti finanziati tramite imposizioni parafiscali.
paragrafo 29
Il «Council» ha promosso un procedimento civile dinanzi alla County Court di Tunbridge Wells per ottenere il versamento dei contributi per l'anno 1980-1981 da parte di tre produttori. Con domanda riconvenzionale, i convenuti hanno chiesto il rimborso dei contributi che avevano versato nel 1973. Essi hanno osservato che, dopo l'adesione alla Comunità del Regno Unito, la consensazione in vita del «Council» era incompatibile con la disciplina comunitaria e che detta tassa avrebbe dovuto venir soppressa come tassa d'effetto equivalente ad un dazio doganale al più tardi dal 1o febbraio 1973, a norma dell'art. 60 dell'Atto di adesione. Con ordinanza del 19 gennaio 1982, la County Court di Tunbridge Wells ha sottosposto alla Corte di giustizia le seguenti questioni:
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento › Questione 1
paragrafo 1
Se gli am. 30 e 34 e/o 38-47 del Trattato CEE e/o gli arti. 42 e 60 dell'Atto di adesione e/o il regolamento (CEE) del Consiglio n. 1035/72, così come modificato, vietino ad uno Stato membro di adottare e/o mantenere in vigore provvedimenti
paragrafo 2
(i) che istituiscano e/o mantengano in vita in una parte di tale Stato membro un ente (in prosieguo il «Council») avente la struttura e/o le funzioni precisate nei decreti britannici SI 1966, n. 1579 e/o SI 1980, n. 623,
e/o
(ii) che esigano, da parte di coloro che svolgono la loro attività nel settore della coltivazione di mele e pere («il settore»), e (a) che anteriormente al 1o aprile 1976 (ma dopo il 1o aprile 1971) disponevano in quella parte dello Stato membro di terreni di 5 o più acri coltivati a meli o peri con 50 o più alberi e/o (b) che successivamente al 1o aprile 1976 disponevano in quella parte dello Stato membro di terreni di 2 o più ettari, l'iscrizione presso il «Council» e dichiarino illecito penale la mancata iscrizione,
e/o
(iii) che consentano al «Council» di esigere, previa autorizzazione del Ministro dell'agricoltura della pesca e dell'alimentazione, che i coltivatori iscritti forniscano dichiarazioni ed informazioni circa l'attività che svolgono nel settore e dichiarino che costituisce illecito l'inosservanza di detto obbligo,
e/o
(iv) che consentano al «Council» di imporre ai coltivatori soggetti all'obbligo d'iscrizione una tassa annuale in base alla superficie del terreno da essi coltivato a peri e meli, tassa che serve all'ente per finanziare le proprie spese amministrative e varie,
e/o
(v) che non si applichino ai coltivatori che dispongono di superfici inferiori ai 2 ettari o con meno di 50 alberi di mele o pere.
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento › Questione 2
paragrafo 1
Qualora la questione 1 venga risolta in tutto o in parte affermativamente, se ed in che modo influisca su tale soluzione il fatto (se comprovato) che il «Council» sia stato istituito e/o mantenuto in vita con l'espresso sostegno dei coltivatori che, nell'indagine summenzionata risultavano favorevoli al mantenimento in vita dell'ente e che rappresentavano la percentuale di terreni ivi indicata, nonché previa consultazione delle organizzazioni che apparivano rappresentative di numerosi datori di lavoro o di lavoratori del settore.
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento › Questione 3
paragrafo 1
Qualora un provvedimento del tipo dei quelli descritti nella questione 1 sia in tutto o in parte incompatibile con una o più delle norme di diritto comunitario indicate nella stessa questione 1, se la norma di diritto comunitario con la quale tale provvedimento o parte di esso è incompatibile abbia efficacia diretta negli Stati membri della Comunità, in modo da attribuire ai singoli dei diritti che questi possano far valere dinanzi ai giudici nazionali e, in tal caso,
paragrafo 2
(i) se questa norma di diritto comunitario possa essere fatta valere da un coltivatore per opporsi alla pretesa del «Council» relativa al detto onere annuale e, in caso affermativo, se tale norma possa fondare un rifiuto di pagamento integrale o solo parziale della tassa e, in quest'ultimo caso, come si debba determinare la quota indebita,
e/o
(ii) se questa norma di diritto comunitario possa essere invocata per chiedere, la restituzione delle tasse già versate da un coltivatore e, in tal caso,
(a) e tale norma di diritto comunitario possa essere invocata per chiedere la restituzione di tutta o solo di una parte degli importi versati e, in quest'ultimo caso, come debba essere determinata tale parte;
(b) qualora siano ripetibili le tasse già versate, se siano ripetibili gli importi versati anteriormente al-l'emananda sentenza della Corte di giustizia nel presente procedimento o solo quelli versati posteriormente;
e/o
(iii) se, nel disporre l'eventuale rimborso delle tasse annuali già pagate da un coltivatore, il giudice nazionale possa tener conto del fatto che il gettito delle tasse è stato utilizzato dal «Council» per scopi che hanno recato o potevano recare vantaggio al coltivatore.
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento › Questione 4
paragrafo 1
Qualora un provvedimento del tipo di quelli descritti nella questione 1 sia in tutto o in parte incompatibile con l'art. 30 o con l'art. 34 del Trattato CEE, se tale incompatibilità sia sorta alla data di cui all'art. 42 dell'Atto di adesione o alla data di cui all'art. 60, n. 1, dello stesso.
paragrafo 2
L'ordinanza di rinvio è stata registrata presso la cancelleria della Corte il 24 giugno 1982.
paragrafo 3
A norma dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia CEE, hanno presentato osservazioni scritte l'«Apple and Pear Development Council», rappresentato dal Queen's Counsel D. Vaughan e dal Counsel G. Barling; il Governo britannico, rappresentato dal sig. R. N. Ricks, del Treasury Solicitor's Department, in qualità di agente; il Governo danese, rappresentato dal sig. L. Mikaelsen, consigliere giuridico presso il ministero degli affari esteri, direzione relazioni economiche esterne; la Commissione, rappresentata dai sigg. F. Lamoureux e P. Oliver, entrambi membri del suo ufficio legale, in qualità di agenti.
paragrafo 4
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. La Corte ha tuttavia rivolto diverse domande al «Council», al Governo britannico, al Governo danese e alla Commissione.
SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni scritte presentate alla Corte › Sulla prima questione
paragrafo 1
Le osservazioni presentate alla Corte riguardano non solo la compatibilità dell'istituzione e del modo di finanziamento delle attività del «Council» con gli artt. 30-34 e 38-47 del Trattato CEE, nonché con gli artt. 42 e 60 dell'Atto di adesione e con il regolamento del Consiglio 18 maggio 1972, n. 1035, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti ortofrutticoli (GU L 118, pag. 1), ma anche il problema del se vi sia stata contravvenzione anche ad altri articoli del Trattato, specie agli artt. 92 e 93. Di conseguenza il compendio che segue è suddiviso secondo questo criterio.
SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni scritte presentate alla Corte › Sulla prima questione › 1. Gli artt. 30-34 del Trattato CEE
paragrafo 1
Il «Council» osserva che, poiché nessuno, nella fattispecie, si duole di restrizioni quantitative alle importazioni o alle esportazioni, si deve esaminare solo la seconda possibilità, cioè quella dell'esistenza di misure d'effetto equivalente.
paragrafo 2
Per quel che riguarda gli artt. 30 e 34, il «Council» ricorda alcune sentenze della Corte, specie quella dell'I 1 luglio 1974 (Dassonville, 8/74, Race. pag. 837) che riguarda l'importazione e si riferisce all'art. 30 del Trattato, nonché quella dell'8 novembre 1979 (Groenveld, 15/79, Race. pag. 3409) che riguarda l'esportazione e si riferisce all'art. 34 del Trattato. L'orientamento della Corte nella causa Groenveld è confermato, secondo il «Council», dalla sentenza 14 luglio 1981 (Oebel, 155/80, Race. pag. 1993) e dalla sentenza 1o aprile 1982 (Holdijk, 141-143/81, Race. pag. 1299).
paragrafo 3
Nella causa Groenveld, la Corte ha interpretato l'art. 34 in modo più restrittivo di quanto non avesse interpretato l'art. 30 nella causa Dassonville. Nella sentenza Groenveld, la Corte ha affermato che l'art. 34 «riguarda i provvedimenti nazionali che hanno per oggetto o per effetto di restringere specificamente le correnti di esportazione» ed ha dichiarato che deve esistere una disparità di trattamento tra commercio interno ed esportazione, e deve derivare un pregiudizio per gli altri Stati membri. Il «Council» ritiene che non vi siano logici motivi per non applicare i principi della sentenza Groenveld, mutatis mutandis, all'art. 30.
paragrafo 4
Sottolineando la sua qualità di organo consultivo, di ricerca e di promozione, che non dispone di alcuna facoltà che gli consenta di intervenire sul mercato o di far osservare le norme sulla vendita o sui costi di produzione, il «Council» osserva che è inconcepibile, nemmeno accogliendo l'interpretazione largheggiante data nella causa Dassonville, che esso stesso in quanto ente o uno dei suoi atti o uria delle sue competenze possa costituire, anche indirettamente o potenzialmente, un ostacolo o un impedimento alle esportazioni. Questa conclusione emerge ancora più chiaramente dall'applicazione dei principi più «restrittivi» sanciti nella sentenza Groenveld. Non solo non si può sostenere che «oggetto ed effetto specifico» del «Council» e delle sue attività sono quelli di restringere le correnti d'esportazione, ma è pure impossibile dimostrare l'esistenza dell'altro requisito, cioè che ne scaturisce una discriminazione tra commercio interno ed esportazione di pere e mele, né che da questo fatto derivi pregiudizio agli altri Stati membri. Il «Council» ritiene abbastanza evidente che i suoi compiti si riferiscano indiscriminatamente al complesso della produzione in Inghilterra e nel Galles, indipendentemente dal fatto che la frutta venga esportata o consumata in loco. Su questo argomento, si richiama alla causa Holdijk, n. 11 della motivazione.
paragrafo 5
Il «Council» osserva poi che la produzione nazionale di mele e pere nel Regno Unito può far fronte a circa il 40 % del fabbisogno del mercato, il che rende utopistico, a suo avviso, qualsiasi progetto di esportazione su grande scala in un prossimo futuro.
paragrafo 6
In base alle osservazioni riassunte in precedenza, il «Council» osserva che è destinato a cadere qualsiasi argomento fondato sull'art. 34.
paragrafo 7
Esclude pure che vi siano state infrazioni all'art. 30. Le competenze e gli incarichi del «Council» riguardano solo i produttori aventi sede in Inghilterra o nel Galles e i loro prodotti. Gli esportatori degli altri Stati membri hanno piena libertà di immettere mele e pere sul mercato del Regno Unito. Su questo punto, il «Council» fa osservare che le importazioni dagli altri Stati membri sono aumentate dal 1972: per le mele del 170 % circa, per le pere di circa il 120 % e la maggior parte delle mele e delle pere consumate nel Regno Unito sono prodotti di importazione.
paragrafo 8
Che non vi sia stata infrazione all'art. 30 è non solo evidente nell'ottica dei principi della sentenza Dassonville, ma nemmeno in quella dei principi della giurisprudenza Groenveld summenzionata emerge infrazione, né all'art. 30, né all'art. 34. Il «Council» osserva che non lo si può accusare di trattare in modo diverso il commercio interno e l'importazione di mele e pere e ribadisce ancora una volta che le sue competenze si limitano al prodotto nazionale. Va quindi escluso qualsiasi pregiudizio alla produzione o al commercio di un altro Stato membro.
paragrafo 9
Infine, il «Council» ritiene che, pur se nella causa Dassonville la Corte ha usato il termine «ogni normativa commerciale» in un senso chiaramente non assoluto, l'espressione denota già abbastanza chiaramente la sfera d'applicazione degli artt. 30 e 34. Vista sotto questo aspetto, nessuna delle attività del «Council» ricadrebbe nella sfera d'applicazione di detti articoli, poiché queste attività non sono commerciali e il «Council» non è competente ad imporre norme vincolanti.
paragrafo 10
Quanto alla tassa, il «Council» esclude, richiamandosi alla sentenza della Corte del 12 luglio 1973 (Geddo, 2/73, Race, pag. 865) e alle conclusioni dell'avvocato generale nella causa Pigs and Bacon Commission (177/78, Race. 1979, pagg. 2209-2210), che la tassa costituisce una «misura d'effetto equivalente», dato che si desume da questa giurisprudenza che gli ostacoli d'indole monetaria rientrano nella sfera d'applicazione degli artt. 12-16 del Trattato.
paragrafo 11
A questo proposito il «Council» sottolinea che la Corte ha affermato, nella summenzionata causa Geddo, che una tassa nazionale, gravante unicamente sui prodotti nazionali e destinata ad alimentare un fondo di aiuti alla produzione nazionale non costituisce nemmeno essa una tassa d'effetto equivalente a un dazio doganale.
paragrafo 12
U «Council» si richiama inoltre alla sentenza della Corte del 10 marzo 1981 (Irish Creamery, 36 e 71/80, Race. pag. 735) nella quale la Corte ha dichiarato che una tassa, gravante sui produttori agricoli, proporzionale al valore di determinati prodotti agricoli non costituisce misura d'effetto equivalente ad un dazio doganale all'esportazione se colpisce indistintamente tanto i prodotti destinati alla vendita sul mercato interno quanto quelli destinati all'esportazione, come si verifica nella presente fattispecie.
paragrafo 13
Il «Council» ritiene quindi che la tassa è illegittima solo se viene usata per finanziare attività di per sé illegittime. Poiché la maggior parte dei fondi introitati tramite la tassa sono spesi per la promozione e la pubblicità al fine di tener desto e stimolare l'interesse del consumatore per pere e mele inglese, il «Council» ritiene che la tassa sia del tutto compatibile con le norme del diritto comunitario secondo la giurisprudenza della Corte (vedi sentenza Geddo summenzionata). A questo scopo il «Council» si fonda pure sulla sentenza 26 giugno 1979 (Pigs and Bacon Commission, 177/78, Race, pag. 2161) nella quale la Corte avrebbe implicitamente ammesso, del resto conformemente al parere dell'avvocato generale nella stessa causa (Race. 1979, pag. 2214) che le finalità puramente promozionali, per la realizzazione delle quali l'ente nazionale si serve in particolare dell'introito fiscale, erano consentite dal diritto comunitario. Infine il «Council» mette in rilievo la differenza tra la presente causa e la sentenza 10 luglio 1980 (Commissione/Francia, 152/78, Race, pag. 2299).
paragrafo 14
Il «Council» precisa inoltre di non aver facoltà di imporre restrizioni all'importazione, né di essere in grado di modificare in qualche modo la libertà di importare o di esportare. Rilevando che gli ara. 30-36 del Trattato parlano d'altronde di «misure» (30 e 34) e di «divieti» (36) sostiene che le sue attività non possono esser definite tali. Del resto, il «Council» si ritiene perfettamente libero di decidere come spendere i propri fondi e sul come promuovere le vendite di speciali tipi di mele e di pere di produzione nazionale.
paragrafo 15
Infine il «Council» respinge l'idea che il vincolo tenue e occasionale tra lo Stato e l'ente stesso possa trasformare un'attività legittima, ed anche di per sé lodevole, e perciò del tutto compatibile con le «finalità essenziali» dell'organizzazione dei mercati, in una misura d'effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all'importazione o all'esportazione. Non è il caso di ricordare, aggiunge, che il mercato delle pere e delle mele rappresenta una quota infima dell'economia.
paragrafo 16
A questo proposito, il «Council» si riferisce pure alla direttiva alla Commissione 22 dicembre 1969, n. 70/50, che trova la sua fonte normativa nel disposto dell'art. 33, n. 7, del Trattato, relativa alla soppressione delle misure d'effetto equivalente a restrizioni quantitative, non contemplate da altre disposizioni prese in virtù del Trattato CEE (GU L 13, pag. 29) e, in particolare, all'art. 2, n. 3, lett. k). Pur se per ipotesi questa direttiva avesse efficacia diretta e se il «Council» fosse, nel vero senso del termine, una «pubblica autorità», le sue attività non potrebbero costituire uno stimolo ai sensi della direttiva. Se così fosse, non vi sarebbe un nesso causale sufficiente tra questo stimolo e il comportamento dei consumatori.
paragrafo 17
Il Governo del Regno Unito ribadisce, nelle sue osservazioni, che il problema essenziale sollevato dalla prima questione è quello della validità della tassa imposta. Quindi il Governo britannico vuole, anzitutto, appurare se siffatta tassa sia in contrasto con le disposizione del Trattato che regolano la materia prima di passare all'esame dei problemi essenziali che ne scaturiscono per quel che riguarda l'organizzazione comune di mercato.
paragrafo 18
Dopo aver osservato che la tassa non è in contrasto né con gli artt. 12 o 16, né con l'art. 95 del Trattato CEE ed inoltre, richiamandosi alla sentenza della Corte del 22 marzo 1977 (Steinike & Weinlig, 78/76, Race. pag. 595), che la tassa va in linea di massima considerata come parte integrante di un sistema di aiuti al quale si applicano gli artt. 92-94 del Trattato, il Governo britannico esamina più particolarmente gli artt. 30 e 34 del Trattato. Nel suo esame, esso osserva che pare emerga chiaramente dalla sentenza 22 marzo 1977 (Iannelli & Volpi, 74/76, Race. pag. 557) che provvedimenti di natura fiscale o comprendenti un sistema di aiuti non cadano di regola sotto il divieto degli artt. 30 o 34. Inoltre il Governo britannico trae argomento dalle conclusioni dell'avvocato generale nella causa Pigs and Bacon Commission, specie dall'osservazione dello stesso secondo la quale mai, nella giurisprudenza, un ostacolo agli scambi di indole pecuniaria quale una tassa, è stato ritenuto incompatibile con gli artt. 30 e 34, orientamento che troverebbe conferma nella sentenza della Corte nella causa Geddo (pagg. 875-879).
paragrafo 19
Infine il Governo britannico osserva che non si può sostenere che la tassa in questione corrisponde al criterio sancito nella sentenza Oebel, summenzionata, nella quale la Corte ha limitato l'applicazione dell'art. 34 ai «provvedimenti nazionali che hanno per oggetto o per effetto di restringere specificamente le correnti di esportazione».
paragrafo 20
Dopo aver analizzato non solo gli artt. 30 e 34, ma tutte le disposizioni del Trattato che ritiene pertinenti, il Governo britannico conclude che appare evidente che la tassa litigiosa, nella fattispecie, non poteva venir impugnata dinanzi al giudice nazionale.
paragrafo 21
La Commissione non si pronuncia espressamente nelle sue osservazioni scritte circa il punto della trasgressione eventuale agli artt. 30 e 34, ma analizzando l'applicazione degli artt. 92 e 93, si occupa dell'effetto discriminatorio che può scaturire dalla promozione delle vendite della sola produzione di mele e di pere.
paragrafo 22
Il Governo danese non si riferisce specificamente, nelle sue osservazioni scritte, agli artt. 30 e 34 del Trattato. Esso osserva tuttavia che una delle condizioni per l'accettazione di un sistema come quello ora in esame, sotto il profilo del diritto comunitario, è che non impedisca la libera circolazione delle merci.
SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni scritte presentate alla Corte › Sulla prima questione › 2. Gli artt. 38-47 del Trattato CEE e il regolamento n. 1035/72 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli
paragrafo 1
Il «Council» osserva che, in precedenti sentenze, cioè nelle sentenze Pigs and Bacon Commission, già citata e nella sentenza del 29 novembre 1978 (Pigs Marketing Board, Race. pag. 2347), la Corte ha specificato che è opportuno tener conto dell'interpretazione dell'art. 40 del Trattato, in correlazione con il regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati per il prodotto in questione e con le disposizioni del Trattato relative alla soppressione degli ostacoli tariffari e commerciali agli scambi intracomunitari, che devono considerarsi parte integrante dell'organizzazione comune dei mercati. La Corte avrebbe poi ripetutamente ribadito il principio secondo il quale, dal momento in cui la Comunità ha adottato, a norma dell'art. 40 del Trattato, una disciplina che istituisce un'organizzazione comune dei mercati in un determinato settore, gli Stati membri devono astenersi dall'adottare qualsiasi misura che possa derogarvi o scalfire il sistema. A questo proposito, il «Council» si richiama alle cause precitate Pigs and Bacon Commission e Pigs Marketing Board. Richiamandosi inoltre alla sentenza del 18 ottobre 1979 (Buys ed altri, 5/79, Race. pag. 3203), sottolinea che, secondo questa sentenza, è abbastanza evidente che l'esistenza di un'organizzazione comune dei mercati in un determinato settore non vieta ad uno Stato membro di adottare provvedimenti in questo settore, a condizione che le finalità o il funzionamento dell'organizzazione comune di questi mercati non vengano messi a repentaglio o che non ne vengano pregiudicati.
paragrafo 2
Partendo dal principio così enunciato, il «Council» trae la conclusione che i suoi statuti, le sue competenze e le sue mansioni vanno esaminati alla luce delle disposizioni del regolamento relativo all'organizzazione del mercato nel settore degli ortofrutticoli, tenendo presenti le norme del Trattato in materia di libera circolazione delle merci. Siffatta analisi confermerebbe che il «Council» e le sue attività sono perfettamente compatibili con le vigenti norme del diritto comunitario.
paragrafo 3
Dopo aver esposto gli elementi pertinenti del regolamento n. 1035/72, nella versione emendata, il «Council» rileva che è stato per iniziativa dei produttori inglesi e gallesi che si è creato un ente con il compito di promuovere la produzione dei prodotti di qualità superiore, a incoraggiare il commercio e la ricerca in materia di consumo e a raccogliere e diffondere le informazioni statistiche connesse a questa attività.
paragrafo 4
In seguito il «Council» riassume le sue funzioni, definite nel decreto del 1980. Queste funzioni comprendono:
paragrafo 5
la normalizzazione dei prodotti;
la pubblicità;
il miglioramento della produzione, della distribuzione e della vendita (compresa la promozione di cooperative di produttori);
la raccolta e la diffusione di statistiche utili in materia ed altre informazioni necessarie al settore.
paragrafo 6
A questo proposito, il «Council» ritiene necessario insistere su alcuni aspetti del suo statuto, che hanno primaria importanza nell'ambito della presente causa. Il «Council» è essenzialmente un ente di promozione, di consultazione, di ricerca e di coordinamento. Poiché non ne ha facoltà, non opera transazioni e non interviene affatto nel mercato delle mele e delle pere, come non può imporre ai produttori di questo settore l'obbligo di osservare determinate norme, né in materia di produzione o di vendita, di prezzi, di distribuzione, né sotto qualunque altro aspetto. Di conseguenza, i produttori possono impostare la loro attività commerciale senza doverne rendere conto al «Council». Inoltre il «Council» è completamente estraneo all'attività pratica di importazione o di esportazione delle pere e delle mele. A questo proposito il «Council» sostiene che la presente fattispecie è del tutto diversa da altre già discusse dinanzi alla Corte e nelle quali norme nazionali sono state giudicate incompatibili con l'organizzazione comune dei mercati in un particolare settore, come ad esempio le sentenze del 30 ottobre (Van Haaster, 190/73, Race. pag. 1123), del 22 gennaio 1976 (Russo, 60/75, Race. pag. 45), del 23 gennaio 1975 (van der Hulst's Zonen, 51/74, Race. pag. 79), del 23 gennaio 1975 (Galli, 31/74, Race. pag. 47) e del 18 maggio 1977 (van den Hazel, 111/76, Race. pag. 901) nonché le sentenze Buys, Pigs Marketing board e Pigs and Bacon Commission, già ricordate.
paragrafo 7
In dette cause, le norme nazionali impugnate rientrano in una delle seguenti categorie:
paragrafo 8
(i) disposizioni aventi effetto di una quota di produzione per un prodotto disciplinato dall'organizzazione comune dei mercati;
(ii) disposizioni che vietano al produttore di effettuare transazioni senza ricorrere ad un ente speciale;
(iii) disposizioni che limitano in modo diverso il diritto del produttore di svolgere liberamente un'attività commerciale;
(iv) disposizioni che incidono sul sistema di formazione dei prezzi dell'organizzazione comune;
(v) versamento di premi all'esportazione.
paragrafo 9
I limiti fondamentali posti alle competenze del «Council», come esposto in precedenza, basterebbero da soli a refutare qualsiasi argomento secondo cui le attività del «Council» sono incompatibili con l'organizzazione comune dei mercati o infrangono le disposizioni del Trattato relative alla libera circolazione delle merci. Inoltre, risulta da un esame particolareggiato delle competenze e delle attività del «Council» che esse sono perfettamente compatibili con l'organizzazione comune dei mercati. L'assunto dei convenuti nella causa principale, secondo il quale il «Council» o le sue mansioni derogano o pregiudicano l'organizzazione dei mercati o la pongono a repentaglio, viene perciò privato di fondamento.
paragrafo 10
Raffrontando poi gli «obiettivi fondamentali» del regolamento n. 1035/72, nella versione modificata, con le sue attività, il «Council» osserva quanto segue.
SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni scritte presentate alla Corte › Sulla prima questione › 2. Gli artt. 38-47 del Trattato CEE e il regolamento n. 1035/72 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli › Giungere ad un equilibrio fra domanda e offerta
paragrafo 1
Secondo il «Council», diverse tra le sue mansioni, riguardano l'offerta e la domanda. Nessuna di queste mansioni entra in conflitto, sotto alcun punto di vista, con le finalità comunitarie; esse sono invece complementari. Anzi, nessuna delle iniziative del «Council» nei settori in questione ha ostacolato, o avrebbe potuto ostacolare, il funzionamento del sistema comunitario in detto settore. Infatti, poiché assecondano l'accrescimento dell'efficacia di questo settore nella produzione e nella vendita, mirano a registrare le preferenze dei consumatori, i compiti consultivi del «Council» giovano agli interessi comunitari.
SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni scritte presentate alla Corte › Sulla prima questione › 2. Gli artt. 38-47 del Trattato CEE e il regolamento n. 1035/72 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli › Garantire prezzi equi per i consumatori e migliorare la redditività della produzione
paragrafo 1
Nessuna delle attività del «Council», a suo parere, incide direttamente sui prezzi o sulla redditività della produzione. Gli unici effetti potrebbero essere indiretti, in quanto il «Council» mira ad aumentare la domanda mediante azioni pubblicitarie. Al «Council» incombe l'obbligo espresso di migliorare e di ampliare il servizio reso dal settore ai consumatori e di consentire a questo settore di offrire servizi economici, ed esso provvede ad assolvere il suo compito. Tutta la sua attività è perfettamente compatibile con gli «obiettivi essenziali» dell'organizzazione comune dei mercati ed è utile all'interesse comunitario.
SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni scritte presentate alla Corte › Sulla prima questione › 2. Gli artt. 38-47 del Trattato CEE e il regolamento n. 1035/72 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli › Favorire la specializzazione all'interno della Comunità
paragrafo 1
Il «Council» sostiene che le principali varietà di mele e di pere del Regno Unito eccellono per qualità e sapore. Nell'interesse dei consumatori di tutta la Comunità, queste varietà non devono sparire dal commercio e molte attività consultive e promozionali del «Council» mirano a questa finalità.
paragrafo 2
Rispondendo alle domande della Corte, il «Council» ha dichiarato che le campagne promozionali (Friends of the Cox e il Bramley Queen Contest) hanno minore importanza rispetto alle attività generali di promozione che esso ha intrapreso. Fondamentalmente, le campagne del «Council» hanno natura generale.
SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni scritte presentate alla Corte › Sulla prima questione › 2. Gli artt. 38-47 del Trattato CEE e il regolamento n. 1035/72 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli › L'adozione di norme comuni
paragrafo 1
A questa proposito, il «Council» si richiama alla sentenza Vriend, già ricordata, nella quale la Corte avrebbe implicitamente ammesso l'argomento della Commissione secondo il quale provvedimenti nazionali destinati a promuovere la qualità di un prodotto mirano esattamente allo stesso scopo del regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore interessato. Per di più, contrariamente alla situazione di fatto nella causa Vriend, il «Council» non ha facoltà di emanare norme giuridicamente vincolanti, ma può solo rivolgere esortazioni.
paragrafo 2
L'incarico indicato con il n. 3 nell'allegato 1 al decreto del 1980 è quello di promuovere la produzione e la vendita di prodotti standardizzati. Il «Council» conviene che si deve ricordare ai coltivatori l'importanza di mantenere la produzione ad un certo livello qualitativo onde garantire che per qualità, presentazione e imballaggio le mele e le pere prodotte in Inghilterra e nel Galles sul mercato locale non sfigurino nei confronti dei frutti importati. Alcune delle iniziative del «Council» per giungere a questo risultato sono descritte al n. 7 della sua relazione sulla gestione conclusasi il 31 marzo 1980. Una delle iniziative ricordate è la creazione, nel maggio 1979, di un gruppo d'informazione composto di produttori e di persone rappresentanti altri interessi nello stesso settore. Il «Council» dichiara a questo proposito che uno dei compiti di questo gruppo è quello di scoraggiare i produttori dalla vendita di frutta raccolta troppo precocemente ed osserva che, per lo stesso motivo, i regolamenti CEE dispongono un aumento del calibro minimo rispetto a quello normalmente prescritto dalle norme comunitarie per un certo periodo all'inizio di ogni stagione. Ciascun governo degli Stati membri può accettare o meno questa deroga e può pure aumentare il periodo, se ciò si rivelasse opportuno nel suo territorio. Quanto alle varietà non disciplinate da detti regolamenti CEE, il gruppo di informazione raccomanda calibri minimi per gli stessi periodi e, in casi molto eccezionali, raccomanda che — per una varietà disciplinata dal regolamento CEE — il periodo derogatorio specificato nel regolamento in causa venga esteso allorché le condizioni locali rendono opportuno siffatta misura. Queste raccomandazioni si fondano, secondo il «Council», sugli stessi principi dei regolamenti CEE, in quanto aumentano i calibiri e non sono affatto in contrasto con la sfera d'azione comunitaria, né sconfinano in questa sfera. Le raccomandazioni non hanno alcuna forza vincolante, ma — emanandole — il gruppo prende semplicemente uno spunto per ricordare ai produttori che vigono regolamenti comunitari in materia di calibro minimo.
paragrafo 3
Quanto all'autenticazione, alla registrazione dei marchi di prodotti autenticati e alle funzioni dei titolari di detti marchi, il «Council» sottolinea che, salvo la titolarità del diritto di autenticare i marchi nella vignetta del «Kingdom Scheme», esso non ha esercitato alcune di dette prerogative. È assurdo sostenere che la facoltà di esercitare diritti in materia di marchi possa mettere a repentaglio i sistemi dell'organizzazione comune, pregiudicandoli o anche ostacolare il commercio intracomunitário. Ciò avverrebbe solo se questi diritti fossero esercitati in modo incompatibile con il diritto comunitario, ma nella fattispecie non si può parlare di abuso di questo genere.
SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni scritte presentate alla Corte › Sulla prima questione › 2. Gli artt. 38-47 del Trattato CEE e il regolamento n. 1035/72 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli › Le attività di promozione e l'organizzazione del mercato
paragrafo 1
Il «Council» ritiene sia infondato sostenere che le attività di promozione siano idonee a derogare o a pregiudicare l'organizzazione comune dei mercati nel settore in questione o a metterla a repentaglio. Il regolamento n. 1035/72 stesso tace quanto alla pubblicità, se si eccettua il fatto che, incoraggiando la costituzione di associazioni di produttori, approva implicitamente le operazioni promozionali effettuate da dette associazioni. Inoltre, le attività del «Council» rientrano scrupolosamente nei canoni della «concorrenza leale» e della «specializzazione» che rientrano tra le finalità del regolamento.
paragrafo 2
D'altronde, negli altri Stati membri esistono enti sovvenzionati dallo Stato e che organizzano campagne promozionali fuori da detto Stato, ad esempio nel Regno Unito, a favore dei prodotti di quello Stato.
paragrafo 3
Il «Council» sostiene che l'obbligo imposto ai produttori di iscriversi all'ente stesso non stride affatto con l'organizzazione comune dei mercati, né la pregiudica e non è tale da costituire infrazione agli artt. 30 e 34 del Trattato. Tenuto conto della giurisprudenza della Corte citata in precedenza, è impossibile sostenere che questo obbligo possa avere, in atto o in potenza, un effetto equivalente ad una restrizione quantitativa nei confronti delle importazioni o delle esportazioni. Nella causa Pigs Marketing Board, l'obbligo di iscrizione è stato censurato dalla Corte perché faceva parte integrante di un sistema nazionale di vendita che era manifestamente incompatibile con le disposizioni comunitarie, poiché mirava a canalizzare la vendita di un prodotto tramite un ente nazionale.
paragrafo 4
Quanto alla summenzionata sentenza Vriend, il «Council» sostiene che in quella causa, contrariamente alla situazione ora in esame, l'obbligo di iscrizione faceva sì che un commerciante non affiliato, se non era produttore, non poteva stipulare transazioni commerciali di alcun genere e che l'adesione obbligatoria ad un organo di controllo ufficiale imponeva ai membri l'obbligo di conformarsi a norme e ad istruzioni generali emanate dall'organo di controllo. D'altra parte, nella causa Vriend, la disciplina in questione conferiva ai produttori affiliati un monopolio commerciale. Nella fattispecie, i produttori sono liberi di esercitare la loro attività commerciale nel modo che preferiscono, e l'obbligo di iscrizione non incide affatto sui quantitativi di pere e di mele disponibili sul mercato.
paragrafo 5
Stando così le cose, dichiara il «Council», l'obbligo di iscrizione deve considerarsi come misura puramente amministrativa connessa al versamento della tassa e alla trasmissione di informazioni. Poiché le rimanenti funzioni del «Council» non sono incompatibili con il diritto comunitario, il «Council» ritiene che nemmeno l'obbligo di iscrizione sia incompatibile con detto diritto.
paragrafo 6
Infine, la disapplicazione dei provvedimenti nazionali disposta per i produttori che possegono meno di due acri di terreno o di colture di peri o meli con meno di 50 alberi, il «Council» espone che tale misura costituisce un provvedimento ispirato al buon senso e alla sana amministrazione, che è conforme al principio della proporzionalità e non può costituire discriminazione incompatibile con l'art. 40, n. 3, o con qualsiasi altra disposizione del diritto comunitario. I produttori esentati non possono considerarsi produttori di livello commerciale. Il principio di non discriminazione sancito dall'art. 40, n. 3, è stato riconosciuto dalla Corte nella sentenza Holdijk come principio che vale anche per le finalità perseguite dall'organizzazione comune dei mercati nel settore in questione, non può venir leso per effetto dell'esenzione di cui trattasi. La possibilità di concedere determinati vantaggi a determinati piccoli produttori è ammessa nella sentenza del 30 ottobre 1980 (Schneider-Import, 76/80, Race. pag. 3469).
paragrafo 7
Per il Governo britannico, il solo fatto che esista un'organizzazione comune di mercato non esclude ipso facto qualsiasi provvedimento nazionale riguardante i prodotti agricoli da questa disciplinati. Il Governo del Regno Unito ricorda a questo proposito la sentenza 2 febbraio 1977 (Amsterdam Bulb, 50/76, Race. pag. 137) e la summenzionata sentenza Holdijk.
paragrafo 8
Richiamandosi alle sentenze Pigs and Bacon Commission e Buys, di cui sopra, il Governo britannico rileva che un provvedimento nazionale è incompatibile con l'organizzazione comune di mercato allorché esso la mina o vi apporta deroghe o allorché mette in pericolo i suoi obiettivi o il suo funzionamento.
paragrafo 9
Secondo il Governo britannico, è quindi essenziale sapere se una tassa applicata su scala nazionale, destinata a finanziare attività di promozione per le mele e le pere è così palesemente incompatibile con il regolamento n. 1035/72 che i singoli possono invocarne l'incompatibilità dinanzi al giudice nazionale.
paragrafo 10
Sotto questo aspetto, il Governo britannico rileva che il «Council» non ha facoltà di emanare norme vincolanti che fissano parametri qualitativi e nemmeno ne emana, che esso non gode di alcuna competenza nei confronti delle organizzazioni di produttori e che non esercita alcuna influenza sulla loro costituzione o sulla loro attività e che la sua attività non incide nemmeno sul sistema d'intervento e prezzi contemplato dal regolamento n. 1035/72.
paragrafo 11
Quanto agli artt. 92 e 93 del Trattato, dei quali l'art. 31 del regolamento costituisce un'applicazione, il Governo britannico rinvia alla summenzionata sentenza Pigs and Bacon Commission, che — a suo avviso — non implica l'esclusione di qualsiasi aiuto statale, bensì statuisce che l'aiuto è non solo disciplinato dagli artt. 92-94, ma che inoltre — per sua natura — non deve essere incompatibile con l'organizzazione comune del mercato. Per i motivi enunciati in precedenza, la tassa in questione nella fattispecie non è incompatibile con l'organizzazione comune. Tuttavia, secondo la giurisprudenza Steinike, già ricordata, la tassa resta soggetta all'apprezzamento della Commissione in virtù dell'art. 93 del Trattato.
paragrafo 12
L'esame delle caratteristiche del regolamento in questione non fa insorgere il dubbio, secondo il Governo britannico, che la tassa in questione sia incompatibile con i sistemi specifici di cui al regolamento. Inoltre, il Governo britannico ritiene che nessun principio di diritto comunitario fa sì che una tassa che serve a finanziare la promozione e attività ad essa connesse sia incompatibile con detto regolamento già per la sua natura. Su questo punto, il Governo britannico si rifa alle sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia nelle cause Geddo e Pigs and Bacon Commission. In conclusione, sarebbe opportuno dichiarare che non vi è a priori alcun motivo per cui una tassa come quella della fattispecie è in contrasto con i principi dell'organizzazione comune del mercato.
paragrafo 13
Quindi il Governo britannico, pur ammettendo che il principio fondamentale che è alla base del regolamento n. 1035/72 è la libertà del commercio e delle transazioni commerciali, salve restando le disposizioni del regolamento, non ritiene che la tassa in questione metta a repentaglio il principio enunciato.
paragrafo 14
Quanto all'obbligo dei produttori di iscriversi presso il «Council», il Governo britannico ritiene che l'iscrizione di per sé non presti il fianco a critiche, dal momento che la tassa è di per sé compatibile con il diritto comunitario. Non si può nemmeno sostenere che le modalità di riscossione erano sproporzionate rispetto alla finalità perseguita.
paragrafo 15
Il Governo danese dichiara, nelle sue osservazioni scritte, che la presente controversia verte soprattutto sul problema del se una disciplina nazionale, che istituisce un ente come il «Council», sia compatibile con la politica agricola comune. Rilevando che, a quanto risulta dagli atti di causa, il «Council» ha il compito di aumentare l'efficacia e la produttività del complesso del settore, esso osserva che si deve dunque accertare entro quali limiti il diritto comunitario ammette discipline nazionali relative a prodotti agricoli per i quali esiste un'organizzazione comune di mercato. A questo proposito, esso riassume i principi che la Corte ha sancito nella sua giurisprudenza, ad esempio nelle sentenze van der Hulst's Zonen, Pigs Marketing Board e Irish Creamery, summenzionate.
paragrafo 16
Dall'analisi che fa di detta giurisprudenza, il Governo danese trae la conclusione che, allorquando si costituisce un'organizzazione comune dei mercati per un determinato prodotto, gli Stati membri sono tenuti ad astenersi dal-l'adottare qualsiasi misura idonea ad apportare deroghe o a pregiudicare il sistema. Al contrario, l'esistenza di un'organizzazione comune di mercato non esclude radicalmente i provvedimenti d'indole nazionale. Quindi gli Stati membri devono prendere tutte le misure d'esecuzione necessarie per applicare i provvedimenti comunitari, come ad esempio i provvedimenti che comminano sanzioni, le norme procedurali e quelle in materia di controllo. Anche nel settore più ristretto dei provvedimenti di disciplina del mercato in quanto tali, gli Stati membri hanno conservato una certa competenza. L'estensione di questa competenza supplementare dipende da una valutazione tanto delle disposizioni espresse dall'organizzazione comune di mercato quanto della loro finalità.
paragrafo 17
Infine, gli Stati membri hanno facoltà di istituire imposte e accise, ma entro i limiti prescritti dal diritto comunitario, il che implica in particolare che gli Stati non possono ostacolare il funzionamento dei sistemi di organizzazione del mercato.
paragrafo 18
Dopo aver passato in rassegna le altre norme fondamentali del regolamento n. 1035/72, il Governo danese rileva che il regolamento contiene disposizioni destinate ad incoraggiare la costituzione di associazioni di produttori e a rafforzare la loro posizione mediante, tra l'altro, una concentrazione dell'offerta ed una regolarizzazione dei prezzi nella fase produttiva.
paragrafo 19
È particolarmente in questo settore che le Comunità hanno ritenuto che il rafforzamento della posizione dei produttori costituiva un compito importante.
paragrafo 20
Riferendosi alla summenzionata sentenza van der Hulst, il Governo danese sottolinea che l'organizzazione di mercato in questione in quella causa non esprimeva alcun orientamento, né negativo né positivo, sulla compatibilità delle discipline nazionali, esistenti o future, con l'organizzazione comune. Lo stesso può dirsi per l'organizzazione di mercato nel settore degli ortofrutticoli.
paragrafo 21
Il Governo danese ritiene che la disciplina relativa al «Council» sia compatibile con la finalità dell'organizzazione comune dei mercati e con il regolamento n. 1035/72. A quanto risulta al Governo danese, non vi è motivo di pensare che la disciplina in questione ostacoli la produzione o incida sul diritto dei produttori di vendere frutta sul mercato. La disciplina è neutrale per quel che riguarda le norme dell'organizzazione dei mercati e del Trattato relative agli scambi tra Stati membri e paesi terzi.
paragrafo 22
Infine, nulla consente di supporre che sotto altri aspetti la disciplina nazionale provochi nella fattispecie una qualsiasi discriminazione, incompatibile con i principi sanciti dal Trattato.
paragrafo 23
Quanto alla tassa, il Governo danese pensa che, non essendovi norme in materia, la tassa non stride con la disciplina dell'organizzazione comune di mercato, non è illecito ripartire sistematicamente tra i produttori interessati l'onere del finanziamento se tutti traggono vantaggio da questa disciplina.
paragrafo 24
Ciò implica che la tassa non incide in modo tale da poter intralciare il funzionamento dell'organizzazione di mercato, né il regime di prezzi che detta organizzazione contempla.
paragrafo 25
Spetta al giudice nazionale stabilire se il provvedimento nazionale si risolve effettivamente in un ostacolo al funzionamento dell'organizzazione comune di mercato, come è definito nella costante giurisprudenza della Corte.
paragrafo 26
La Commissione, dal canto suo, rileva che, se la promozione delle vendite condotta dal «Council» si riferisce a pere e mele in generale, l'iniziativa sarebbe ineccepibile, tanto sotto il profilo del diritto comunitario in genere, quanto sotto il profilo delle norme sull'organizzazione dei mercati. Ma il «Council» si interessa solamente alla vendita di prodotti inglesi e gallesi, il che potrebbe far sì che queste pere e queste mele migliorino la loro posizione sul mercato a detrimento della frutta concorrente proveniente dagli altri Stati membri. Infatti la relazione annuale per il 1981 dimostra che lo scopo della campagna promozionale è proprio quello di «consentire ai produttori di riconquistare la parte del mercato britannico che loro spetta». Di conseguenza, la Commissione conclude che la campagna mira a favorire particolarmente una certa varietà di mele e di pere, a detrimento delle altre.
paragrafo 27
Senza volersi pronunciare definitivamente, in questa fase, sulla compatibilità di una siffatta campagna con l'organizzazione comune dei mercati, la Commissione ricorda le due sentenze della Corte nelle cause Geddo e van der Hulst, summenzionate. Se, come pensa la Commissione, quanto ha dichiarato la Corte si riferisce alle campagne pubblicitarie, la seconda sentenza potrebbe considerarsi, su questo punto, una modifica d'orientamento rispetto alla prima, in quanto la Corte ha dichiarato che una disciplina nazionale stride con il principio di non discriminazione «allorquando dal gettito della tassa traggono vantaggio i prodotti nazionali». La Commissione si richiama inoltre alla sentenza Pigs and Bacon Commission summenzionata, nella quale la Corte ha osservato che una tassa utilizzata a fini incompatibili con l'organizzazione comune dei mercati è essa stessa incompatibile con detta organizzazione, nonché alla sentenza Irish Creamery, pure essa citata, per la quale la Commissione nutre dubbi circa la sua pertinenza nella fattispecie, poiché l'introito della tassa allora in questione confluiva nel bilancio generale dello Stato e non era quindi destinato ad un impiego che potesse ripercuotersi sul funzionamento delle organizzazioni comuni del mercato.
paragrafo 28
Dopo aver passato in rassegna la giurisprudenza pertinente, la Commissione si dichiara spiacente di non potersi ancora pronunciare sul problema del se una campagna promozionale come quella in esame sia compatibile con il regolamento n. 1035/72. Qualora risultasse incompatibile, questa incompatibilità dovrebbe estendersi pure alla tassa, in quanto questa serve al finanziamento della campagna.
paragrafo 29
Per quel che riguarda l'influenza del «Council» sulla qualità di mele e di pere prodotte nel Regno Unito, la Commissione osserva che essa è incompatibile con l'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli. Gli Stati membri non hanno facoltà generali che li autorizzano a derogare alle norme di qualità stabilite dalla Comunità.
paragrafo 30
Gli Stati membri dispongono di un indubbio potere discrezionale, come dimostra la prescrizione che «i frutti devono presentare uno sviluppo ed uno stato di maturità che permettano un trasporto ed una manutenzione i quali assicurino l'arrivo in condizioni soddisfacenti nel luogo di destinazione» (n. II A dell'allegato al regolamento della Commissione 27 luglio 1971, n. 1641, relativo alle norme di qualità per le pere e le mele da tavola — GU L 172, pag. 1).
paragrafo 31
Analogamente, qualora una deroga alle norme qualitative comunitarie sia contemplata da un regolamento comunitario, gli Stati membri potrebbero esser autorizzati a non applicarla (vedi ad esempio art. 1, n. 1, del regolamento n. 1677/82, GU L 186, pag. 11). Tuttavia, siffatta decisione dovrebbe venir adottata mediante un provvedimento ufficiale dello Stato membro e non come atto amministrativo di un ente quale il «Council».
paragrafo 32
Secondo la Commissione, si evince dalla relazione annuale del «Council» per il 1981 che questo ente fa pressione sui produttori affinché si attengano alle norme di qualità, che non sempre coincidono con le norme comunitarie. Esso agisce mediante «raccomandazioni», che pare siano più vincolanti di quanto lascia comprendere la loro definizione, poiché la relazione precisa che «è raro che un produttore abbia continuato a vendere prodotti che gli erano stati segnalati come insufficienti» e che i grossisti che continuano a vendere frutta di calibro inferiore sono deferiti alla National Federation of Fruit and Potato Traders.
paragrafo 33
Inoltre, il «Council» non rientra tra gli enti indicati alla Commissione dal Regno Unito come enti competenti a controllare l'applicazione delle norme di qualità conformemente all'art. 8 del regolamento n. 1035/72. La Commissione ritiene di non essere in grado di pronunciarsi definitivamente su questo punto, però osserva che, se effettivamente il «Council» tenta di influenzare o influenza i produttori affinché si attengano a norme di qualità diverse da quelle fissate dai regolamenti comunitari, questa sua azione potrebbe perturbare il funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati. Quindi, se il provento della tassa viene utilizzato a questo scopo, anche la tassa stessa sarebbe incompatibile con detta organizzazione.
paragrafo 34
Per quel che riguarda l'esonero dalla tassa e l'obbligo di iscrizione, la Commissione non ritiene che vi sia incompatibilità con l'art. 40, n. 3, del Trattato. Sarebbe logico esimere da tali obblighi i coltivatori che non producono per fornire su scala commerciale e quelli che producono piccoli quantitativi. Essa ritiene che l'obbligo di iscrizione costituisce solo un elemento della percezione della tassa, anche se per la legge britannica l'inadempienza a tale obbligo costituisce un illecito ben distinto. Nella fattispecie, l'obbligo non può considerarsi come limitazione delle possibilità di accesso al mercato offerte ai produttori. Per questo motivo la Commissione è del parere che la sentenza della Corte nella causa Vriend non sia pertinente nella fattispecie, poiché in quella causa, essa osserva, l'obbligo di iscrizione costituiva una restrizione alla vendita. La legittimità dell'obbligo di registrazione dipende dunque dalla legittimità della tassa.
SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni scritte presentate alla Corte › Sulla prima questione › 3. Gli artt. 92-94 del Trattato
paragrafo 1
Quanto al problema dell'applicabilità degli artt. 92-94, relativi agli aiuti degli Stati, il «Council» osserva che è opportuno esaminare questa questione, anche se non è stata prospettata dai convenuti nella causa principale, alla luce della summenzionata sentenza Steinike e Weinlig.
paragrafo 2
Pur se gli artt. 92-94 possono applicarsi all'organizzazione comune di mercato, (vedasi art. 31 del regolamento n. 1035/72) secondo la summenzionata sentenza Pigs and Bacon Commission «il ricorso... agli artt. 92-94 non può prevalere sulle disposizioni del regolamento relativo all'organizzazione di mercato per quel settore». Secondo il «Council» si deve dunque dare la prevalenza al regolamento in questione ed alle disposizioni del Trattato relative agli ostacoli commerciali alla libertà degli scambi.
paragrafo 3
Il «Council» sottolinea che, pur se per ipotesi la tassa annua potesse costituire aiuto dello Stato (cosa che esso contesta), basterebbe ricordare che la Commissione è costantemente stata informata dal Governo del Regno Unito tanto dell'esistenza dell'ente quanto delle mansioni che gli sono state affidate e del modo in cui esso le svolge e la Commissione non ha avanzato obiezioni. Il «Council» sottolinea che, secondo la sentenza summenzionata Steinike e Weinlig, il problema della compatibilità con il Trattato di un aiuto dello Stato è materia di competenza esclusiva della Commissione (e, se vi è stata impugnazione giurisdizionale, della Corte) e non già dei giudici nazionali.
paragrafo 4
paragrafo 5
In quella causa, il versamento di un premio all'esportazione è stato ritenuto contrario ai principi dell'organizzazione comune dei mercati. Tuttavia sarebbe del tutto contrario al principio così enunciato che qualsiasi aiuto dello Stato è vietato per il fatto della semplice esistenza di un'organizzazione comune di mercato. Secondo il Governo britannico, la sentenza Pigs and Bacon Commission non implica il divieto di qualsiasi aiuto dello Stato, bensì afferma che l'aiuto è non solo disciplinato dagli artt. 92-94, ma — per la sua natura — non deve essere incompatibile con l'organizzazione comune di mercato.
paragrafo 6
Come si desume già dalle altre osservazioni presentate, la tassa in questione nella fattispecie non è incompatibile con il regolamento n. 1035/72. Tuttavia essa resta, secondo la giurisprudenza Steinike, soggetta alla valutazione della Commissione á norma dell'art. 93 del Trattato. Secondo il Governo britannico, la Commissione è pienamente informata tanto sul «Council» che sulle sue mansioni e sul suo finanziamento.
paragrafo 7
Nella sua risposta alle domande della Corte, il Governo britannico, richiamandosi alla sentenza 24 novembre 1982 «Buy Irish», 249/81, non ancora pubblicata), dichiara che la presente causa verte su aiuti all'agricoltura e che, in questi casi, la Commissione ritiene sovente che detti aiuti non sono incompatibili con il Trattato né con le discipline adottate in virtù del Trattato. Il Governo britannico pensa che, se si applicasse il mezzo spuntato (the blunt instrument) offerto dall'art. 30, invece di ricorrere alla complessa valutazione secondo gli aru. 92 e 93, ne scaturirebbero gravi problemi.
paragrafo 8
L'applicazione dell'art. 30 implicherebbe l'abrogazione degli artt. 92 e 94, il che non solo modificherebbe radicalmente la sostanza, ma provocherebbe pure una notevole differenza sul piano procedurale. Secondo gli artt. 92-94, gli Stati membri possono notificare alla Commissione la concessione di un aiuto; questa — a sua volta — valuta la compatibilità dell'aiuto con il Trattato, mentre l'art. 30 vieta radicalmente determinate misure nazionali. L'applicazione dell'art. 30 renderebbe impossibile agli Stati la produzione della prova, contemplata dall'art. 92, n. 3, che l'aiuto in questione facilita lo sviluppo di determinate attività, sempreché queste non alterino le condizioni degli scambi in modo tale da ledere l'interesse comune.
paragrafo 9
Per quel che riguarda la notifica, il Governo britannico sottolinea che la sua condotta non stride con l'art. 93, n. 3, del Trattato: le variazioni dell'aliquota fiscale sono state regolarmente segnalate alla Commissione e questa è stata costantemente e adeguatamente informata per poter instaurare la procedura di cui all'art. 93, n. 2, qualora lo ritenesse utile.
paragrafo 10
Il Governo britannico si richiama poi ad una distinzione, che, a suo giudizio, la Commissione opera nella causa «Buy Irish» tra gli aiuti statali alla produzione nazionale, incompatibili con il Trattato, e gli aiuti all'esportazione, compatibili con il Trattato. Esso ritiene che questa distinzione sia artificiosa e inaccettabile, giacché porta a risultati assurdi. Quindi, ad esempio, sarebbe legittimo da parte del Governo francese versare aiuti per promuovere la vendita di pere e mele francesi nel Regno Unito, mentre non sarebbe lecito al «Council» sostenere la vendita di pere e mele locali sullo stesso mercato. D'altronde è discriminatorio applicare diverse discipline (art. 30 in contraddizione agli artt. 92 e 93) solo in base a vecchie frontiere nazionali, poiché ciò è contrario all'unità del mercato e allo spirito dell'organizzazione comune; inoltre è pure ingiusto nei confronti delle industrie che non esportano molto e così facendo si dimentica che la promozione della produzione nazionale mira ad aumentare l'esportazione, mentre viene trascurato il problema dell'aiuto regionale e che la distinzione tra commercio interno e commercio estero mal corrisponde alla realtà.
paragrafo 11
La Commissione sottolinea, nelle sue osservazioni scritte, che è opportuno esaminare gli artt. 92-94 del Trattato, anche se il giudice nazionale non ha chiesto alla Corte di pronunciarsi sulla compatibilità dei provvedimenti come quello in esame con detti articoli. Secondo la Commissione, servizi come quelli resi dal «Council» rappresentano un aiuto ai sensi dell'art. 92 del Trattato, anche se sono finanziati da una tassa corrisposta dai produttori. La Commissione si riferisce a questo proposito alla giurisprudenza della Corte nella summenzionata sentenza Steinike.
paragrafo 12
Essa osserva che questo tipo di servizi era già fornito prima che il Regno Unito aderisse alla Comunità e nel 1973 costituivano «aiuti esistenti» a norma dell'art. 93. Poiché l'importo massimo della tassa è stato aumentato tre volte da allora, cioè il 1 aprile 1975, il 7 maggio e il 18 dicembre 1980, essa ritiene che l'aumento di un tributo parafiscale che serve a finanziare un aiuto costituisce la modifica ad un aiuto ai sensi dell'art. 93, n. 3. A questo proposito, la Commissione ricorda le dichiarazioni dell'avvocato generale nelle sue conclusioni relative alla causa Pigs and Bacon Commission (Race. pag. 2203-2204). Orbene, per nessuno dei tre aumenti dell'aliquota di cui sopra, la Commissione è stata preavvertita della modifica, come prescrive l'art. 93, n. 3. È quindi dimostrato che un aiuto, la cui messa in atto è incompatibile con l'ultima frase dell'art. 93, n. 3, non solo è illegittimo, ma può anche venir impugnato dai singoli dinanzi al giudice nazionale. La Commissione invoca a questo proposito le sentenze della Corte 20 febbraio 1964 (Costa, 6/84, Race, pag. 1127), 19 giugno 1973 (Capolongo, 77/72, Race. pag. 611) e 11 dicembre 1973 (Lorenz, 120/73, Race. pag. 1471). Ne consegue che l'aiuto sul quale verte la presente causa è illegittimo dal 1o aprile 1975, data alla quale è stato modificato in modo incompatibile con l'art. 93, n. 3.
paragrafo 13
In base a queste osservazioni, la Commissione ritiene che, nella fattispecie, l'obbligo sancito dall'art. 93, n. 3, vale per la modifica dell'aliquota massima del tributo parafiscale piuttosto che per l'aliquota del suo importo effettivo, in quanto, contrariamente alla determinazione dell'importo reale effettuata dal «Council», la determinazione dell'aliquota massima rappresenta in effetti un provvedimento legislativo. Comunque sia, l'aiuto di cui trattasi è illegittimo da qualche tempo a questa parte, dato che l'importo reale della tassa è pure stato aumentato più volte dal 1o gennaio 1973, in spregio delle disposizioni dell'art. 93, n. 3.
paragrafo 14
La Commissione conclude, richiamandosi alla sentenza della Corte del 25 giugno 1970 (Francia/Commissione, 47/69, Race. pag. 487) che consegue dal carattere illegittimo dell'aiuto in questione che il tributo parafiscale imposto ai produttori inglesi di mele e di pere è pure illegittimo dalla stessa data.
SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni scritte presentate alla Corte › Sulla prima questione › 4. Soluzioni suggerite per le questioni sottoposte
paragrafo 1
In base alle considerazioni riassunte in precedenza, il «Council» ritiene che si debba risolvere negativamente la prima questione e che, quindi, la Corte può dispensarsi dal risolvere le successive questioni.
paragrafo 2
Il Governo brìtannico conclude che la soluzione della prima questione dovrebbe essere la seguente :
paragrafo 3
«Una tassa nazionale imposta ai produttori di mele e di pere, i cui introiti sono destinati essenzialmente a finanziare annunci, promozione, pubblicità e iniziative similari, non è incompatibile con gli am. 30 e 34 del Trattato, né con le disposizioni del regolamento n. 1035/72».
paragrafo 4
Il Governo danese invita la Corte a tener conto dei seguenti elementi:
paragrafo 5
Non è incompatibile con le disposizioni del Trattato CEE né con l'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, l'imporre ai produttori di mele e di pere l'obbligo di aderire ad un ente che ha il compito, tra l'altro, di aumentare l'efficacia e la produttività del settore e che, a questo scopo, offre prestazioni di servizi ai produttori di mele e di pere.
E pure compatibile con il diritto comunitario riscuotere dai produttori una tassa destinata a far fronte alle spese organizzative, purché questa tassa non ostacoli il funzionamento dei sistemi istituiti dall'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli o della libera circolazione delle merci.
Il giudice nazionale è competente a dichiarare se — e, eventualmente, entro quali limiti — la disciplina sulla quale deve pronunciarsi produce realmente effetti del tipo indicato.
paragrafo 6
La Commissione suggerisce le seguenti soluzioni:
paragrafo 7
1. L'aumento di una tassa che serve al finanziamento di un aiuto costituisce una modifica di detto aiuto ai sensi dell'art. 93, n. 3, e va perciò notificato prima di porlo in atto. Se la modifica è stata apportata senza darne previo avviso alla Commissione, i singoli possono invocare l'illegittimità del provvedimento dinanzi al giudice nazionale.
2. Un obbligo di iscrizione, come quello ora in questione, costituisce semplicemente un mezzo per garantire la percezione della tassa e di per sé non è incompatibile con il regolamento CEE n. 1035/72.
3. La creazione di un ente che ha facoltà di imporre ai produttori di mele e di pere l'obbligo di fornire statistiche ed altre informazioni è compatibile con il regolamento n. 1035/72 CEE.
4. Una tassa come quella in questione nella presente controversia è incompatibile con il regolamento n. 1035/72 CEE se serve a finanziare attività a loro volta incompatibili con detto regolamento.
SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni scritte presentate alla Corte › Sulla seconda questione
paragrafo 1
Quanto al problema del se abbia rilevanza per la situazione giuridica il consenso espresso dei produttori che, interpellati nel corso di un sondaggio circa l'opportunità di tener in vita il «Council», hanno risposto affermativamente, il «Council» ritiene che il consenso espresso di numerosi produttori alla creazione e alla conservazione di siffatto ente, nonché l'importante funzione che i produttori hanno nella sua gestione, hanno notevole importanza per valutare la sua compatibilità con l'organizzazione comune del mercato nella fattispecie. Il «Council» si richiama, per analogia, alle disposizioni del regolamento n. 1035/72 che mira a promuovere la costituzione di associazioni di produttori «su iniziativa dei produttori stessi».
paragrafo 2
Il Governo britannico, data la soluzione proposta per la prima questione, non ha proposto soluzioni per la seconda.
paragrafo 3
Nemmeno il Governo danese si è pronunciato sulla seconda questione.
paragrafo 4
La Commissione sostiene che, se i provvedimenti in questione non sono compatibili con il diritto comunitario, non serve a sanare la loro illegittimità l'appoggio dato mediante un referendum dalla maggioranza dei produttori. Né questo consenso né, a maggior ragione, la consultazione di altri interessati possono rendere queste misure compatibili con il diritto comunitario.
SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni scritte presentate alla Corte › Sulla terza questione
paragrafo 1
Il «Council» riconosce che gli artt. 30 e 34 del Trattato, nonché il regolamento n. 1035/72 hanno efficacia diretta, il che conferisce ai singoli diritti soggettivi che essi possono invocare dinanzi al giudice nazionale (vedasi ad esempio la sentenza Pigs Marketing Board summenzionata). Tuttavia, se e nei limiti in cui i convenuti nella causa principale intendono invocare il principio di non discriminazione enunciato dall'art. 40, n. 3, del Trattato, il «Council» sostiene, salvo restando quanto ha sostenuto in precedenza, che detto articolo non ha questo effetto diretto. Esso si richiama a questo proposito alla sentenza Geddo, summenzionata, e alle conclusioni dell'avvocato generale sullo stesso argomento (in particolare pagg. 886-889).
paragrafo 2
Il Governo britannico osserva che, se si dichiarasse che la tassa è incompatibile con gli artt. 30 e/o 34 o con il regolamento n. 1035/72, questa incompatibilità potrebbe venir eccepita dinanzi al giudice nazionale contro qualsiasi ingiunzione di pagamento di detta tassa.
paragrafo 3
Il Governo danese non si pronuncia sulla terza questione.
paragrafo 4
La Commissione osserva che il fatto che uno Stato membro non abbia notificato un aiuto prima di porlo in atto può venir invocato dai singoli dinanzi al giudice nazionale. Lo stesso può dirsi in caso di incompatibilità di un provvedimento nazionale con un'organizzazione comune di mercato. Questo fatto può essere eccepito da un produttore nei confronti di un'ingiunzione di pagamento relativa alla tassa summenzionata. La Commissione osserva poi che si possono risolvere allo stesso modo gli altri punti della questione, con la leggera differenza che una decisione pronunciata in base all'art. 93, n. 3, sancirebbe l'illegittimità radicale della tassa, mentre una decisione che si pronunciasse sulla compatibilità dei provvedimenti di questo tipo con l'organizzazione comune di mercato sancirebbe soltanto l'illegittimità di una parte della tassa stessa.
paragrafo 5
Il «Council» osserva, richiamandosi alle sentenze dell'8 aprile 1976 (Defrenne, 43/75, Race. pag. 455) e del 27 marzo 1980 (Denkavit italiana, 61/79, Race, pag. 1203, e Salumi Vasanelli e Ultrocchi, 66, 127 e 128/79, Race. pag. 1237) che se la Corte affermasse che la tassa vincolante in questione è totalmente o parzialmente incompatibile con il diritto comunitario, dovrebbe pure dichiarare che gli effetti della sentenza decorrono dalla data della pronuncia, ma non si estendono agli esercizi finanziari precedenti.
paragrafo 6
In qualunque caso, è chiaro che il rimborso può richiedersi, conformemente alla sentenza Pigs and Bacon Commission, solo per la parte della tassa nazionale incompatibile con il diritto comunitario o destinata ad attività incompatibili con lo stesso.
paragrafo 7
Secondo il «Council», spetta al giudice nazionale pronunciarsi di volta in volta secondo il diritto nazionale, sostanziale e processuale, se e in quali limiti la tassa deve venir rimborsata al produttore e stabilire, se del caso, di quali somme si debba temer conto in quanto corrisposte al produttore o devolute a suo favore. Il «Council» si richiama inoltre alla sentenza Denkavit italiana di cui sopra, attirando l'attenzione sul principio dell'arricchimento illecito, che — ad esempio — potrebbe motivare un rifiuto di rimborso allorché gli oneri in questione sono già stati ripercossi sugli acquirenti o allorché chi chiede il rimborso ha già fruito di prestazioni in contropartita.
paragrafo 8
Il Governo britannico ritiene che i punti ii) e iii) della terza questione vanno risolti in base al diritto nazionale e rinvia più generalmente alla sentenza del 10 luglio 1980 (Ariete, 811/79, Race. pag. 2545)
paragrafo 9
La Commissione ritiene che l'efficacia diretta delle disposizioni in questione implica che una tassa, incompatibile con dette disposizioni, non può venir validamente riscossa nei confronti di un produttore (vedere sentenza Pigs and Bacon Commission). Un produttore non può chiedere la restituzione di quanto ha pagato a titolo di imposta illegittima.
paragrafo 10
D'altro canto, allorché una tassa risulta illegittima sotto un aspetto, ma legittima per un altro, spetta al giudice nazionale stabilire quale frazione della tassa va incamerata e quale restituita. Richiamandosi alla sentenza Pigs and Bacon Commission summenzionata, la Commissione propone che la Corte si fondi su questa giurisprudenza, dalla quale si desume — a suo avviso — che il problema del calcolo della somma da incamerare o da restituire va risolto dal giudice nazionale secondo il diritto nazionale. Il diritto comunitario può dunque tener conto del vantaggio che il produttore trae e ha tratto dall'introito di queste tasse annuali.
paragrafo 11
Quanto agli eventuali effetti retroattivi di una sentenza della Corte, nella fattispecie, la Commissione si richiama alle summenzionate sentenze Denkavit italiana e Defrenne, sottolineando che il presente procedimento non mette in luce elementi che possano indurre la Corte a ritenere equo o necessario limitare l'effetto retroattivo, come può fare in casi del tutto eccezionali.
SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni scritte presentate alla Corte › Sulla quarta questione
paragrafo 1
Il «Council» conviene che, a norma dell'art. 60 dell'Atto di adesione, la data determinante è il 1o febbraio 1973. Ciò costituisce un ulteriore motivo per seguire l'orientamento -della sentenza Defrenne, giacché il «Council» non potrebbe rimborsare ai produttori tutte le tasse percepite dal 1o febbraio 1973. Se i convenuti nella presente causa ottenessero questo rimborso, risulterebbero avvantaggiati rispetto agli altri produttori, ingiustamente, poiché il «Council» non potrebbe rimborsare anche questi ultimi.
paragrafo 2
Il Governo britannico e il Governo danese, tenuto conto delle soluzioni che propongono per la prima questione, ritengono superfluo risolvere la quarta.
paragrafo 3
La Commissione, in considerazione della soluzione proposta per la prima questione, osserva che, alla luce dell'art. 93, n. 3, l'illegittimità dei provvedimenti in questione decorre dal 1o aprile 1975. Qualora la Corte dichiarasse che i provvedimenti sono incompatibili con l'organizzazione comune dei mercati, l'infrazione di cui trattasi — in forza dell'art. 60, n. 1, dell'Atto di adesione — dovrebbe farsi risalire al 1o febbraio 1973.
SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni scritte presentate alla Corte › Sulla quarta questione › 5. Risposte alle domande e fase orale
paragrafo 1
Nelle risposte alle questioni rivoltele dalla Corte, la Commissione osserva che il riservare una preferenza a determinate qualità di mele, nelle campagne di promozione, può avere ripercussioni sul buon funzionamento dell'organizzazione comune del mercato, se siffatta campagna è dettata dall'intenzione di escludere dal mercato le altre varietà. Qualora lo scopo fosse raggiunto, sussisterebbe il rischio di destabilizzare i prezzi delle altre varietà, vendute non solo sul mercato britannico, ma anche sugli altri mercati della Comunità il che potrebbe indurre gli altri Stati a ricorrere all'intervento, a spese del bilancio comunitario, per acquistare le mele la cui vendita è divenuta difficoltosa per effetto di iniziative nazionali che favoriscano determinate varietà. Inoltre la pubblicità a favore delle varietà «Cox» e «Bramley» è incompatibile con il principio sancito dall'art. 40, n. 3, del Trattato, qualora dette iniziative avessero per scopo o per effetto l'esclusione dal mercato delle varietà di mele anche esse prodotte nel Regno Unito nel rapporto del 30 % della produzione nazionale complessiva.
paragrafo 2
All'udienza del 31 maggio 1983 hanno presentato osservazioni orali l'attrice nella causa principale, rappresentata dal sig. D.Vaughan, Q. C.; il Governo del Regno Unito, rappresentato dal sig. C.Bellamy, barrister; il governo danese, rappresentato dal sig. L. Mikaelsen, in qualità di agente; il Governo dei Paesi Bassi, rappresentato dal sig. D. Keur, in qualità di agente e la Commissione, rappresentata dal sig. R. Wainwright, in qualità di agente.
paragrafo 3
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 20 settembre 1983.
SENTENZA › In diritto
punto 1
Con ordinanza 19 luglio 1982, pervenuta alla Corte il successivo 23 agosto, la Tunbridge Wells County Court ha sollevato, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, diverse questioni pregiudiziali riguardanti in particolare l'interpretazione degli artt. 30, 34 e 38-47 del Trattato, degli artt. 42 e 60, n. 1, dell'Atto di adesione del 1972 e del regolamento del Consiglio 18 maggio 1972, n. 1035, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (GU L 118, pag. 1) onde valutare la compatibilità con queste disposizioni della disciplina britannica dell'«Apple and Pear Development Council» (Ente di incoraggiamento per le pere e le mele) nonché le conseguenze dell'eventuale incompatibilità per la tassa che serve al finanziamento di detto ente.
punto 2
Emerge dal fascicolo che l'«Apple and Pear Development Council» (in prosieguo: il «Council») è stato istituito con decreto ministeriale adottato a norma di una legge del 1947 denominata «Industrial organisation and development act» (legge sullo sviluppo e l'organizzazione industriale) che conferisce facoltà al ministro competente di adottare decreti «relativi all'istituzione di un ente d'incoraggiamento» per un settore dell'industria se ciò è giudicato utile «onde aumentare l'efficacia o la produttività dell'industria, migliorare o accrescere il servizio che essa rende o potrebbe rendere alla comunità o consentirle di rendere lo stesso servizio in modo più economico». Prima di adottare uno di detti decreti, il ministro deve consultare un congruo numero di operatori o di lavoratori del settore. Il ministro non può adottare siffatti decreti se non è persuaso che «la creazione di un ente d'incoraggiamento è auspicata da un congruo numero di persone occupate in detto settore». Il favore di cui gode l'ente d'incoraggiamento va accertato periodicamente.
punto 3
Nel 1966, i produttori di mele e di pere decidevano di rivolgersi al ministro dell'agricoltura, della pesca e dell'alimentazione per chiedere la creazione di un ente d'incoraggiamento nel loro settore. Terminate le indagini prescritte dalla legge, il ministro emanava l'«Apple and Pear Devolopment Council Order» del 1966 (SI 1966/1579 — decreto relativo all'istituzione di un ente d'incoraggiamento nel settore delle mele e delle pere), entrato in vigore il 23 dicembre 1966. In seguito, il problema della conservazione in vita dell'ente veniva più volte riesaminato, come prescritto dalla legge, e la disciplina attuale è contenuta in un decreto del 6 maggio 1980 (SI 1980/623 — in prosieguo: «il decreto del 1980»).
punto 4
II «Council» è composto di membri designati dal ministro. Essi sono suddivisi come segue: 8 produttori, 2 dipendenti, 2 indipendenti e 2 specialisti del settore vendita e distribuzione.
punto 5
Secondo l'allegato al decreto del 1980, i compiti del «Council» sono i seguenti :
«1. Incoraggiare o intraprendere ricerche scientifiche.
2. Incoraggiare o effettuare ricerche sul materiale e l'attrezzatura, nonché sui metodi di produzione, sulla gestione e l'impiego del lavoro, compresi la ricerca e l'elaborazione di materiali, attrezzature e nuovi metodi e il miglioramento di quelli esistenti, studio dei vantaggi offerti dalle varie alternative e direzione di centri sperimentali e di sondaggi nel settore commerciale.
3. Incoraggiare la produzione e la gestione di prodotti standard.
a) Designare le persone incaricate di mettere a punto un sistema d'incoraggiamento della produzione e della vendita di prodotti standard sotto il profilo dei prezzi di vendita più idonei e di effettuare ricerche che consentano al “Council” di dare consigli in questo senso (aggiunto dal decreto 17 dicembre 1980).
4. Incoraggiare il miglioramento delle denominazioni commerciali e l'uniformità nel loro impiego.
5. Certificare i prodotti, registrare i marchi certificati e definire i diritti dei titolari di detti marchi.
6. Incoraggiare o intraprendere ricerche intese a migliorare gli accordi di vendita e di distribuzione dei prodotti.
7. Incoraggiare ed intraprendere ricerche nel settore del consumo e dell'impiego dei prodotti del settore.
8. Incoraggiare la stipulazione di accordi per la costituzione di cooperative per la fornitura di materiali e di attrezzature, per coordinare la produzione, la vendita e la distribuzione dei prodotti del settore.
9. Incoraggiare l'esportazione, ivi compreso l'incoraggiamento o la stipulazione di accordi relativi alla pubblicità.
10. Incoraggiare o stipulare accordi affinché il pubblico del Regno Unito conosca meglio i prodotti del settore e le loro possibilità di impiego.
11. Incoraggiare o effettuare la raccolta di dati e l'elaborazione di statistiche.
12. Stipulare accordi atti a consentire l'uso e la consulenza nei vari settori di competenza dell'ente».
punto 6
Le attività del «Council» sono finanziate mediante una tassa che esso può imporre ai produttori in Inghilterra e nel Galles in forza del decreto del 1980. Dopo l'adesione del Regno Unito alla Comunità l'aliquota massima della tassa, che deve venir approvata dal ministro, è stata aumentata gradualmente da UKL 3 per acro (pari a circa UKL 7,5 per ettaro) a UKL 40 per ettaro. Sono esenti da imposta i frutticoitori con meno di 2 ettari contenenti 50 peri o meli.
punto 7
Gli altri produttori devono iscriversi al «Council» e fornirgli dichiarazioni e informazioni sulle attività che esercitano nel settore.
punto 8
II «Council» ha promosso un'azione civile dinanzi alla County Court di Tunbridge Wells, per far condannare tre produttori a versargli la tassa per l'esercizio 1980-1981. Con domanda riconvenzionale, i convenuti hanno reclamato la restituzione delle tasse versate dal 1o gennaio 1973. Essi sostengono che la conservazione in vita del «Council» era incompatibile con il diritto comunitario dal giorno dell'adesione del Regno Unito e che detta tassa avrebbe duvuto venir soppressa, in quanto tassa d'effetto equivalente ad un dazio doganale, al più tardi dal 1o febbraio 1973, a norma dell'art. 60 dell'Atto di adesione.
punto 9
In base a questi antefatti, la County Court ha deciso di sottoporre alla Corte le seguenti questioni:
SENTENZA › In diritto › Questione 1
paragrafo 1
Se gli artt. 30 e 34 e/o 38-47 del Trattato CEE e/o gli artt. 42 e 60 dell'Atto di adesione e/o il regolamento (CEE) del Consiglio n. 1035/72, così come modificato, vietino ad uno Stato membro di adottare e/o mantenere in vigore provvedimenti
paragrafo 2
(i) che istituiscano e/o mantengano in vita in una parte di tale Stato membro un ente (in prosieguo il «Council») avente la struttura e/o le funzioni precitate nei decreti britannici SI 1966 n. 1579 e/o SI 1980 n. 623,
e/o
(ii) che esigano, da parte di coloro che svolgono la loro attività nel settore della coltivazione di mele e pere («il settore») e (a) che anteriormente al 1o aprile 1976 (ma dopo il 1o aprile 1971) disponevano in quella parte dello Stato membro di terreni di 5 o più acri coltivati a meli o peri con 50 o più alberi e/o (b) che successivamente al 1o aprile 1976 disponevano in quella parte dello Stato membro di terreni di 2 o più ettari, l'iscrizione presso il «Council» e dichiarino illecito la mancata iscrizione,
e/o
(iii) che consentano al «Council» di esigere, previa autorizzazione del ministro dell'agricoltura, della pesca e dell'alimentazione, che i coltivatori iscritti forniscano dichiarazioni ed informazioni circa l'attività che svolgono nel settore e dichiarino illecito penale l'inosservanza di detto obbligo,
e/o
(iv) che consentano al «Council» di imporre ai coltivatori soggetti all'obbligo d'iscrizione una tassa annuale obbligatoria in base alla superficie del terreno da essi coltivato a peri e meli, tassa che serve all'ente per finanziare le proprie spese amministrative e varie,
e/o
(v) che non si applichino ai coltivatori che dispongono di superfici inferiori ai 2 ettari o con meno di 50 alberi di mele o pere.
SENTENZA › In diritto › Questione 2
paragrafo 1
Qualora la questione 1 venga risolta in tutto o in parte affermativamente, se ed in che modo influisca su tale soluzione il fatto (se comprovato) che il «Council» sia stato istituito e/o mantenuto in vita con l'espresso sostegno dei coltivatori che, nell'indagine summenzionata, risultavano favorevoli al mantenimento in vita dell'ente e che rappresentavano la percentuale di terreni ivi indicata, nonché previa consultazione delle organizzazioni che apparivano rappresentative di numerosi datori di lavoro o di lavoratori del settore.
SENTENZA › In diritto › Questione 3
paragrafo 1
Qualora un provvedimento del tipo di quelli descritti nella questione 1 sia in tutto o in parte incompatibile con una o più delle norme di diritto comunitario indicate nella stessa questione 1, se la norma di diritto comunitario con la quale tale provvedimento o parte di esso è incompatibile abbia efficacia diretta negli Stati membri della Comunità, in modo da attribuire ai singoli dei diritti che questi possano far valere dinanzi ai giudici nazionali e, in tal caso,
paragrafo 2
(i) se questa norma di diritto comunitario possa essere fatta valere da un coltivatore per opporsi alla pretesa del «Council» relativa al detto onere annuale e, in caso affermativo, se tale norma possa fondare un rifiuto di pagamento integrale o solo parziale della tassa e, in quest'ultimo caso, come si debba determinare la quota indebita,
e/o
(ii) se questa norma di diritto comunitario possa essere invocata per chiedere la restituzione delle tasse già versate da un coltivatore e, in tal caso,
(a) se tale norma di diritto comunitario possa essere invocata per chiedere la restituzione di tutto o solo di una parte degli importi versati e, in quest'ultimo caso, come debba essere determinata tale parte;
(b) qualora siano ripetibili le tasse già versate, se siano ripetibili gli importi versati anteriormente all'emananda sentenza della Corte di giustizia nel presente procedimento o solo quelli versati posteriormente
e/o
(iii) se, nel disporre l'eventuale rimborso delle tasse annuali già pagate da un coltivatore, il giudice nazionale possa tener conto del fatto che il gettito delle tasse è stato utilizzato dal «Council» per scopi che hanno recato o potevano recare vantaggio al coltivatore.
SENTENZA › In diritto › Questione 4
paragrafo 1
Qualora un provvedimento del tipo di quelli descritti nella questione 1 sia in tutto o in parte incompatibile con l'art. 30 o con l'art. 34 del Trattato CEE, se tale incompatibilità sia sorta alla data di cui all'art. 42 dell'Atto di adesione o alla data di cui all'art. 60, n. 1, dello stesso.
SENTENZA › In diritto › Sulla prima questione
punto 10
Con la questione, il giudice nazionale vorrebbe sapere anzitutto se le disposizioni comunitarie che esso specifica ostino all'istituzione o alla conservazione in vita di un ente come il «Council», dal momento che detto ente è finanziato mediante una tassa imposta ai produttori che dispongano di un potenziale produttivo superiore ad un minimo determinato e dal momento che detti produttori devono iscriversi al «Council» e fornirgli dichiarazioni e informazioni sulle loro attività nel settore in questione. In secondo luogo, il giudice chiede se detto ente possa essere incompatibile con dette disposizioni a motivo dei suoi compiti.
punto 11
A questo proposito, è opportuno osservare che la compatibilità di siffatto ente con il diritto comunitario è in primo luogo subordinata al genere di attività che l'ente svolge. Al fine di risolvere la prima questione, si deve anzitutto esaminare l'indole dell'attività del «Council», in base alla descrizione fornita nell'allegato summenzionato del decreto del 1980.
SENTENZA › In diritto › Sulla prima questione › Sui compiti del «Council» in generale
punto 12
Da questa descrizione si evince che il «Council» non è una organizzazione di produttori, ai sensi del titolo II del summenzionato regolamento n. 1035/72, che partecipi all'amministrazione del regime dei prezzi e degli interventi contemplato da detto regolamento. Il «Council» non ha il compito di fungere da intermediario nella vendita di questi prodotti né di intervenire sul mercato. Ne consegue che l'esame dei compiti affidati al «Council» deve mirare ad accertare se il loro espletamento possa ostacolare in modo diverso o il commercio intracomunitário o il funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati istituita in questo settore in forza delle norme del Trattato in materia di politica agricola.
punto 13
A questo proposito si deve dichiarare in primo luogo che le attività riguardanti la ricerca scientifica o tecnica, l'elaborazione di statistiche, la diffusione tra i produttori delle informazioni raccolte, nonché i compiti meramente consultivi non sono d'indole tale da costituire un ostacolo né per il commercio intracomunitário né per il funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati.
punto 14
Viceversa, la descrizione degli altri compiti affidati al «Council» nell'allegato del decreto non consente, di per sé, di escludere che tali compiti possano venir svolti in un modo che possa ostacolare o il commercio intracomunitário o il buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati e che — di conseguenza — potrebbe essere incompatibile con le norme comunitarie indicate nella questione pregiudiziale.
punto 15
Tuttavia dal fascicolo emerge che il «Council» si occupa essenzialmente della pubblicità e dell'incoraggiamento sul mercato britannico, nonché del miglioramento della qualità della frutta prodotta in loco e venduta sul mercato interno. Si deve perciò stabilire in qual misura siffatte attività possano essere incompatibili con le norme comunitarie indicate dal giudice nazionale. Per quanto riguarda le iniziative di pubblicità e d'incoraggiamento, questo esame deve vertere in particolare sull'interpretazione dell'art. 30 del Trattato, il quale vieta, fra l'altro, qualsiasi misura d'effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione. Quanto alle attività del «Council» nel settore della qualità, esse devono — al contrario — venir esaminate alla luce delle norme di qualità contemplate dalla disciplina sull'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli.
SENTENZA › In diritto › Sulla prima questione › Sulle attività pubblicitarie in particolare
punto 16
Quanto all'attività pubblicitaria e d'incoraggiamento, risulta dal fascicolo che il «Council», oltre una pubblicità generica per le pere e per le mele, organizza compagne che riguardano particolarmente le mele e le pere inglesi e gallesi e, più specificamente, alcune varietà tipiche della produzione inglese e gallese.
punto 17
Come la Corte ha affermato nella sentenza 24 novembre 1982 (Commissione/Irlanda, 249/81, Racc. pag. 4005) una campagna pubblicitaria a sostegno dell'acquisto o della vendita di prodotti locali può, in determinate condizioni, ricadere sotto il divieto dell'art. 30 del Trattato se è appoggiata dalle pubbliche autorità. Un ente quale il «Council», infatti, istituito dal Governo di uno Stato membro e finanziato mediante una tassa a carico dei produttori, non può, sotto il profilo del diritto comunitario, godere della stessa libertà, per quel che riguarda i mezzi pubblicitari cui fa ricorso, di cui godono gli stessi produttori o le associazioni di produttori di carattere volontario.
punto 18
In particolare, un siffatto ente ha il dovere di astenersi da qualsiasi pubblicità mirante a sconsigliare l'acquisto di prodotti degli altri Stati membri o a svilire detti prodotti agli occhi dei consumatori. Esso deve pure astenersi dal consigliare ai consumatori l'acquisto di prodotti locali solo perché sono di origine nazionale.
punto 19
Viceversa, l'art. 30 non osta a che detto ente metta in valore, nella sua pubblicità, le qualità specifiche della frutta prodotta nello Stato membro in questione o organizzi campagne pubblicitarie per la vendita di talune varietà, indicando le loro caratteristiche specifiche, anche se dette varietà sono tipiche della produzione nazionale.
punto 20
Nelle osservazioni presentate alla Corte, la Commissione osserva che le campagne a favore di talune varietà possono provocare l'esclusione dal mercato di altre varietà e rendere necessario, o nello Stato interessato o negli altri Stati membri che esportano le stesse varietà, il ricorso alle misure di intervento contemplate dall'organizzazione comune dei mercati per quelle determinate varietà.
punto 21
È vero che siffatta distorsione delle condizioni di concorrenza, incompatibile con il buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati, potrebbe verificarsi su un mercato nel quale le iniziative pubblicitarie vertessero essenzialmente o esclusivamente su determinate varietà, ad esclusione delle altre, tuttavia questa considerazione non può giustificare il divieto di qualsiasi campagna d'incoraggiamento con la quale un ente quale il «Council» mette in risalto le proprietà di talune varietà ed indica gli impieghi cui dette varietà si prestano in modo particolare.
SENTENZA › In diritto › Sulla prima questione › Sulle attività relative alla qualità
punto 22
Quanto alla qualità della frutta di produzione locale, venduta sul mercato britannico, emerge dal fascicolo che il «Council» formula raccomandazioni in fatto di calibratura della frutta posta in vendita in apertura di stagione e che dette raccomandazioni sono più esigenti delle norme di qualità comunitarie. Inoltre, le relazioni annuali del «Council» rivelano che l'ente effettua controlli sui mercati all'ingrosso e segnala i casi d'inosservanza delle raccomandazioni tanto ai produttori interessati quanto alle associazioni di cui i grossisti interessati fanno parte.
punto 23
A questo proposito, è opportuno rilevare che la disciplina che istituisce l'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli comprende un sistema di norme di qualità che vale anche per i prodotti ora in questione e che ha carattere esauriente. Salvoché questa normativa disponga diversamente, gli Stati membri e, a maggior ragione, enti quali il «Council» non hanno dunque facoltà di imporre norme adottate unilateralmente circa la qualità della frutta posta in vendita dai produttori.
punto 24
Le norme comunitarie non escludono certo la concorrenza, sotto il profilo della qualità, fra i produttori di uno Stato membro o fra questi e gli importatori. Esse non vietano nemmeno ai produttori di vantare le qualità dei prodotti nazionali, né che un ente come il «Council» dia dei consigli ai produttori a questo proposito, sotto forma di semplici raccomandazioni sulla qualità e sulla presentazione della frutta posta in vendita. Viceversa, qualsiasi tentativo dell'ente di far osservare le raccomandazioni mediante l'irrogazione di sanzioni di qualsiasi genere o giovandosi dell'autorità che gli deriva dal modo in cui è costituito al fine di esercitare pressioni sui produttori o sui commercianti sarebbe in contrasto con l'indole esauriente della disciplina comunitaria.
punto 25
Spetta al giudice nazionale valutare, in base agli elementi di interpretazione indicati sopra, se, ed eventualmente entro quali limiti, l'espletamento da parte del «Council» dei compiti effidatigli dalla normativa nazionale sia incompatibile con il diritto comunitario.
SENTENZA › In diritto › Sulla prima questione › Sull'iscrizione obbligatoria
punto 26
Nei punti ii) e v) il giudice nazionale solleva, in modo particolare, il problema se le disposizioni comunitarie indicate nella prima questione ostino all'obbligo, imposto ai produttori che dispongono di un potenziale produttivo superiore ad un determinato minimo, d'iscriversi ad un ente come quello di cui trattasi.
punto 27
A questo proposito, è opportuno osservare che le disposizioni del titolo II del regolamento n. 1035/72 summenzionato relative alle organizzazioni di produttori non escludono l'esistenza di altre organizzazioni alle quali i produttori devono iscriversi. Si deve pure rilevare che, secondo quanto si desume dal fascicolo, l'ente in questione non svolge attività che riguardino gli scambi intracomunitari.
punto 28
Stando così le cose, l'obbligo d'iscriversi a siffatto ente non può considerarsi incompatibile con le disposizioni indicate nella questione salvoché l'attività dell'ente sia a sua volta in contrasto con dette disposizioni.
SENTENZA › In diritto › Sulla prima questione › Sulla tassa imposta ai produttori
punto 29
Con il punto iv) il giudice nazionale chiede, inoltre, se una tassa come quella in esame sia incompatibile, in quanto tale, con le disposizioni comunitarie indicate nella prima questione.
punto 30
Quanto agli artt. 30 e 34 del Trattato, basterà ricordare a questo proposito, come ha fatto anche la Corte, tra l'altro nella sentenza 22 marzo 1977 (Iannelli e Volpi, 74/76, Race. pag. 557) che le tasse non sono disciplinate, in quanto misure di natura fiscale o d'effetto equivalente, da detti articoli, bensì dagli artt. 9-16 e 95 del Trattato. La tassa in questione, dato che non si applica ai prodotti importati e non colpisce i prodotti destinati all'esportazione in misura diversa da quelli destinati al mercato nazionale, non fa sorgere problemi nemmeno sotto il profilo di questi ultimi articoli.
punto 31
Orbene, secondo la giurisprudenza della Corte e, in particolare, secondo la sentenza 26 ottobre 1983 (De samvirkende danske Landboforeninger, 297/82, non ancora pubblicata) una tassa imposta ai produttori agricoli è incompatibile con le disposizioni comunitarie relative alla politica agricola, se ha per effetto, vuoi in quanto incide sulla formazione dei prezzi, vuoi perché può modificare la struttura delle aziende agricole, di ostacolare il funzionamento dei sistemi contemplati nell'ambito delle organizzazioni comuni di mercato. Pur se spetta al giudice nazionale accertare se, ed eventualmente entro quali limiti, la tassa di cui deve conoscere, abbia effettivamente avuto tali effetti, si deve cionondimeno osservare che, in linea generale, una tassa il cui provento sia essenzialmente usato per iniziative pubblicitarie che altrimenti avrebbero dovuto venir finanziate dagli stessi produttori, non può avere effetti del genere.
punto 32
Tuttavia va sottolineato che la riscossione di una tassa come quella in esame sarebbe contraria al diritto comunitario qualora servisse a finanziare attività incompatibili con le disposizioni indicate nella questione pregiudiziale.
punto 33
Si deve quindi risolvere la prima questione nel senso che
a) le disposizioni del Trattato relative alla libera circolazione delle merci e all'agricoltura, nonché la disciplina relativa all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli non ostano a che uno Stato membro adotti o mantenga in vigore provvedimenti regolamentari o amministrativi
(i) che istituiscano un ente d'incoraggiamento nel settore della frutticoltura, composto di membri nominati dal ministro competente, in particolare tra i produttori del settore, e
(ii) che impongano ai soli produttori del settore in questione che dispongono di colture superiori a determinati minimi prestabiliti d'iscriversi all'ente, di trasmettergli dichiarazioni e informazioni sulle loro attività nel settore e di finanziare le spese amministrative e di altra natura dell'ente mediante versamento di una tassa annua
se le attività di detto ente consistono nel compilare statistiche, incoraggiare o effettuare ricerche, mettere a disposizione dei produttori i risultati così ottenuti e fornire agli stessi produttori consulenza tecnica nel settore della frutticoltura;
b) dette disposizioni non ostano a che un siffatto ente metta in valore, nella sua pubblicità, le caratteristiche della frutta prodotta nello Stato membro in questione, né a che esso organizzi campagne d'incoraggiamento per la vendita di determinate varietà indicando le loro caratteristiche specifiche, nemmeno se dette varietà sono tipiche della produzione nazionale; viceversa, è incompatibile con l'art. 30 del Trattato che l'ente faccia della pubblicità mirante a sconsigliare l'acquisto di prodotti degli altri Stati membri o a svilire detti prodotti agli occhi dei consumatori oppure consigli l'acquisto di prodotti locali unicamente a motivo della loro origine nazionale;
c) queste disposizioni non ostano nemmeno a che siffatto ente rivolga ai produttori, nell'ambito dei suoi compiti consultivi generali, raccomandazioni sulla qualità e sulla presentazione della frutta posta in vendita; viceversa, è incompatibile con l'indole esauriente del sistema di norme comuni di qualità che siffatto ente tenti di far osservare norme diverse da quelle comuni comminando sanzioni, di qualunque genere, o sfruttando l'autorità che gli deriva dal modo in cui è costituito onde esercitare pressioni sui produttori o sui commercianti;
d) le disposizioni indicate sopra osterebbero all'obbligo imposto ai produttori, di iscriversi a siffatto ente o di finanziarne le attività mediante la corresponsione di una tassa, qualora dette attività fossero contrarie a dette disposizioni.
SENTENZA › In diritto › Sulla seconda questione
punto 34
Come emerge dalle considerazioni che precedono, la soluzione fornita alla prima questione tiene conto, da un lato, dell'indole dei compiti svolti dall'ente in questione e, dall'altro, della sua natura di ente istituito dal Governo di uno Stato membro e finanziato con una tassa imposta ai produttori da una normativa nazionale. Viceversa, il procedimento seguito dal Governo nell'istituire detto ente e — in particolare — l'indole e i risultati delle indagini che il Governo ha effettuato prima di adottare le sue decisioni sulla costituzione e sulla conservazione in vita dell'ente sono irrilevanti per la soluzione dei quesiti.
punto 35
Si deve dunque risolvere la seconda questione dichiarando che il fatto che l'ente di cui trattasi sia stato costituito e mantenuto in vita con l'assenso espresso di coltivatori che rappresentano più della metà delle colture, e previa consultazione di organizzazioni che pare rappresentino un gran numero di persone che svolgono attività o sono occupate in questo settore, non ha rilevanza per la soluzione da dare alla prima questione.
SENTENZA › In diritto › Sulla terza questione
punto 36
Con la questione, il giudice a quo vuole ottenere gli elementi d'interpretazione del diritto comunitario che gli sono necessari per valutare le conseguenze dell'eventuale incompatibilità del regime di cui trattasi con le norme comunitarie che elenca nella prima questione.
punto 37
A questo proposito si deve osservare in primo luogo che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, gli am. 30 e 34 del Trattato attribuiscono ai singoli diritti che questi possono far valere dinanzi ai giudici di uno Stato membro. Quanto ai regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati, l'identica efficacia diretta è conseguenza del fatto che, a norma dell'art. 189 del Trattato, i regolamenti sono direttamente applicabili in qualsiasi Stato membro.
punto 38
In secondo luogo, si deve ricordare, come ha fatto la Corte, fra l'altro nella sentenza 27 marzo 1980 (Denkavit italiana, 61/79, Race. pag. 1205) che l'interpretazione delle norme di diritto comunitario, fornita dalla Corte nell'ambito dell'art. 177 del Trattato, può e deve venir applicata dal giudice nazionale anche a rapporti giuridici costituitisi anteriormente alla sentenza che statuisce sulla domanda d'interpretazione, purché naturalmente sussistano i presupposti per esperire dinanzi al giudice competente un'azione relativa all'applicazione di dette norme.
punto 39
Ne consegue che le disposizioni comunitarie indicate sopra possono esser fatte valere contro l'ingiunzione di pagamento di una tassa incompatibile con dette disposizioni e possono del pari costituire il fondamento di una domanda mirante al rimborso della tassa indebitamente riscossa.
punto 40
Nel caso in cui una tassa serva a finanziare un ente che svolga in parte attività incompatibili con il diritto comunitario, spetta al giudice nazionale accertare se, in considerazione dell'entità delle attività incompatibili, detta circostanza infici la legittimità della tassa e debba implicare l'esonero totale o parziale della stessa.
punto 41
Spetta del pari a detto giudice determinare, in base al suo diritto nazionale, se e in qual misura siffatta tassa vada rimborsata, nonché se e in qual misura detto diritto al rimborso sia eventualmente compensato dai vantaggi diretti che le attività di detto ente hanno arrecato al contribuente interessato.
punto 42
Si deve dunque risolvere la terza questione nel senso che:
a) gli artt. 30 e 34 del Trattato e i regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati attribuiscono ai singoli dei diritti che questi possono far valere dinanzi ai giudici di uno Stato membro;
b) queste norme possono esser fatte valere contro l'ingiunzione di pagamento di una tassa con le stesse incompatibile e possono costituire il fondamento di una domanda di restituzione della stessa tassa, anche se il pagamento è avvenuto prima del momento in cui detta incompatibilità si desume da un'interpretazione della Corte a norma dell'art. 177 del Trattato;
c) nel caso in cui una tassa serva a finanziare un ente che svolga in parte attività incompatibili con il diritto comunitario, spetta al giudice nazionale stabilire se, considerata l'entità delle attività incompatibili, detta circostanza infici la legittimità della tassa, e debba implicare l'esonero, totale o parziale della stessa;
d) nella stessa ipotesi, spetta del pari al giudice nazionale lo stabilire, secondo il diritto nazionale, da un lato, se e entro quali limiti la tassa vada rimborsata e, dall'altro, se ed in qual misura detto diritto al rimborso sia eventualmente compensato dai vantaggi che le attività di detto ente hanno recato al contribuente interessato.
SENTENZA › In diritto › Sulla quarta questione
punto 43
Con l'ultima questione, il giudice nazionale chiede, in sostanza, se, per i prodotti assoggettati all'organizzazione comune dei mercati al momento dell'adesione del Regno Unito, la soppressione delle misure d'effetto equivalente a restrizioni quantitative, contemplata agli artt. 30 e 34 del Trattato, abbia effetto dal 1o febbraio 1973, come prevede l'art. 60, n. 1, dell'Atto di adesione, oppure questo effetto decorra solo dal 1o febbraio 1975, data contemplata dalla norma generale sancita dall'art. 42, 2o comma, dello stesso Atto.
punto 44
Come la Corte ha affermato nella sentenza 29 marzo 1979 (Commissione/Regno Unito, 231/78, Race. pag. 1447) l'art. 60 deroga alle norme generali di cui all'art. 42.
punto 45
Si deve dunque risolvere la quarta questione nel senso che, per i prodotti assoggettati all'organizzazione comune dei mercati agricoli al momento dell'adesione del Regno Unito, le disposizioni del Trattato che vietano le misure d'effetto equivalente a restrizioni quantitative sono efficaci nel Regno Unito dal 1o febbraio 1973, conformemente all'art. 60, n. 1, dell'Atto di adesione.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
punto 46
Le spese sostenute dal Governo danese, dal Governo britannico e dalla Commissione CEE, che hanno presentato osservazioni alla Corte non sono ripetibili. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi pronunciarsi sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE,
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dalla County Court di Tunbridge Wells, con ordinanza 19 luglio 1982,
dichiara:
1o
a) le disposizioni del Trattato relative alla libera circolazione delle merci e all'agricoltura, nonché la disciplina relativa all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli non ostano a che uno Stato membro adotti o mantenga in vigore provvedimenti regolamentari o amministrativi
(i) che istituiscano un ente d'incoraggiamento nel settore della frutticoltura, composto di membri nominati dal ministro competente, in particolare tra i produttori del settore, e
(ii) che impongano ai soli produttori del settore in questione che dispongono di colture superiori a determinati minimi prestabiliti di iscriversi all'ente, di trasmettergli dichiarazioni e informazioni sulle loro attività nel settore, di finanziare le spese amministrative e di altra natura dell'ente mediante versamento di una tassa annua,
se le attività di detto ente consistono nel compilare statistiche, incoraggiare o effettuare ricerche, mettere a disposizione dei produttori i risultati così ottenuti e fornire agli stessi produttori consulenza tecnica nel settore della frutticoltura;
b) delle disposizioni non ostano a che un siffatto ente metta in valore, nella sua pubblicità, le caratteristiche della frutta prodotta nello Stato membro in questione, né a che esso organizzi campagne d'incoraggiamento per la vendita di determinate varietà indicando le loro caratteristiche specifiche, nemmeno se dette attività sono tipiche della produzione nazionale; viceversa, è incompatibile con l'art. 30 del Trattato che l'ente faccia della pubblicità mirante a sconsigliare l'acquisto di prodotti degli altri Stati membri o a svilire detti prodotti agli occhi dei consumatori oppure consigli l'acquisto di prodotti locali unicamente a motivo della loro origine nazionale;
c) queste disposizioni non ostano nemmeno a che siffatto ente rivolga ai produttori, nell'ambito dei suoi compiti consultivi generali, raccomandazioni sulla qualità e sulla presentazione della frutta posta in vendita; viceversa, è incompatibile con l'indole esauriente del sistema di norme comuni di qualità che siffatto ente tenti di far osservare norme diverse da quelli comuni comminando sanzioni, di qualunque genere, o sfruttando l'autorità che gli deriva dal modo in cui è sostituito onde esercitare pressioni sui produttori o sui commercianti ;
d) le disposizioni indicate sopra osterebbero all'obbligo imposto ai produttori, di iscriversi a siffatto ente o di finanziarne le attività mediante la corresponsione di una tassa, qualora dette attività fossero contrarie a dette disposizioni.
2o U fatto che l'ente di cui trattasi sia stato costituito e mantenuto in vita con l'assenso espresso di coltivatori che rappresentano più della metà delle colture, e previa consultazione di organizzazioni che pare rappresentino un gran numero di persone che svolgono attività o sono occupate in questo settore, non ha rilevanza per la soluzione da dare alla prima questione.
3o
a) Gli artt. 30 e 34 del Trattato e i regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati attribuiscono ai singoli dei diritti che questi possono far valere dinanzi ai giudici di uno Stato membro;
b) queste norme possono esser fatte valere contro l'ingiunzione di pagamento di una tassa con le stesse incompatibile e possono costituire il fondamento di una domanda di restituzione della stessa tassa, anche se il pagamento è avvenuto prima del momento in cui detta incompatibilità si desume da un'interpretazione data dalla Corte a norma dell'art. 177 del Trattato;
c) nel caso in cui una tassa serva a finanziare un ente che svolga in parte attività incompatibili con il diritto comunitario, spetta al giudice nazionale stabilire se, considerata l'entità delle attività incompatibili, detta circostanza infici la legittimità della tassa, e debba implicare l'esonero, totale o parziale, della stessa;
d) nella stessa ipotesi, spetta del pari al giudice nazionale lo stabilire, secondo il diritto nazionale, da un lato, se e entro quali limiti la tassa vada rimborsata e, dall'altro, se ed in qual misura detto diritto al rimborso sia eventualmente compensato dai vantaggi diretti che le attività di detto ente hanno recato al contribuente interessato.
4o Per i prodotti assoggettati all'organizzazione comune dei mercati agricoli al momento dell'adesione del Regno Unito, le disposizioni del Trattato che vietano le misure d'effetto equivalente a restrizioni quantitative sono efficaci nel Regno Unito dal 1o febbraio 1973, conformente all'art. 60, n. 1, dell'Atto di adesione.
Firme
Mertens de Wilmars
Koopmans
Bahlmann
Pescatore
Mackenzie Stuart
O'Keeffe
Bosco
Due
Everling
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 13 dicembre 1983.
Per il cancelliere
H. A. Rühi
amministratore principale
Il presidente
J. Mertens de Wilmars