Sez. 1, Sentenza n. 5327 del 25/09/1980 (Rv. 409194 - 01)
SOCIETA - DI CAPITALI - SOCIETA PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITA - VERSO I CREDITORI SOCIALI - PRESUPPOSTO - INSUFFICIENZA DEL PATRIMONIO SOCIALE - CONSEGUENZE - DECORRENZA DEL TERMINE PRESCRIZIONALE PER L'AZIONE DI RESPONSABILITA.*
SOCIETA - DI CAPITALI - SOCIETA PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITA - VERSO I CREDITORI SOCIALI - PRESUPPOSTO - INSUFFICIENZA DEL PATRIMONIO SOCIALE - CONSEGUENZE - DECORRENZA DEL TERMINE PRESCRIZIONALE PER L'AZIONE DI RESPONSABILITA.*
La responsabilita degli amministratori della societa verso i creditori, a norma dell'art 2394 cod civ, si ricollega ad una insufficienza del patrimonio sociale, imputabile a colpa degli amministratori stessi. Ne consegue che il verificarsi di tale incapienza, non necessariamente coincidente con il dissesto della societa medesima, segna l'insorgere della possibilita di agire per i creditori danneggiati, ovvero per il curatore del fallimento (art 146 del RD 16 marzo 1942 n 267), e, quindi, il dies a quo del decorso del relativo termine prescrizionale.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2393, Cod. Civ. art. 2394, Cod. Civ. art. 2949 CORTE COST., Legge Falliment. art. 146 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 146 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)