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Sez. U, Sentenza n. 5241 del 06/10/1981 (Rv. 416008 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITÀ - VERSO I CREDITORI SOCIALI - PRESUPPOSTO - INSUFFICIENZA DEL PATRIMONIO SOCIALE - CONSEGUENZE - AZIONE DI RESPONSABILITÀ - TERMINE PRESCRIZIONALE - DECORRENZA - COINCIDENZA CON IL DETERMINARSI DELLO STATO DI INSOLVENZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-10-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/416008-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITÀ - VERSO I CREDITORI SOCIALI - PRESUPPOSTO - INSUFFICIENZA DEL PATRIMONIO SOCIALE - CONSEGUENZE - AZIONE DI RESPONSABILITÀ - TERMINE PRESCRIZIONALE - DECORRENZA - COINCIDENZA CON IL DETERMINARSI DELLO STATO DI INSOLVENZA - ESCLUSIONE.*

L'Azione di responsabilità nei confronti degli amministratori di una società, da parte dei creditori ovvero del curatore del fallimento della società medesima (artt. 2394 cod. civ. e 146 della legge fallimentare), è soggetta a prescrizione quinquennale con decorso non dal momento della commissione dei fatti integrativi di tale responsabilità, ma bensì da quello successivo del verificarsi dell'insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei crediti (art. 2394 citato, secondo comma), il quale, non coincidendo con il determinarsi dello stato d'insolvenza, può essere anteriore o posteriore alla dichiarazione del fallimento. (Conf. 5327/80, mass. N. 409194).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2394, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2949 CORTE COST., Legge Falliment. art. 146 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 146 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)