Sez. 1, Sentenza n. 10937 del 07/11/1997 (Rv. 509599 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - SOCIETÀ | Società di capitali - Amministratori e sindaci - Azione di responsabilità esercitata dal curatore fallimentare - Natura - Presupposti - Insufficienza del patrimonio sociale - Conseguenze - Prescrizione quinquennale - Decorrenza - Coincidenza con il determinarsi dello stato di insolvenza.
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - SOCIETÀ
L'azione di responsabilità contro amministratori e sindaci, esercitata dal curatore del fallimento, ex art. 146 legge fall., compendia in sè le azioni ex artt. 2393 e 2394 cod. civ., ed è diretta alla reintegrazione del patrimonio della società fallita, visto unitariamente come garanzia e dei soci e dei creditori sociali; essa sorge, ai sensi dell'art. 2394, comma secondo, cod. civ., nel momento in cui il patrimonio sociale risulti insufficiente al soddisfacimento dei creditori della società e si trasmette al curatore nel caso di fallimento sopravvenuto. Ne consegue che la prescrizione quinquennale, di cui all'art. 2949, comma secondo cod. civ., decorre dal momento in cui si verifica l'insufficienza del patrimonio sociale: momento che, non coincidendo con il determinarsi dello stato di insolvenza, può essere anteriore o posteriore alla dichiarazione di fallimento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2394, Cod. Civ. art. 2393, Legge Falliment. art. 146 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 146 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)