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Sez. 2, Sentenza n. 2916 del 07/04/1990 (Rv. 466494 - 01)

VENDITA - PROMESSA DI VENDITA - CONTRATTO PRELIMINARE O DEFINITIVO - CONFIGURABILITÀ - ACCERTAMENTO - CRITERI - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1990-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466494-01

VENDITA - PROMESSA DI VENDITA - CONTRATTO PRELIMINARE O DEFINITIVO - CONFIGURABILITÀ - ACCERTAMENTO - CRITERI - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*

Ai fini dell'indagine diretta ad individuare la natura definitiva o preliminare di un contratto di vendita, per cui determinante è la qualificazione della volontà dei contraenti - rivolta, nel primo caso, direttamente al trasferimento della proprietà e, nel secondo, a dar vita ad un rapporto obbligatorio che le impegna ad un'ulteriore manifestazione di volontà che operi l'effetto traslativo - il giudice deve esaminare le clausole contrattuali nel loro senso comune e logico e nel loro complesso, avendo presente, in tale indagine, che la previsione della "traditio" della cosa ed il pagamento del prezzo non sono di per sè incompatibili con la qualificazione del contratto come preliminare, potendo esse, invece, avere significato di mera anticipazione, rispetto al trasferimento della proprietà, della consegna del bene e del pagamento del prezzo. Il suddetto accertamento si sottrae al Sindacato di legittimità se adeguatamente motivato ed immune da vizi logici e giuridici. (V 2728/87, mass n 451838; (V 3058/86, mass n 446066; (V 3733/85, mass n 441313; (V 3931/83, mass n 428859).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 2932

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)