Sez. 2, Sentenza n. 3733 del 21/06/1985 (Rv. 441313 - 01)
VENDITA - PROMESSA DI VENDITA (COMPROMESSO - CONTRATTO PRELIMINARE) - CONFIGURABILITÀ - ACCERTAMENTI - CRITERI - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
VENDITA - PROMESSA DI VENDITA (COMPROMESSO - CONTRATTO PRELIMINARE) - CONFIGURABILITÀ - ACCERTAMENTI - CRITERI - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
Nell'indagine diretta ad individuare la natura preliminare o definitiva di un contratto di vendita occorre ricercare l'effettiva volontà dei contraenti, per accertare se essa sia stata rivolta direttamente al trasferimento della proprietà ovvero a dar vita ad un rapporto obbligatorio che li impegna ad una ulteriore manifestazione di volontà che operi l'effetto traslativo, tenendo presente che, al predetto fine, non sono decisive - anche se non irrilevanti - le espressioni letterali usate dalle parti (spesso non esperte di diritto), né la previsione della riproduzione in atto pubblico della scrittura privata, che può essere stata considerata in funzione della trascrizione e non del trasferimento, e neppure, d'altra parte, la stessa tradizione del bene ed il pagamento del prezzo, quando vi sia ragione di ritenere che essi non siano Atti esaustivi delle reciproche controprestazioni ma Atti di esecuzione anticipata di futura vendita. Il suddetto accertamento, pur risolvendosi in una quaestio facti, è censurabile in Sede di legittimità, ove non adeguatamente motivato o non ispirato a corretti criteri di ermeneutica contrattuale. (Conf 3931/83, mass n 428859).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)