Sez. 1, Sentenza n. 3058 del 07/05/1986 (Rv. 446066 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - IN GENERE (NOZIONE, CRITERI, DISTINZIONE) - DISTINZIONE DAL CONTRATTO DEFINITIVO - CRITERI.*
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - IN GENERE (NOZIONE, CRITERI, DISTINZIONE) - DISTINZIONE DAL CONTRATTO DEFINITIVO - CRITERI.*
Al fine di individuare la natura preliminare o definitiva del contratto in questione non sono decisivi né il trasferimento del possesso del bene ed il pagamento del prezzo (non incompatibili con la natura preliminare del negozio), né il mero dato letterale costituito dalla intitolazione del contratto come "compromesso" o dall'uso di espressione come "promette di vendere ecc.", né infine la riserva di futura formazione di atto pubblico (che potrebbe avere funzione meramente riproduttiva di una precedente definita compravendita); ed occorre invece ricostruire la "comune intenzione delle parti" con il ricorso ad ogni elemento utile nell'ambito della cosiddetta interpretazione soggettiva e, se del caso, agli strumenti di interpretazione oggettiva ex art. 1363 ss. Cod. civ.. (V 3733/85, mass n 441313, sulla seconda parte; (V 3931/83, mass n 428859; (V 6755/81, mass n 417644).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, DPR 17/01/1959 num. 2 art. 16, Legge 27/04/1962 num. 231 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)