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Sez. 3, Sentenza n. 1650 del 31/05/1971 (Rv. 352087 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - PROPOSIZIONE IN PRIMO GRADO DI DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO PER INADEMPIMENTO CONTRATTUALE - DOMANDA IN APPELLO DI RISARCIMENTO DEL DANNO PER ROTTURA DELLE TRATTATIVE CONTRATTUALI - CONFIGURABILITA DI DOMANDA NUOVA - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1971-05-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/352087-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - PROPOSIZIONE IN PRIMO GRADO DI DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO PER INADEMPIMENTO CONTRATTUALE - DOMANDA IN APPELLO DI RISARCIMENTO DEL DANNO PER ROTTURA DELLE TRATTATIVE CONTRATTUALI - CONFIGURABILITA DI DOMANDA NUOVA - INAMMISSIBILITA.*

La domanda di risarcimento danni per rottura, in mala fede, delle trattative contrattuali, costituisce una domanda nuova rispetto a quella di risarcimento danni per inadempimento contrattuale ed e pertanto inammissibile la sua proposizione in grado di appello. (V 1415'68, mass n 333051).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Civ. art. 1337, Cod. Civ. art. 1453

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)