Sez. 1, Sentenza n. 8870 del 28/06/2001 (Rv. 547829 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Ricorso e decreto di fissazione dell'udienza - Opponente - Sottoscrizione per presa visione in luogo di notifica - Validità - Conseguenze.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Nel procedimento di opposizione ad ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa ai sensi degli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981, la sottoscrizione dell'opponente per presa visione del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dimostra che lo stesso ha avuto conoscenza della data dell'udienza, il che tiene legittimamente luogo della mancata notificazione; pertanto, legittimamente il giudice convalida l'ingiunzione in assenza dell'opponente avvisato della data della udienza di comparizione in tali forme anziché con quelle di cui all'art. 23.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)