Sez. L, Sentenza n. 4307 del 25/09/1978 (Rv. 393977 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - NATURA - NEGOZIO UNILATERALE DI RECESSO - ACCORDO DI RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL RAPPORTO SUCCESSIVO AL LICENZIAMENTO - NULLITA - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - NATURA - NEGOZIO UNILATERALE DI RECESSO - ACCORDO DI RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL RAPPORTO SUCCESSIVO AL LICENZIAMENTO - NULLITA - LIMITI.*
Il licenziamento si configura come negozio unilaterale di recesso posto in essere dal datore di lavoro: pertanto un accordo di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro successivo al licenziamento sarebbe di per se un negozio radicalmente nullo per Mancanza di causa, salvo che, in punto di fatto, risulti chiaramente accertato che il datore di lavoro abbia inteso revocare il licenziamento stesso. (V 1435/76, mass n 380151; (V 1428/76, mass n 380142).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)