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Sez. L, Sentenza n. 9271 del 15/12/1987 (Rv. 456454 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - RIVALSA DELL'INPS PER L'ANTICIPAZIONE DI DETTI BENEFICI - TEMPORANEA IMPOSSIBILITÀ EX SENT. N. 92 DEL 1981 DELLA CORTE COSTITUZIONALE DICHIARATIVA DELLA ILLEGITTIMITÀ DELL'ART. 6 DELLA LEGGE N. 824 DEL 1971 - SOPRAVVENIENZA DELL'ART. 30 BIS DELLA LEGGE N. 131 DEL 1983 - PORTATA - INTERESSI LEGALI PER I PAGAMENTI EFFETTUATI IN RITARDO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-12-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456454-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - RIVALSA DELL'INPS PER L'ANTICIPAZIONE DI DETTI BENEFICI - TEMPORANEA IMPOSSIBILITÀ EX SENT. N. 92 DEL 1981 DELLA CORTE COSTITUZIONALE DICHIARATIVA DELLA ILLEGITTIMITÀ DELL'ART. 6 DELLA LEGGE N. 824 DEL 1971 - SOPRAVVENIENZA DELL'ART. 30 BIS DELLA LEGGE N. 131 DEL 1983 - PORTATA - INTERESSI LEGALI PER I PAGAMENTI EFFETTUATI IN RITARDO - ESCLUSIONE.*

In tema di benefici combattentistici la pronuncia n. 92 del 1981 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 9 ottobre 1971 n. 824 nella parte in cui non indica con quali mezzi i cosiddetti enti della finanza pubblica allargata possano far fronte agli oneri finanziari posti a loro carico, ha avuto l'effetto di lasciare temporaneamente priva della possibilità di rivalsa l'anticipazione dei benefici combattentistici operata dagli enti previdenziali onerati. Tale lacuna è stata colmata dall'art. 30 bis della legge n. 131 del 1983 che ha provveduto alla copertura finanziaria degli oneri suddetti, con la conseguenza che per effetto di tale norma gli istituti previdenziali hanno riacquistato il diritto all'integrale rimborso - dagli enti datori di lavoro - dei benefici erogati fin dall'entrata in vigore della legge n. 824 del 1971 senza gli interessi legali per i pagamenti effettuati con ritardo, non essendo questo imputabile agli enti debitori, bensì ad un "factum principis", come tale inidoneo a produrre interessi legali. (V 4411/87, mass n 453144; (V 2775/87, mass n 451887).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Legge 09/10/1971 num. 824 art. 6 CORTE COST., Legge 26/04/1983 num. 131 art. 30 bis CORTE COST., Decreto Legge 28/02/1983 num. 55 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)