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Sez. 1, Sentenza n. 45864 del 15/10/2014 Ud. (dep. 05/11/2014) Rv. 260845 - 01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Reato di collusione - Contenuto - Disposizione derogatoria al principio generale dell'art. 115 cod.pen. - Sussistenza - Conseguenze - Intesa avente ad oggetto illeciti finanziari non integranti reato - Rilevanza.
Stato
decisa il 2014-10-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/260845-01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE

Il delitto di collusione previsto dall'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, introduce una deroga al generale principio stabilito dall'art. 115 cod.pen., secondo cui l'accordo o l'istigazione alla commissione di un reato non sono di per sè punibili se non seguiti dalla effettiva commissione dello stesso, alla quale consegue non solo l'attribuzione di rilevanza penale al semplice accordo tra il finanziere e l'estraneo diretto alla commissione di un reato di frode fiscale, ma anche la punibilità dell'intesa collusiva mirata all'attuazione della frode fiscale mediante la commissione di illeciti finanziari penalmente irrilevanti, ovvero mediante comportamenti diretti ad eludere o sviare le attività di accertamento e controllo della polizia tributaria.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 115 CORTE COST., Legge 09/12/1941 num. 1383 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)