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Sez. 1, Sentenza n. 12943 del 29/01/2014 Ud. (dep. 19/03/2014) Rv. 260135 - 01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Reato di collusione - Natura - Reato istantaneo - Momento consumativo - Accordo tra il militare e l'estraneo - Ulteriore condotta successiva all'accordo - "Post factum" non punibile - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-01-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/260135-01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE

Il reato di collusione militare previsto dall'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, ha natura di reato istantaneo che si perfeziona per il solo fatto del raggiunto accordo tra il militare e l'estraneo. (Fattispecie in cui la Corte, pronunciandosi ai fini della individuazione del giudice competente per territorio, ha ritenuto mero "post factum" non punibile la presentazione alla Guardia di finanza da parte del privato, successivamente all'accordo, di una memoria redatta su consiglio del militare colluso).

Riferimenti normativi: Legge 09/12/1941 num. 1383 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)