Sez. 1, Sentenza n. 37820 del 06/06/2019 Ud. (dep. 12/09/2019) Rv. 276840 - 02
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Reati militari – Collusione con estranei per frodare la finanza – Tentativo – Ammissibilità – Esclusione – Ragioni.
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE
Non è configurabile il tentativo in relazione al reato di collusione con estranei per frodare la finanza, previsto dall'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, trattandosi di reato di pericolo a consumazione anticipata che si perfeziona con il mero raggiungimento di un accordo tra il militare ed altro soggetto in frode alla finanza.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Legge 09/12/1941 num. 1383 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)