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Sez. 1, Sentenza n. 37820 del 06/06/2019 Ud. (dep. 12/09/2019) Rv. 276840 - 02

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Reati militari – Collusione con estranei per frodare la finanza – Tentativo – Ammissibilità – Esclusione – Ragioni.
Stato
decisa il 2019-06-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/276840-02

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE

Non è configurabile il tentativo in relazione al reato di collusione con estranei per frodare la finanza, previsto dall'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, trattandosi di reato di pericolo a consumazione anticipata che si perfeziona con il mero raggiungimento di un accordo tra il militare ed altro soggetto in frode alla finanza.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Legge 09/12/1941 num. 1383 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)