diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 5104 del 09/10/1996 Cc. (dep. 04/11/1996) Rv. 206145 - 01

MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - impugnazioni - IN GENERE | Competenza territoriale - Attribuzione della competenza territoriale al tribunale nel quale ha sede la corte d'appello - Applicazione immediata della modifica normativa - Necessità - Applicazione della modifica con riferimento alle richieste di riesame già presentate - Esclusione - Ragioni - Radicamento della competenza con la presentazione della richiesta.
Stato
decisa il 1996-10-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206145-01

MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - impugnazioni - IN GENERE

Le norme che disciplinano la competenza territoriale trovano applicazione nel procedimento, in mancanza di diversa previsione transitoria, secondo il principio del tempus regit actum, ma non determinano lo spostamento della competenza che si sia già radicata. Per tale ragione perciò deve trovare immediata applicazione la previsione contenuta nel d.l. 10 maggio 1996 n. 250, successivamente reiterato, secondo la quale la competenza del Tribunale del riesame è attribuita al tribunale del luogo ove ha sede la Corte d'appello, ma tale norma non è riferibile alle richieste di riesame presentate prima della sua entrata in vigore e pendenti a tale momento poiché la presentazione della richiesta ha radicato la competenza territoriale secondo i criteri anteriormente vigenti.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 7 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 7 CORTE COST., Decreto Legge 10/05/1996 num. 250, Decreto Legge 08/07/1996 num. 355, Decreto Legge 06/09/1996 num. 464, Decreto Legge 23/10/1996 num. 553 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)