Sez. 5, Ordinanza n. 2883 del 17/05/2000 Ud. (dep. 12/06/2000) Rv. 216500 - 01
COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - REGOLE PER LA DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA | Nuova disciplina dell'art. 593 cod. proc. pen. (art. 18 legge 24 novembre 1999 n. 468) - Sentenze di condanna a sola pena pecuniaria - Inappellabilità - Mancanza di norma transitoria - Ambito di applicabilità della nuova disciplina - Successione di leggi processuali - Principi del "tempus regit actum", del "fatto esaurito" e principi costituzionali del giudice naturale e della inviolabilità del diritto di difesa - Processi nei quali l'appello è già stato proposto - "Perpetuatio jurisdictionis".
COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - REGOLE PER LA DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA
La nuova disciplina dell'art. 593 cod. proc. pen. (introdotta dall'art. 18 della legge 24 novembre 1999 n. 468) stabilisce la inappellabilità delle sentenze di condanna a sola pena pecuniaria (le quali, dunque, sono solo ricorribili per Cassazione). Lo "ius superveniens", tuttavia, si applica esclusivamente alle ipotesi nelle quali i termini per la proposizione dell'appello non siano ancora decorsi e non anche nei confronti dei giudizi che, al momento della entrata in vigore della predetta legge, siano già pendenti in grado di appello; in tale ultimo caso, infatti, l'imputato si troverebbe ad affrontare un giudizio di legittimità sulla base di motivi, presumibilmente di merito, redatti con l'atto di appello (con conseguente rischio di inammissibilità del gravame) e potrebbe inoltre verificarsi il caso in cui l'appello sia stato proposto da difensore non abilitato al patrocinio in Cassazione. (In motivazione, la Suprema Corte ha osservato che, in tema di successione di leggi processuali, il principio "tempus regit actum" incontra il limite dell'altro principio del "fatto esaurito", rappresentato, nel caso di specie, dalla avvenuta proposizione dell'appello e dallo spirare del relativo termine, nonché quelli costituzionali della precostituzione del giudice e della inviolabilità del diritto di difesa. Ha quindi disposto la trasmissione degli atti al giudice di appello per il giudizio).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 25, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 593 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1999 num. 468 art. 18, Preleggi art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)