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Sez. 1, Sentenza n. 2504 del 04/04/1997 Cc. (dep. 23/04/1997) Rv. 208882 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Giudizio di rinvio a seguito di annullamento della Corte di cassazione - Individuazione del giudice di rinvio in quello che ha pronunciato l'ordinanza impugnata - Mutamento della competenza in materia di impugnazioni cautelari, devolute al tribunale distrettuale - Irrilevanza - Irretrattabilità del cosiddetto foro commissorio - Sussistenza - Fattispecie in tema di appello cautelare ex art. 310 cod. proc. pen. - Applicabilità della regola ex art. 623 cod. proc. pen. secondo cui in caso di annullamento di un'ordinanza è disposta la trasmissione degli atti al giudice che l'ha pronunciata - Sussistenza.
Stato
decisa il 1997-04-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208882-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE

In tema di individuazione del giudice di rinvio, vale il principio della irretrattabilità del cosiddetto foro commissorio, che esclude, dopo l'annullamento con rinvio della Corte di cassazione, la possibilità di porre una questione circa l'incompetenza del giudice individuato dalla Suprema Corte. Tale principio vale anche quando sia intervenuta una norma modificatrice della competenza, entrata in vigore prima della sentenza della Corte di cassazione. In tema di appello cautelare ex art. 310 cod. proc. pen., inoltre, la norma dell'art. 623, comma primo, lettera a), cod. proc. pen., in base alla quale, in caso di annullamento di una ordinanza, gli atti sono trasmessi al giudice che l'ha pronunciata, prevale comunque sulla intervenuta attribuzione di competenza, ad opera di modifica legislativa, al tribunale in sede distrettuale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 7 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 7 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 623 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 623 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 627 com. 1 CORTE COST., Decreto Legge 10/05/1996 num. 250, Decreto Legge 08/07/1996 num. 355

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)