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Sez. U, Sentenza n. 10942 del 05/11/1993 (Rv. 484189 - 01)

Avvocato e procuratore - Giudizi disciplinari - Impugnazioni | Decisioni del Consiglio nazionale - Controllo di legittimità da parte delle S.U. della Corte di Cassazione - Legittimazione del Consiglio dell'ordine - Desunzione ex art. 111 Cost. - Termine per l'impugnazione - Decorrenza.
Stato
decisa il 1993-11-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484189-01

Avvocato e procuratore - Giudizi disciplinari - Impugnazioni

La legittimazione del Consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori a promuovere il controllo di legittimità, da parte delle Sezioni unite della Corte di cassazione, delle decisioni del Consiglio nazionale forense in tema di disciplina degli appartenenti alla categoria, mentre non è prevista dalle disposizioni della legge 27 novembre 1933, n. 1578, va desunta dal disposto dell'art. 111 Cost. - in correlazione all'indubbio interesse dell'organo titolare del potere disciplinare all'impugnazione volta a tutelare, attraverso il mantenimento del provvedimento, i fini istituzionali dell'ordine - e va esercitata nel termine decorrente dalla comunicazione di ufficio della decisione o, in difetto, dalla notificazione eseguita dalla parte interessata.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 56

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)