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Sez. 3, Ordinanza n. 5962 del 17/03/2006 (Rv. 593243 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) | Declinatoria della competenza per materia da parte di un giudice - Previsione dell'esercizio di tale competenza in unico grado - Potere del giudice della riassunzione di elevare conflitto - Soggezione alla preclusione fissata dall'art. 38 cod. proc. civ. - Sussistenza - Elevazione del conflitto oltre il termine di preclusione - Conseguenze - Inammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593243-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO)

Quando il giudice adito ha declinato la propria competenza a favore di altro giudice, ravvisando la competenza di quest'ultimo per ragioni di materia, la circostanza che tale competenza sia prevista come competenza da esercitarsi in un unico grado di merito, non consente al giudice ad quem, che dissenta dall'avviso del giudice a quo, di esercitare il potere di elevare conflitto oltre la prima udienza di trattazione e, quindi, oltre il momento di preclusione della rilevazione della incompetenza per materia fissato dall'art. 38 cod. proc. civ., adducendo che nella specie resterebbe sacrificato il doppio grado di giurisdizione e che, pertanto, verrebbe in rilievo una competenza per gradi. (Sulla base di tale principio la Suprema Corte ha ritenuto inammissibile l'istanza di regolamento di competenza di ufficio proposta da una corte d'appello in relazione a controversia che il giudice istante considerava erroneamente ricondotta dal giudice che che aveva declinato la competenza a suo favore alla competenza ai sensi dell'art. 33 della l. n. 286 del 1990).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 44 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Legge 10/10/1990 num. 287 art. 33 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)