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Sez. 1, Sentenza n. 20015 del 15/02/2016 Cc. (dep. 13/05/2016) Rv. 267278 - 01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PLURALITÀ DI SENTENZE PER IL MEDESIMO FATTO | Esecuzione della sentenza più favorevole e revoca delle altre - Sentenza più grave che riguarda anche fatti concorrenti - Revoca parziale - Determinazione della pena da eseguire - Modalità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-02-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/267278-01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PLURALITÀ DI SENTENZE PER IL MEDESIMO FATTO

In caso di pluralità di giudicati relativi allo stesso fatto ed alla stessa persona, il giudice dell'esecuzione deve ordinare l'esecuzione del giudicato meno afflittivo e revocare quello più grave, provvedendo ad una revoca parziale di quest'ultimo, qualora, insieme al fatto più volte giudicato, la sentenza che prevede la pena di entità maggiore riguardi anche altri fatti concorrenti, dovendosi in questa ipotesi detrarre, con una operazione matematica, dalla pena irrogata per il fatto giudicato più volte, quella necessaria per eliminare l'effetto della violazione del divieto di secondo giudizio. (Fattispecie in tema di fatti associativi giudicati più volte in relazione ad una stessa frazione temporale di condotta, in cui la Corte ha affermato che, individuata la sentenza che prevede la pena più grave, quella inflitta in ordine al reato ripetutamente giudicato deve essere matematicamente frazionata per anni e mesi, potendo detrarsi in tal modo la parte corrispondente al periodo oggetto di altro giudicato meno grave, di cui deve essere ordinata l'esecuzione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 669 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)