Sez. 3, Sentenza n. 2188 del 09/07/1998 Cc. (dep. 01/10/1998) Rv. 211859 - 01
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PLURALITÀ DI SENTENZE PER IL MEDESIMO FATTO | Esecuzione della sentenza più favorevole - Presupposto - Coincidenza di tutte le componenti della fattispecie - Necessità.
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PLURALITÀ DI SENTENZE PER IL MEDESIMO FATTO
Al giudice dell'esecuzione, in ossequio al principio di intangibilità del giudicato, è preclusa la rivalutazione dei fatti oggetto del giudizio al fine di modificare il giudizio stesso. In deroga a tale principio egli può solo, a norma dell' art. 669, comma primo, cod.proc.pen., in caso di pluralità di giudicati relativi allo stesso fatto ed alla stessa persona, ordinare l'esecuzione del giudicato meno afflittivo e revocare i giudicati più afflittivi per il condannato: solo a questo fine limitato egli può valutare i fatti oggetto del giudicato. Ma anche in tal caso i giudicati più gravi sono caducati, non modificati nel loro contenuto. Peraltro il presupposto della medesimezza del fatto non ricorre quando questo è solo parzialmente identico.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 669 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 669 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)