diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 26387 del 03/11/2008 (Rv. 605500 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SOLIDARIETÀ | Estinzione dell'obbligazione dell'autore materiale dell'infrazione - Obbligazione a carico dell'obbligato solidale - Esclusione - Collocamento illecito di manodopera - Errore scusabile di un assessore comunale per effetto di omissione di attività ispettiva da parte della Direzione Provinciale del lavoro - Estinzione dell'obbligazione anche nei confronti dell'obbligato solidale.
Stato
decisa il 2008-11-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605500-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SOLIDARIETÀ

In tema di sanzioni amministrative, dall'estinzione dell'obbligazione dell'autore materiale dell'infrazione deriva l'esclusione anche dell'obbligazione a carico dell'obbligato solidale. Ne discende, in materia di collocamento illecito di manodopera, che, essendo scusabile, ex art. 3 della legge n. 689 del 1981, l'errore di un assessore comunale che aveva favorito per lungo tempo assunzioni presso il Comune nella consapevolezza della loro regolarità indotta dalle reiterate e puntuali informazioni, del Comune, alla Sezione circostanziale per l'Impiego alle quali non erano seguite tempestive ispezioni, pur sollecitate, dalla Sezione, alla Direzione Provinciale del lavoro, l'estinzione dell'obbligazione dell'assessore comporta anche l'estinzione dell'obbligazione del Comune, obbligato in via solidale.

Riferimenti normativi: Legge 29/04/1949 num. 264 art. 11 CORTE COST., Legge 29/04/1949 num. 264 art. 13 CORTE COST., Legge 29/04/1949 num. 264 art. 18 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 6, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 7, Legge 28/02/1987 num. 56 art. 16 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)