Sez. L, Sentenza n. 1193 del 21/01/2008 (Rv. 601483 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - NON TRASMISSIBILITÀ DELL'OBBLIGAZIONE | Morte dell'autore della violazione - Conseguenze - Obbligazione a carico dell'obbligato solidale - Estinzione - Fondamento - Fattispecie in materia di sanzioni per violazione della disciplina del collocamento.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - NON TRASMISSIBILITÀ DELL'OBBLIGAZIONE
In tema di sanzioni amministrative, il disposto dell'art. 7 della legge 689 del 1981 (per il quale "L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi") e quello dell'ultimo comma dell'art. 6 (secondo cui l'obbligato solidale che ha pagato "ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione") sono espressione del principio della personalità della sanzione amministrativa, per il quale la morte dell'autore della violazione determina non solo l'intrasmissibilità ai suoi eredi dell'obbligo di pagare la somma dovuta per la sanzione, ma anche l'estinzione dell'obbligazione a carico dell'obbligato solidale. (Nella specie, la S.C., enunciando il principio sopra indicato, ha confermato la sentenza di merito che aveva annullato l'ordinanza ingiunzione con la quale la Direzione provinciale del lavoro aveva preteso, dopo la morte dell'autore della violazione e nei confronti dell'obbligato solidale, il pagamento della sanzione amministrativa per violazione della disciplina del collocamento).
Riferimenti normativi: Legge 29/04/1949 num. 264 art. 27 com. 2 CORTE COST., Legge 29/04/1949 num. 264 art. 27 com. 3 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 6, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 7, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)