Sez. L, Sentenza n. 5717 del 10/03/2011 (Rv. 616142 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SOLIDARIETÀ | Obbligazione a carico dell'obbligato solidale - Natura giuridica - Estinzione dell'obbligazione principale per morte dell'autore materiale dell'illecito - Effetti - Estinzione dell'obbligazione solidale - Fondamento.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SOLIDARIETÀ
In tema di sanzioni amministrative, il disposto dell'art. 7 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (per il quale "L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi") e quello dell'ultimo comma dell'art. 6 (secondo cui l'obbligato solidale che ha pagato "ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione") sono espressione del principio della personalità della sanzione amministrativa, per il quale la morte dell'autore della violazione determina non solo l'intrasmissibilità ai suoi eredi dell'obbligo di pagare la somma dovuta per la sanzione, ma anche l'estinzione dell'obbligazione a carico dell'obbligato solidale per la sanzione amministrativa. Infatti, in particolare, l'obbligato solidale per la sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 689 del 1981, non è un obbligato sussidiario per le ipotesi di insolvibilità del condannato o di pratica difficoltà di identificare l'autore della violazione - in quanto si tratta di obbligazione solidale nell'interesse esclusivo di uno solo degli obbligati, senza alcun riparto nei rapporti interni, a norma dell'art. 1298 cod. civ. - e neppure si può configurare, a suo carico, una responsabilità diretta per culpa "in eligendo" o "in vigilando".
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1298, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 6, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)