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Sez. 1, Sentenza n. 5976 del 11/02/2026 Cc. (dep. 13/02/2026) Rv. 289433-01

SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI | Trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - Omessa o apparente motivazione del decreto di convalida - Annullamento senza rinvio - Ragioni.
Stato
decisa il 2026-02-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/289433-01

SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere, l'annullamento, per omessa o apparente motivazione, del decreto di convalida del giudice di pace va pronunciato senza rinvio, in quanto, spirato il termine perentorio previsto dalla legge per l'emissione del provvedimento, lo stesso non può più essere rinnovato. (Vedi: Sez. U, n. 6 del 1997, Rv. 208163-01).

Costituzione art. 13, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. C), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 620, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 5 com. 1, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 6 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 11/10/2024 num. 145 art. 18 bis CORTE COST., Legge 09/12/2024 num. 187 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)